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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 22 novembre 2013


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2015 del 04 novembre 2013

L.R. 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e s.m.i.. Adozione del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC).

Note per la trasparenza:

Viene adottato il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni e si avvia la fase di pubblicazione e di raccolta delle osservazioni.

 

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Nel settore estrattivo, compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) previsto dall'art. 4 della L.R. 07.09.82, n. 44. La Giunta regionale, preso atto del fatto che la Regione non si è ancora formalmente dotata di un piano, con provvedimento n.882 del 21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata nel 2008 e mai approvata.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha altresì avviato la procedura per l'aggiornamento della L.R.44/1982 che costituisce base e indirizzo per il PRAC.

Con l'avvio delle attività, la deliberazione 882/2011 ha posto in capo alla Direzione regionale Geologia e Georisorse la responsabilità dell'attività di rielaborazione del PRAC il quale, com'è noto, consiste sostanzialmente in una serie di documenti tecnici e normativi, sui quali poi si sviluppa l'azione di programmazione e autorizzazione degli interventi estrattivi.

L'ammissibilità del Piano, tuttavia, è strettamente subordinata alla verifica favorevole dei suoi contenuti nei confronti dell'articolata normativa ambientale di cui alla Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., che sovrintende qualunque atto di pianificazione dell'Amministrazione regionale e ciò con particolare riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica VAS e alla valutazione degli effetti delle scelte di piano sui siti della rete Natura 2000.

Secondo quanto prevede la procedura di VAS, come individuata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dettagliata dalla DGR n. 791 del 31 marzo 2009, con Deliberazione n. 1973 in data 02 ottobre 2012 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare e avviato la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale.

La fase di consultazione si è conclusa con l'espressione, da parte della Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, del parere n.8 del 24.01.2013.

E' stato quindi predisposto il Piano Regionale delle Attività di Cava, costituito dai seguenti elaborati:

-      Relazione tecnica (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Norme tecniche attuative (Allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Cartografia (Allegato C alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Rapporto Ambientale (Allegato D alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Sintesi non tecnica (Allegato E alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Studio per la valutazione di incidenzaai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. (Allegato F alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante).

Con il presente atto, sentita la Commissione Tecnica Attività Estrattive nella mattinata del 21.10.2013, si intende quindi adottare il Piano, come sopra costituito, e conseguentemente dare avvio alla fase di consultazione che, conformemente alle indicazioni dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 152/06, sono coordinate con quelle previste dalla L.r. 44/82 oltre che del PDL 284 recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava" recentemente licenziato dalla competente Commissione Consiliare.

La proposta di piano è depositata presso gli uffici regionali competenti e pubblicata sul sito web della Regione del Veneto. Del deposito e della pubblicazione è data comunicazione alle Provincie, ai Comuni e alle Comunità Montane; inoltre è data informazione dell'adozione della proposta di piano anche tramite pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, su almeno due quotidiani a diffusione regionale e su almeno due a diffusione nazionale.

Si ritiene di stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR il termine per la presentazione delle osservazioni.

In accordo con la procedura VAS delineata dal D.Lgs. 152/06 e le indicazioni della L.R. 44/82 le successive fasi si possono così riassumere: raccolte le osservazioni di cui sopra; esame istruttorio delle osservazioni da parte delle strutture regionali; trasmissione alla Commissione VAS del Piano unitamente alle osservazioni e relative controdeduzioni; raccolta del parere della Commissione VAS; nuova adozione del Piano per la trasmissione al Consiglio Regionale per la sua approvazione.

Per quanto attiene l'entrata in vigore del PRAC si ritiene di evidenziare che, in accordo con la L.R. 44/82, questa abbia luogo con la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale. Si fa rilevare altresì che la L.R.44/82 non prevede disposizioni riguardanti la salvaguardia delle norme di piano e pertanto con il presente provvedimento non si attiva il regime di salvaguardia per il PRAC adottato.

Da ultimo, si ravvisa la necessità di incaricare il dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse di ogni ulteriore incombenza necessaria per dare attuazione alla presente deliberazione e, in particolare, l'esecuzione e il coordinamento della fase di consultazione e la successiva trasmissione del Piano, delle osservazioni pervenute, corredate delle relative controdeduzioni, alla Commissione regionale VAS per il seguito di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D LGS n. 152 del 2006;

VISTA le LL.R. 7 settembre 1982, n. 44 e 26 giugno 2008, n.4 ;

VISTE le DD.G.R. n. 791 del 2009, n.882 del 21.6.2011e n. 1732 del 2011;

delibera

1.       di prendere atto delle premesse e stabilire che le stesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.       di adottare la proposta di Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) composto da seguenti documenti:

-      Relazione tecnica (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Norme tecniche attuative (Allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Cartografia (Allegato C alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Rapporto Ambientale (Allegato D alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Sintesi non tecnica (Allegato E alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);

-      Studio per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. (Allegato F alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante).

3.       di dare atto che gli allegati al presente provvedimento sono su supporto digitale e conservati in originale, su supporto cartaceo, presso la Direzione Geologia e Georisorse;

4.       di dare atto che con il presente provvedimento non si attiva il regime di salvaguardia per le disposizioni e indicazioni della proposta di PRAC;

5.       di stabilire che la proposta di piano adottata è depositata presso la Direzione Geologia e Georisorse e pubblicata sul sito web della Regione del Veneto;

6.       di disporre che del deposito e della pubblicazione sia data comunicazione alle Provincie, ai Comuni e alle Comunità Montane;

7.       di dare informazione dell'adozione della proposta di piano tramite pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, su almeno due giornali a diffusione regionale e su almeno due giornali a diffusione nazionale;

8.       di fissare in 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine per la presentazione delle osservazioni;

9.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di incaricare il dirigente regionale della Direzione geologia e Georisorse all'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto e, in particolare, l'esecuzione e il coordinamento della fase di consultazione e la successiva trasmissione delle osservazioni pervenute, corredate delle relative controdeduzioni, alla Commissione regionale VAS per il seguito di competenza;

11.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati (omissis)

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