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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 novembre 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1824 del 15 ottobre 2013

Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria. Istituzione, predisposizione e gestione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione definisce le prime disposizioni di attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria e, in particolare, individua le strutture competenti a svolgere le attività finalizzate all'istituzione del catasto regionale degli impianti termici.

 

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", tra l'altro, con gli artt. 9 e 10 attribuisce alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione ai consumi energetici del settore dell'edilizia, alcune puntuali competenze tra le quali:

-        realizzare gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione al fine di ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

-        promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione e la registrazione dei dati relativi alle caratteristiche degli impianti, ubicazione e titolarità delle utenze;

-        riferire periodicamente alla Conferenza unificata, ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, sullo stato di attuazione del D.Lgs. n. 192/2005;

-        istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

-        avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi;

-        collaborare con il Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti e di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune;

-        attivare il monitoraggio per l'analisi, la valutazione e l'adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale mediante:

-      raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

-      monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

-      valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

-      valutazione dell'impatto del D.Lgs. n. 192/2005 e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;

-      studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del D. Lgs. n. 192/2005;

-      studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;

-      analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;

-      proposte di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

Il medesimo D.Lgs. n. 192/2005 prevede inoltre, all'art. 4, comma 1 bis, che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Con gli stessi decreti, devono essere individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.
In relazione agli impianti termici il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013 ed entrato in vigore il 12 luglio 2013, dà più puntuale attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico, stabilendo i criteri per l'esercizio, il controllo, l'ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, disponendo agli articoli 9 e 10, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano, tra l'altro, a:

  1. inviare al Mi.S.E. e al M.A.T.T.M. una relazione biennale (la prima entro il 31 dicembre 2014) sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio;
  2. istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali ed accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi previsti dall'art. 9, c.3 del D.Lgs. n. 192/2005 per i proprietari degli impianti ed i distributori di combustibile;
  3. predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
  4. promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
  5. promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui alla lettera c) del precedente capoverso, si rammenta che la Giunta Regionale con deliberazione n. 659 del 17 aprile 2012, ha disposto che dal 2 maggio 2012 vi è l'obbligo per i certificatori di utilizzare in via esclusiva l'applicativo telematico Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici, applicativo attualmente gestito dall'Unità di Progetto Energia.
In considerazione di quanto appena espresso e delle competenze attribuite alla suddetta struttura in tema di contenimento dei consumi energetici e miglioramento energetico degli edifici dalla DGR n. 2299 del 28 settembre 2010, si ritiene di affidare alla stessa Unità di Progetto Energia, che opererà in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi per gli aspetti informatici, il compito di realizzare le attività necessarie all'istituzione, in collaborazione con i comuni e le province, ed alla gestione del catasto territoriale degli impianti termici (riferito sia agli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW che a quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW).

Tale catasto, che dovrà essere interconnesso per quanto possibile con il Catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici attualmente gestito con il citato applicativo telematico Ve.Net.energia-edifici, renderà più agevole inoltre l'adempimento dell'obbligo a carico della Regione d'invio periodico di informazioni al Mi.S.E. e al M.A.T.T.M. sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale.

Si ritiene a questo punto opportuno ricordare che con gli articoli 43 e 44 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici è affidato ai comuni con più di 30.000 abitanti ed alle province nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e che detti enti devono operare in conformità di quanto disposto in particolare dal D.Lgs. n. 192/2005 e del D.P.R. n. 74/2013.
Si rammenta, infine, che a province e comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno fare riferimento i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 (proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili) e le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ad uso degli impianti termici per gli adempimenti previsti a loro carico in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria.

Data la particolarità del sistema telematico da realizzare si ritiene opportuno procedere preliminarmente ad una valutazione degli aspetti tecnici ed economici connessi, da effettuarsi da parte dell'Unità di Progetto Energia e della Direzione Sistemi Informativi anche in collaborazione con le province ed i comuni del Veneto delegati ai controlli sugli impianti di climatizzazione ai sensi della L.R. n. 11/2001, demandando ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale l'istituzione del catasto territoriale in parola, la definizione delle modalità per la sua organizzazione e gestione nonché l'eventuale impegno di spesa. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

VISTO il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 192/2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 in materia di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;

VISTA la D.G.R. n. 121 dell'8 febbraio 2011, "Istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica";

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 28 settembre 2010, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto";

VISTA la D.G.R. n. 659 del 27 aprile 2012, "Nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di Certificazione Energetica"

delibera

1.       di incaricare, per le motivazioni e considerazioni illustrate in premessa, l'Unità di Progetto Energia e la Direzione Sistemi Informativi, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere ad una valutazione preliminare degli aspetti tecnici ed economici concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del catasto territoriale degli impianti termici previsto dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013, anche in collaborazione con le province ed i comuni del Veneto delegati ai controlli sugli impianti di climatizzazione ai sensi della L.R. n. 11/2001;

2.       di demandare ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale l'istituzione del catasto territoriale degli impianti di cui al precedente punto 1, la definizione delle modalità per la sua organizzazione e gestione nonché l'eventuale impegno di spesa;

3.       di confermare che i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. (proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili) devono comunicare alle province e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di controlli sugli impianti termici, l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti, nonché le eventuali successive modifiche significative degli impianti;

4.       di confermare che le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, ad uso degli impianti termici, devono comunicare alle province e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di controlli sugli impianti termici, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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