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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 26 novembre 2013


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 del 04 novembre 2013

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione Piano operativo 2013 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005).

Note per la trasparenza
Approvazione del piano regionale operativo 2013 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, dello schema di accordo con le AULSS venete relativo allo svolgimento delle verifiche presso gli operatori e della gestione delle necessarie attività formative rivolte al personale impiegato. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. 30/08/2000, art. 15.

Note per la trasparenza:

Approvazione del piano regionale operativo 2013 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, dello schema di accordo con le AULSS venete relativo allo svolgimento delle verifiche presso gli operatori e della gestione delle necessarie attività formative rivolte al personale impiegato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.M. 30/08/2000, art. 15.

 

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare al Titolo II definisce le regole.

Con il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state poi precisate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Inoltre, con Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30 agosto 2000 sono state emanate a livello nazionale le norme di attuazione della suindicata regolamentazione comunitaria "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine".

La suddetta normativa costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura che permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne e, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

Dal 1° gennaio 2002 gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carne bovina nella Comunità, devono, in tutte le fasi dell'attività, etichettare il prodotto con le seguenti indicazioni:

  • numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali: tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;
  • numero di riconoscimento del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello;
  • numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio;
  • Stato membro o il Paese terzo di nascita;
  • Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
  • altre informazioni diverse da quelle obbligatorie sopra citate che gli stessi operatori e organizzazioni possono fornire nell'ambito del sistema di etichettatura volontaria.

Si consideri in proposito che il citato DM 30 agosto 2000, all'articolo 15, prevede che la corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, fermo restando le competenze in materia igienico sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale, viene svolta dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le Regioni e Province Autonome.

Dall'attività di valutazione delle operazioni di controllo effettuate sulla rintracciabilità delle carni fresche e dei prodotti di origine animale delle specie bovine dall'allevamento all'immissione sul mercato di cui al documento DG(SANCO)/8547/2002 della Commissione Europea, Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori, Direzione F - Ufficio Alimentare e Veterinario, emerge quanto segue:

-   al paragrafo 6.2.1 Controlli effettuati dalle autorità competenti - Conclusioni - per quanto riguarda la rintracciabilità delle carni bovine nelle aziende, molto spesso i controlli esercitati dalle autorità competenti sono risultati insoddisfacenti sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo e che inoltre non vi sono controlli formalizzati sulle condizioni di etichettatura delle carni bovine;
-   al paragrafo 8.1.5. Raccomandazioni - Alle autorità competenti italiane - prendere le misure necessarie per rimediare alle carenze riscontrate nelle aziende visitate per quanto concerne la rintracciabilità e l'etichettatura delle carni e dei prodotti di origine animale delle specie bovine;
-   al paragrafo 8.1.7. Raccomandazioni - Alle autorità competenti italiane - sviluppare un sistema di controlli ufficiali pertinente nelle aziende della filiera (dai macelli ai punti vendita) per assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di rintracciabilità e di etichettatura della carne e dei prodotti di origine animale delle specie bovine;
-   inoltre, a conclusione del suindicato paragrafo 8, le autorità italiane, sono invitate entro 2 mesi dalla ricezione della relazione finale a trasmettere ai servizi della Commissione un piano d'azione comprendente un calendario di misure in risposta alle conclusioni e alle raccomandazioni indicate.

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario proseguire nell'attività di controllo regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

In proposito si precisa che:

-   la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, che interessano sia l'ambito agricolo che sanitario;
-   nel comparto delle carni bovine la Regione Veneto, attraverso la competente Unità di Progetto Veterinaria - che già opera nell'ambito dei controlli igienico sanitari tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, è in grado di cooperare sul proprio territorio attraverso un accordo per l'impiego di idonee risorse umane e strumentali utili allo svolgimento dell'attività in parola;
-   il sistema di controllo della complessa filiera della carne bovina ha bisogno di una graduale messa a punto di specifiche analisi dei rischi e della relativa codifica di dettagliate procedure.

