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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 novembre 2013


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1823 del 15 ottobre 2013

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91, L.R. 07.11.2003, n. 27, art.53, comma 7, L.R. 05.04.1993, n. 12, L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 68).

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste da parte di beneficiari di contributo tese alla modifica delle condizioni tecnico - amministrative per l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta Regionale.

 

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. Sulla base di specifiche richieste di alcuni soggetti finanziati, si ravvisa l'opportunità di accordare le seguenti variazioni alle condizioni di assegnazione dei relativi contributi.

COMUNE DI FUMANE (VR)

Con DGR n. 2487 del 19.10.2010 è stato assegnato al Comune di Fumane (VR), ai sensi della L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91, un contributo in conto capitale di Euro 56.616,70 per la realizzazione di spogliatoi a servizio della piastra polivalente di via Po Brugnoli a fronte di una spesa ammissibile di Euro 142.890,00.

Ora, con nota in data 29.05.2013 prot. n. 4328, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, l'impianto di illuminazione del campo da calcio in via Progni per una spesa ammissibile di Euro 51.222,60, inferiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l'originario contributo.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria che ha reso possibile l'assegnazione del contributo non verrebbe alterata, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune rideterminando l'importo del contributo, secondo le recenti disposizioni favorevoli per i comuni disposte dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18.06.2013, nella misura ridotta ad Euro 51.222,60 pari alla spesa prevista per la realizzazione dell'intervento.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati ed il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Direzione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Dovrà essere conseguentemente estinta l'obbligazione per l'importo residuo di Euro 5.394,10 demandando a successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento della relativa economia di spesa sull'impegno n. 4274 assunto a favore del Comune di Fumane con DGR 2487/2010 sul capitolo n. 44021 del bilancio 2010 per l'originario importo di Euro 56.616,70 che verrà registrato come segue:

Anno 2010 - Capitolo n. 44021 - Impegno n. 4274 - Importo Euro 5.394,10.

Sono comunque fatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 19.10.2015, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

COMUNE DI FONTANIVA (PD)

Con DGR n. 823 del 15.03.2010 è stato assegnato al Comune di Fontaniva (PD), ai sensi della L.R. 07.11.2003, n. 27, art. 53, comma 7, un contributo in conto capitale di Euro 50.000,00 per lavori di copertura dei campi da tennis comunali di via dei Ciliegi - Quartiere dei Fiori mediante allestimento di un pallone pressostatico, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 100.000,00, come da quadro economico complessivo.

Ora, con nota in data 20.06.2013 prot. n. 5542, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, la copertura dell'esistente piastra polivalente nell'ambito della medesima area sportiva mediante un'arcostruttura in legno lamellare e telo in PVC, completa degli impianti di illuminazione e riscaldamento per una spesa prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 118.800,00, superiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l'originario contributo.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che con le modifiche progettuali proposte, tendenti alla realizzazione di un impianto sportivo più aderente alle nuove intervenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, verrebbero in ogni caso garantite le finalità di realizzazione di impianti sportivi stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune mantenendo invariato l'importo del contributo regionale pari ad Euro 50.000,00 ferma restando, ai fini della liquidazione, la spesa ammissibile nella misura di Euro 100.000,00, e fatta salva l'applicazione delle condizioni maggiormente favorevoli per i comuni disposte dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18.06.2013.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati ed il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Direzione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunquefatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 15.03.2015, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

COMUNE DI VENEZIA

La L.R. 27.02.2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", all'art. 61, ha destinato al Comune di Venezia un contributo straordinario in conto capitale di Euro 1.200.000,00 per l'ampliamento delle strutture di servizio della "Società Sportiva Venezia - Mestre Rugby 1986 srl", con messa a norma e manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo per il rugby situato in località Favaro Veneto.

Il contributo è stato assegnato al Comune di Venezia in due quote distinte di Euro 600.000,00 cadauna, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, rispettivamente con DGR n. 2133 del 29.07.2008 e con DGR n. 647 del 17.03.2009.

