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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 novembre 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1827 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 S.O. n. 63.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

 

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 S.O. n. 63, è stato convertito in legge il decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" 

Il decreto legge citato, nel testo di cui alla legge di conversione suindicata, presenta alcune disposizioni di seguito specificate, che si ritengono lesive delle prerogative garantite alla Regione dalla Carta Costituzionale per i motivi partitamente indicati.

In dettaglio, l'articolo 18, comma 9 del decreto in parola autorizza l'assegnazione di ingenti risorse destinate alla realizzazione di interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, contemplando, altresì, gli interventi concernenti misure antisismiche, la realizzazione e manutenzione di reti viarie e le infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse, nonché le reti telematiche di NGN e WI-FI. La norma, tuttavia, dopo aver specificato requisiti di accesso ai contributi e quantificato per soglie i benefici concretamente erogabili, impone un meccanismo procedimentale di natura convenzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANCI, che esclude totalmente la Regione, se non per quanto concerne l'ordinario esercizio delle competenze amministrative eventualmente connesse alla realizzabilità degli interventi.

In sintesi, l'assenza del coinvolgimento regionale sia nella fase di individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse, sia per quanto attiene l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione dell'attività di erogazione dei contributi, viola il principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Costituzione, nonché il principio di sussidiarietà verticale nell'allocazione delle funzioni amministrative di gestione del finanziamento di cui all'art.118 Cost., alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art.97 della Costituzione.

Per le medesime ragioni, appare lesiva, altresì, per la realizzazione di interventi così particolarmente significativi nell'ambito del governo del territorio, l'attribuzione di un ruolo così determinante, e relative funzioni amministrative di natura pubblicistica, ad un soggetto, quale ANCI, che si configura quale organismo associativo di rappresentanza, espressione di un sistema posto a tutela degli interessi dei poteri locali, con ciò confliggendo con gli articoli 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, laddove appaiono alterati i meccanismi della sussidiarietà orizzontale e verticale, incidendo, per di più, nel rapporto che lega i soggetti istituzionali quanto alla gestione delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 41, comma 4, del medesimo decreto, pare modificare la definizione di nuova costruzione, per la quale è necessario l'ottenimento del relativo permesso, e, nella parte in cui introduce un inciso concernente le installazioni di manufatti anche collocati all'interno delle strutture ricettive all'aperto, la disposizione presenta profili di contrasto con l'art.117, della Costituzione, poiché, per effetto di un testo soggetto a dubbi interpretativi, incide sull'esercizio di competenze regionali afferenti la disciplina del turismo, di attribuzione esclusiva appunto regionale. In ogni caso, inoltre, la sola sussistenza di previsioni normative suscettibili di diverse modalità applicative, mina il principio fondamentale di certezza del diritto.

Infine, l'art.56 bis, comma 11, del decreto in esame, come convertito, modificando la disciplina delle modalità di trasferimento dei beni demaniali, pone un vincolo di destinazione a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare originario dell'ente, in violazione delle attribuzioni tutelate e garantite alla Regione dagli artt. 42, 117 e 119, della Costituzione.

Tutto quanto sopra premesso, viste le osservazioni pervenute dalla Direzione Lavori Pubblici, prot. n.382368 del 13 settembre 2013; dalla Direzione Turismo prot. n. 379853 del 12 settembre 2013, dalla Direzione Risorse Finanziarie e Tributi prot. n.373117 del 06 settembre 2013 e della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega prot. n.382583 del 13 settembre 2013, tutte agli atti della Direzione Affari Legislativi; nonché l'approfondimento istruttorio della Direzione Affari Legislativi, a difesa delle prerogative regionali, si ritiene di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 18, comma 9, 41, comma 4 e 56 bis, comma 11 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 5, 42, 97, 117, 118, 119, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Carta Fondamentale .

Il patrocinio della Regione è affidato, come già indicato nella deliberazione 17 luglio 2012, n. 1408, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

-   visto l'articolo 54 dello Statuto;

-   vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-   vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;

-   ravvisata l'urgenza di provvedere, data la brevità del termine per impugnare, e con riserva di dare comunicazione al Consiglio regionale del provvedimento adottato nella prima seduta utile a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto,

delibera

1.   di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 18, comma 9, 41, comma 4 e 56 bis, comma 11 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 5, 42, 97, 117, 118, 119, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Carta Fondamentale;

2.   di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

3.   di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4.   di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;

5.   di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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