Già dal 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell'attività di controllo attivando la collaborazione tra le Strutture regionali competenti - ex Direzione Produzioni Agroalimentari ed ex Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Tenuto conto dei positivi risultati conseguiti nel periodo considerato, si propone di proseguire l'attività e pertanto di procedere ad approvare il Piano operativo 2013 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria carni bovine ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000, Allegato A alla presente deliberazione.

Allo scopo di consentire la realizzazione di quanto previsto dal Piano, si propone in particolare di incaricare:

  • l' Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari:

-   della gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione degli importi impegnati;

  • l' Unità di Progetto Veterinaria:

-   del monitoraggio delle attività svolte dai Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari - delle Aziende USL venete, attività che risultano pianificabili in relazione al numero di campioni di cui all'Allegato B alla presente delibera.

Considerato che la collaborazione intrapresa in accordo con le AULSS, nel precedente periodo di attività, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative riguardanti i controlli presso gli operatori del settore in parola, si ritiene opportuno procedere alla definizione e sottoscrizione dell'accordo per la realizzazione del Piano regionale 2013 ai termini dell'art. 15 "Accordo fra pubbliche amministrazioni." della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" attraverso l'approvazione dello schema di Accordo Allegato C al presente provvedimento. Tali attività, così gestite, consentono alla Regione da un lato di ottemperare all'obbligo normativo anche in carenza dell'organico necessario e dall'altro di creare la giusta sinergia e contenimento della spese attraverso l'attivazione di una collaborazione con le Aziende ULSS, del Servizio Sanitario Nazionale competente in materia igienico-sanitaria sulla disciplina in oggetto.

In attuazione di quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, rispettivamente con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine" e con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 si è provveduto alla nomina degli "agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina".

Per garantire l'operatività del Programma di controlli, si propone:

  • di continuare nella collaborazione intrapresa, per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli operatori del settore, individuando la competenza nei Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle 21 AULSS venete, presso i quali sono in servizio gli "agenti accertatori" nominati;
  • di proseguire la realizzazione delle attività formative e di aggiornamento per il personale designato dalle AULSS e per gli agenti accertatori già nominati, avvalendosi dei servizi offerti dall' Azienda Regionale Veneto Agricoltura, ai sensi della L.R. n. 29 del 03/12/1998.

In proposito, risulta necessario stabilire che, sulla base della proposta del sotto indicato impegno di spesa, alle suindicate AULSS sia riconosciuto un contributo forfetario onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione dei controlli, per ciascun controllo effettuato, di € 300,00 (trecento/00) e che l'erogazione dei relativi importi avvenga in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte dei rispettivi competenti Direttori generali di ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le attività svolte sulle verifiche regionali programmate.

Per lo svolgimento sia delle verifiche presso gli operatori del sistema che delle attività formative rivolte al personale che verrà incaricato dei controlli, si ritiene di far fronte alla spesa complessiva di € 90.000,00 a carico dell'UPB U0046 capitolo 100292 (SIOPE: 1 05 03 1549 e 1 05 03 1538) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)", che presenta la relativa disponibilità, di cui:

  • € 79.800,00 a favore deiServizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione delle 21 AULSS venete, per l'effettuazione delle attività di controllo, come ripartito nella tabella Allegato B alla presente deliberazione;
  • € 10.200,00 a favore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura - con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284 -, per i costi di svolgimento delle attività formative delle risorse umane interessate, a seguito della ricognizione che sarà effettuata dalle AULSS per far fronte alle attività di controllo e su richiesta dell'U.P. Tutela produzioni agroalimentari, la cui erogazione dei costi avverrà su presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall'Azienda.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;

VISTO il DM 30 agosto 2000 "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.";

VISTO il DM 25 febbraio 2005 "Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del Veneto nn. 3664, 3370, 3940 e 2806 rispettivamente del 20 novembre 2007, del 18 novembre 2008, del 22 dicembre 2009 e del 23 novembre 2010 relative all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione dei piani regionali operativi sperimentali 2007, 2008, 2009 e 2010 per il controllo sull' etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (Reg. CE n. 1760/2000 - DDMM 30/08/2000 e 25/02/2005);