La relativa spesa è stata impegnata a valere sulla disponibilità del capitolo n. 101092 "Contributo straordinario al Comune di Venezia per l'ampliamento dell'impianto sportivo rugby di Venezia - Favaro Veneto" del bilancio regionale di previsione, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2008 (impegno n. 2456) e per l'esercizio finanziario 2009 (impegno n. 837).

Successivamente, con nota in data 26.02.2010, prot. n. 87928, il Comune ha manifestato l'intenzione, per esigenze proprie connesse ad una migliore gestione dell'impianto sportivo e al regolare svolgimento dell'attività agonistica, di articolare l'intervento in 3 distinti stralci funzionali, degli importi rispettivamente di Euro 700.000,00 (ampliamento campo rugby, copertura tribuna, adeguamento e messa a norma), Euro 300.000,00 (rifacimento manto erboso campo allenamento) ed Euro 200.000,00 (sistemazioni e percorsi esterni) per un totale di Euro 1.200.000,00 pari alla misura del contributo assegnato.

Va osservato come tale nuova programmazione degli interventi proposta dal Comune non influisca minimamente sulle due quote di contributo, che rimangono quantificate in Euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 ed Euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, né tantomeno sui rispettivi termini di rendicontazione delle spese sostenute mentre, in ragione delle predette esigenze organizzative, il Comune ha ritenuto di modificare la sequenza temporale dei tre stralci prevedendo di eseguire nell'ordine il 2°, il 1° ed infine il 3°.

Con DGR n. 1367 del 17.07.2012 è stata altresì concessa un proroga dei termini di rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento così articolata :

-  per la quota parte di contributo assegnata con n. 2133 del 29.07.2008: termine al 29.07.2013;

-  per la quota parte di contributo assegnata con n. 647 del 17.03.2009: termine al 17.03.2014.

Con decreto della Direzione LL. PP. n. 1095 del 25.07.2013, in forza delle disposizioni della DGR n. 466 del 10.04.2013, è stata infine concessa una proroga al 30.06.2015 del termine di rendicontazione delle spese effettuate a valere sulla prima quota di contributo assegnata con DGR n. 2133 del 29.07.2008.

Ora con note in data 25.02.2013 prot. n. 95228 e 18.03.2013 prot. n. 130242, nel ribadire l'intenzione di articolare l'intervento in stralci funzionali come sopra indicato, il Comune ha chiesto rispettivamente l'autorizzazione ad eseguire una perizia, datata 17.01.2013, di variante e suppletiva ai lavori di 1° stralcio relativi all'ampliamento campo rugby, copertura tribuna con adeguamento e messa a norma, nonché all'utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta ed economie di spesa per la realizzazione di un ulteriore stralcio, aggiuntivo rispetto ai 3 previsti.

Tale 4° stralcio consiste nel completamento del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi la cui costruzione venne iniziata dalla società Venezia Mestre Rugby 1986 che gestiva l'intero impianto sportivo, ma non più portata a termine a causa del fallimento della medesima.

La perizia risulta riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, consistendo in opere migliorative, riguardanti essenzialmente le strutture portanti della tribuna, contenute entro il 5% dell'importo contrattuale originario, mentre l'utilizzo delle economie risulta destinato al necessario completamento del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi, al momento incompiuto a causa del fallimento dalla società che gestiva l'impianto sportivo, e alla conseguente migliore funzionalità e fruizione delle strutture da parte degli atleti e del pubblico.

Le modifiche sono pertanto ritenute ammissibili a contributo, anche alla luce della DGR n. 1024 del 18/06/2013 nel frattempo intervenuta, e si propone di accogliere entrambe le richieste in tal senso avanzate dal Comune, riconoscendo l'intervento complessivo articolato in 4 stralci funzionali così articolati :

1.   ampliamento campo rugby, copertura tribuna, adeguamento e messa a norma : spesa effettivamente sostenuta Euro 176.404,33;

2.   rifacimento manto erboso campo allenamento : spesa prevista Euro 520.000,00;

3.   sistemazioni e percorsi esterni : spesa prevista Euro 200.000,00;

4.   completamento nuovo fabbricato ad uso spogliatoi : spesa prevista Euro 350.000,00;

L'erogazione a saldo del contributo assegnato con DGR n. 2133 del 29.07.2008, nei limiti della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, deve essere subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal presente provvedimento, della rendicontazione finale del 1° e 2° stralcio funzionale, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento comunale di approvazione.

