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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 15 novembre 2013


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1987 del 28 ottobre 2013

Legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n.1". Art. 3: disposizioni in materia di appostamenti per la caccia. Indirizzi applicativi.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono forniti i necessari indirizzi per una puntuale applicazione dell'art. 3 della L.R. 23/2013 in materia di appostamenti per la caccia, con particolare riferimento ai titoli autorizzativi edilizio e paesaggistico.

 

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La materia relativa alla regolamentazione degli appostamenti utilizzati per l'esercizio venatorio deve essere affrontata sulla base delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2013 che, intervenendo sulla legge regionale 25/2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio e nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.

Con la summenzionata L.R. 25/2012 (in buona parte annullata dalla citata Sentenza) e con la precedente L.R. 12/2012 la Regione del Veneto aveva inteso intervenire nella delicata materia relativa agli appostamenti utilizzati a fini venatori ponendo rimedio ad un sostanziale vuoto normativo che esponeva Istituzioni e privati cittadini ad una incertezza di diritto con pesanti conseguenze in termini di violazioni di legge con risvolti anche di natura penale.

Alla luce dell'intervento della Consulta, nonché tenuto conto della gravissima situazione di disagio venutasi a creare presso l'utenza, si è reso necessario procedere alla definizione urgente di un intervento legislativo regionale in grado di fornire una cornice di riferimento il più possibile esaustiva in ordine alle incombenze autorizzative legate all'allestimento ed alla permanenza in situ dei manufatti costituenti appostamento di caccia, sotto il duplice profilo edificatorio e paesaggistico.

Detto intervento si è perfezionato per il tramite della L.R. 24 settembre 2013 n. 23 che, all'articolo 3, dispone appunto in ordine alle summenzionate procedure autorizzative.

L'oggettiva complessità di dette disposizioni, in presenza di tipologie difformi di appostamento sia sotto il profilo strettamente costruttivo sia sotto i profili dell'utilizzo venatorio, rende opportuno il presente intervento esplicativo e di indirizzo volto a favorire una puntuale, uniforme e quanto più possibile agevole applicazione della norma regionale intervenuta.

Viene a tal fine approvato l'Allegato A, contenente gli indirizzi applicativi di cui trattasi, facente parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detti indirizzi rappresentano limite vincolante per i Comuni in sede di applicazione dell'art. 3, comma 3 della L.R. 23/2013.

Viene contestualmente disposta, in relazione alla modifica apportata all'art. 20 bis, comma 2 della L.R. 50/1993 dall'art. 3, c. 6 della L.R. 23/2013, la revoca della DGR n. 2005 del 02.10.2012 avente per oggetto "Appostamenti per la caccia agli ungulati. Appostamenti per la caccia ai colombacci. Definizione dei criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza (art. 20 bis, c.2 della L.R. 50/1993)", in quanto si tratta di un provvedimento esplicativo di una norma non più in vigore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la Legge 157/1992;

RICHIAMATA la L.R. 50/1993;

RICHIAMATE la L.R. 12/2012 e la L.R. 25/2012;

PRESO ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 13 giugno 2013;

VISTA la L.R. 23/2013;

RICHIAMATA la DGR n. 2005 del 02.10.2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa;

delibera

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare, al fine di una puntuale e corretta applicazione dell'art. 3 della L.R. 23/2013, gli indirizzi applicativi riportati nell'Allegato A che formaparte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che detti indirizzi rappresentano limite vincolante per i Comuni in sede di applicazione dell'art. 3, comma 3 della L.R. 23/2013;

4) di revocare la DGR n. 2005 del 02.10.2012 avente per oggetto "Appostamenti per la caccia agli ungulati. Appostamenti per la caccia ai colombacci. Definizione dei criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza (art. 20 bis, c.2 della L.R. 50/1993)";

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6) di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1987_AllegatoA_261047.pdf

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