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 di nomina degli "agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 comma 2-bis;

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 28 settembre 2010 n. 2298 "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operativo. Artt. 13,14,17 e 18 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.", n. 2299 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali e Unità di Progetto. Artt. 13,14,17 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1" e n.2361 "Adempimenti di cui all'art. 15 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1. Individuazione dei Servizi, Unità complesse e Unità periferiche nell'ambito delle Strutture regionali e contestuale nomina dei Dirigenti responsabili." nelle quali la relativa competenza dei procedimenti in materia di controlli etichettatura obbligatoria carni bovine dell' ex Direzione Produzioni Agroalimentari viene assegnata all'Unità di Progetto Tutela delle Produzioni Agroalimentari;

CONSIDERATA la necessità di proseguire nell'organizzazione dell'attività regionale di controllo per la verifica del rispetto delle procedure di etichettatura e di tracciabilità delle carni bovine sui soggetti della filiera;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del succitato Piano operativo 2013 Allegato A ed all'attivazione delle procedure per la realizzazione di svolgimento delle attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui allo schema di accordo Allegato C;

delibera

1)       di approvare il Piano operativo 2013 di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, Allegato A al presente provvedimento, per gli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DD.MM. 30 agosto 2000 e 25 febbraio 2005, relativi all'istituzione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

2)       di individuare quali soggetti attuatori:

a)      per lo svolgimento dei controlli in loco, le 21 AULSS venete che dispongono delle risorse umane adeguate per far fronte all'attività di verifica presso gli operatori della filiera interessata e le cui attività sono realizzate analogamente a quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
b)      per le attività di formazione ed aggiornamento delle risorse umane, l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura;

3)       di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 - lo schema di Accordo di collaborazione Allegato C con le 21 AULSS venete per la realizzazione dei controlli previsti dal Piano di cui al suindicato p. 1;

4)       di stabilire che, il controllo sulle iniziative previste dal Piano operativo in parola avvenga in collaborazione tra le Strutture regionali U.P. Tutela produzioni agroalimentari ed U.P. Veterinaria, incaricando le medesime ad assumere - per quanto di rispettiva competenza - i provvedimenti conseguenti e necessari;

5)       di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari della gestione tecnico, amministrativa e finanziaria del Piano in questione, compresa l'erogazione della relativa spesa;

6)       di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria del monitoraggio delle attività di controllo svolte dagli agenti accertatori dei Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione delle 21 AULSS venete: attività definite nell'Allegato B al presente provvedimento;

7)       di stabilire che, sulla base dell'impegno di spesa di cui al sottoindicato p. 8), alle AULSS sia riconosciuto il costo unitario forfetario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione di ciascun controllo, di € 300,00 e che l'erogazione dei relativi importi di spesa avvenga in un'unica soluzione, a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori generali di ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte;

8)       di impegnare, sulla base di quanto previsto dal Piano operativo, di cui al p. 1 della presente deliberazione, all'UPB U0046 capitolo 100292 (SIOPE: 1 05 03 1549 e 1 05 03 1538) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)", l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui:

  • € 79.800,00 (SIOPE: 1 05 03 1538) a favore delle 21 AULSS venete - Servizi veterinari, Dipartimenti di Prevenzione, per l'effettuazione delle attività di controllo previste, come indicato nella tabella Allegato B alla presente deliberazione;
  • € 10.200,00 (SIOPE: 1 05 03 1549) a favore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura - con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università, 14 - Agripolis - c.f. 92121320284 -, per i costi di svolgimento delle attività formative delle risorse umane interessate all'organizzazione dei controlli;

9)       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10)    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

11)    di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2026_AllegatoA_261083.pdf
2026_AllegatoB_261083.pdf
2026_AllegatoC_261083.pdf

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