L'erogazione a saldo del contributo assegnato con DGR n. 647 del 17.03.2009, nei limiti della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, deve essere subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal presente provvedimento, della rendicontazione finale del 3° e 4° stralcio funzionale, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento comunale di approvazione.

L'eventuale importo di spesa ammissibile effettivamente sostenuta per il 2° ed il 1° stralcio funzionale eccedente la prima quota di contributo pari ad Euro 600.000,00, potrà essere considerata valida ai fini della liquidazione della seconda quota di contributo.

Come più volte evidenziato dal beneficiario, l'IVA non costituisce spesa e pertanto non verrà riconosciuta ammissibile a contributo.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine perentorio di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, pena la revoca del contributo, gli elaborati progettuali aggiornati ed il relativo provvedimento di approvazione dei progetti afferenti il 1°, 3° e 4° stralcio funzionale, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte, alla cui firma è sin d'ora incaricato il dirigente della direzione LL.PP. .

Sono comunquefatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti rispettivamente al 30.06.2015 (quota 2008) e al 17.03.2014 (quota 2009), per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

PARROCCHIA DELLA PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - CITTADELLA (PD)

Con DGR n. 646 del 17.03.2009 è stato assegnato alla Parrocchia della Presentazione della Beata Vergine Maria con sede in località Ca' Onorai del Comune di Cittadella (PD), ai sensi della L.R. 05.04.1993, n. 12, un contributo in conto capitale di Euro 40.000,00 per l'installazione di tensostruttura per la copertura del campo da pallavolo, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 85.000,00.

Con decreto della Direzione LL. PP. n. 1853 del 17.12.2010 il contributo è stato confermato nella misura proporzionalmente ridotta ad Euro 38.162,00 a fronte di una spesa prevista per l'intervento ridotta ad Euro 81.096,00.

Ora, con nota in data 01.08.2013, la Parrocchia ha chiesto di poter modificare il progetto realizzando, diversamente da quanto finanziato, una nuova piastra per il gioco della pallavolo e del basket, oltre alla sistemazione di tutte le pertinenze ed illuminazione (in continuità con di quanto già eseguito dal Comune di Cittadella) per una spesa ammissibile di Euro 81.096,00, corrispondente alla spesa ammissibile riconosciuta in fase di conferma dell'originario contributo.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che con le modifiche progettuali proposte, tendenti alla realizzazione di un impianto sportivo meglio aderente alle nuove intervenute esigenze della Parrocchia, la corrispondente graduatoria non verrebbe alterata e verrebbero in ogni caso garantite le finalità di realizzazione di impianti sportivi stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta della Parrocchia mantenendo invariato l'importo del contributo regionale pari ad Euro 38.162,00 come confermato con decreto dirigenziale 1853/2010 ferma restando, ai fini della liquidazione, la spesa ammissibile quantificata in Euro 81.096,00.

Essendo stati già prodotti gli elaborati progettuali aggiornati, la Parrocchia dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento il relativo provvedimento di approvazione.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Direzione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunquefatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 17.03.2014, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi;

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91 e la DGR n. 2487 del 19.10.2010;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27, art.53, comma 7 e la DGR n. 823 del 15.03.2010;

VISTA la L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 68 e le DDGR n. 2133 del 29.07.2008 e n. 647 del 17.03.2009;

VISTA la L.R. 05.04.1993, n. 12 e la DGR n. 646 del 17.03.2009;

VISTE le DDGR n. 466 del 10/04/2013 e n. 1024 del 18/06/2013;

delibera

1.    di autorizzare il Comune di Fumane (VR) a far valere, nella misura ridotta ad Euro 51.222,60, quota parte del contributo di Euro 56.616,70 (originariamente assegnato con DGR 2487/2010, ai sensi della L.R. 5/2000, art. 91 per la realizzazione di spogliatoi a servizio della piastra polivalente di via Po Brugnoli a fronte di una spesa ammissibile di Euro 142.890,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, l'impianto di illuminazione del campo da calcio in via Progni a fronte di una spesa prevista rideterminata nella misura di Euro 51.222,60, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;

2.    di revocare la quota parte di Euro 5.394,10 del contributo in conto capitale di cui al punto 1, non più utilizzabile, dichiarando definitivamente estinta, limitatamente al medesimo importo, l'obbligazione a favore del Comune di Fumane, demandando al dirigente della competente struttura regionale l'accertamento della relativa economia di spesa a valere sull'impegno n. 4274 assunto, con D.G.R. n. 2487/2010, sul capitolo n. 44021 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica";

3.    di autorizzare il Comune di Fontaniva (PD) a far valere il contributo di Euro 50.000,00 (originariamente assegnato con DGR 823/2010, ai sensi della L.R. 27/2003, art. 53, comma 7 per lavori di copertura dei campi da tennis comunali di via dei Ciliegi - Quartiere dei Fiori mediante allestimento di un pallone pressostaticoa fronte di una spesa ammissibile di Euro 100.000,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, la copertura dell'esistente piastra polivalente nell'ambito della medesima area sportiva mediante un'arcostruttura in legno lamellare e telo in PVC, completa degli impianti di illuminazione e riscaldamento per una spesa prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 118.800,00, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;

4.    di autorizzare il Comune di Venezia ad articolare, come di seguito riportato, l'intervento di ampliamento delle strutture di servizio della "Società Sportiva Venezia - Mestre Rugby 1986 srl", con messa a norma e manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo per il rugby situato in località Favaro Veneto, ammesso a contributo con DD.G.R. 2133/2008 e 647/2009 ai sensi della L.R. 27.02.2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", art. 61 nella misura di Euro 1.200.000,00 a fronte di una spesa ammessa di Euro 1.200.000,00 :

-  1° stralcio : ampliamento campo rugby, copertura tribuna, adeguamento e messa a norma : spesa effettivamente sostenuta Euro 176.404,33;

-  2° stralcio : rifacimento manto erboso campo allenamento : spesa prevista Euro 520.000,00;

-  3° stralcio : sistemazioni e percorsi esterni : spesa prevista Euro 200.000,00;

-  4° stralcio : completamento nuovo fabbricato ad uso spogliatoi: spesa prevista Euro 350.000,00;

5.    di autorizzare il Comune di Venezia ad eseguire le nuove e diverse opere di cui alla perizia di varante e suppletiva datata 17.01.2013 e ad utilizzare le risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie di spesa per la realizzazione di un ulteriore stralcio, aggiuntivo rispetto ai 3 previsti, consistente nel completamento del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi, con le modalità di cui alle premesse, fermi restando i termini di rendicontazione;

6.    di autorizzare la Parrocchia della Presentazione della Beata Vergine Maria di Cittadella (PD) a far valere il contributo di Euro 38.162,00 (originariamente assegnato con DGR 646/2009 e successivo decreto Direzione LL.PP. 1853/2010, ai sensi della L.R. 05.04.1993, n. 12 per l'installazione di tensostruttura per la copertura del campo da pallavolo a fronte di una spesa ammissibile rideterminata di Euro 81.096,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, una nuova piastra per il gioco della pallavolo e del basket, oltre alla sistemazione di tutte le pertinenze ed illuminazione, in continuità con di quanto già eseguito dal Comune di Cittadella, per una spesa prevista di Euro 81.096,00, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;

7.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.    di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione delle conseguenti appendici alla convenzioni / disciplinari;

9.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

10.  di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione

 

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