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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 novembre 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1818 del 15 ottobre 2013

"Società agricola Chiesone s.r.l.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Gazzo Veronese (VR).

Note per la trasparenza
Il provvedimento in oggetto approva la variante del progetto presentato dalla "Società agricola Chiesone s.r.l." ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 2 maggio 2012 - Comune di Gazzo Veronese (VR) "Società agricola Chiesone s.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Gazzo Veronese (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante del progetto presentato dalla "Società agricola Chiesone s.r.l." ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 2 maggio 2012 - Comune di Gazzo Veronese (VR) "Società agricola Chiesone s.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Gazzo Veronese (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

 

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 2 maggio 2012, la "Società agricola Chiesone s.r.l." (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, n. 1 - Comune di San Martino Buon Albergo (VR)e operativa in in via Valcornara - Comune di Gazzo Veronese (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Gazzo Veronese (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 22 aprile 2013 la medesima "Società agricola Chiesone s.r.l." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 744/2012, riguardante principalmente:

-      la suddivisione interna di un silos già autorizzato in quattro sub unità;

-      modifica del piano di alimentazione, introducendo nel processo biologico materie fecali di origine extra-aziendale.

In data 18 luglio 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Chiesone s.r.l." una modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-      l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 296638 dell'11 luglio 2013 ha espresso parere favorevole, confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, già approvato con attestazione n. 1445 dell'8/08/2012 e confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 744 del 2 maggio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 18 luglio 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

PRESO ATTO, altresì, che:

-      con tipo di frazionamento registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona al n. 312415.1/201 del 22/10/2012, a seguito di inserimento in mappa catastale dell'impianto di biogas, le particelle site in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 69, mappali nn. 28 e 108, hanno dato origine alle particelle sita in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 69, mappale n. 136 e 139, nonché con tipo di frazionamento registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona al n. 23457.1/201 del 27/01/2012, la particella sita in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 69, mappale n. 109, ha dato origine alla particella sita in Comune di Salizzole (VR), catasto fabbricati, foglio 69, mappale n. 134;

-      con il contratto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 08/02/2012 al n. 391, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 10/02/2012, al Registro generale n. 5403 e Registro particolare n. 3849, come da atto notarile del 2 febbraio 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6890 e Racc. n. 4462), risulta che la "Società Agricola Chiesone s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Gazzo Veronese - VR, catasto terreni, foglio 69, particelle n. 28, 108 e al catasto fabbricati, foglio 69, particella n. 134);

-      con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato ed aereo in cavo ad elica visibile, registrato all'agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2 il 26/03/2012 al n. 889, serie 1T,trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 27/03/2012, al Registro generale n. 10708 e al Registro particolare n. 7591, come da atto notarile del 26/03/2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6980-6994 e Racc. n. 4550 la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Gazzo Veronese (VR), catasto terreni, foglio 69, particella n. 28);

-      con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e di passaggio, registrato all'agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2 il 14/02/2012 al n. 476, serie 1T,trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 15/02/2012, al Registro generale n. 5840 e al Registro particolare n. 4126, come da atto notarile del 10/02/2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6888-6917 e Racc. n. 4484 la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Gazzo Veronese - VR, catasto terreni, foglio 62, particelle n. 6, 8, 145);

-      con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e di passaggio, registrato all'agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2 il 14/02/2012 al n. 477, serie 1T,trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 15/02/2012, al Registro generale n. 5841 e al Registro particolare n. 4127, come da atto notarile del 10/02/2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6888-6917 e Racc. n. 4484 la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Gazzo Veronese - VR, catasto terreni, foglio 62, particella n. 146);

-      con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0215612 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

-      l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 296638 dell'11 luglio 2013 ha espresso parere favorevole, confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, già approvato con attestazione n. 1445 dell'8/08/2012 e confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

-      con nota protocollo n. 306481, del 17 luglio 2013, la medesima "Società Agricola Chiesone s.r.l." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n.453/2010, l'integrazione all'originaria perizia di stima, asseverata dal dott. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Verona, al n. 454 e giurata presso il Tribunale C.P. - sezione di Soave (VR), il 9 luglio 2013, nella quale si evidenzia che, l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, rimane invariato in quanto non comporta un maggior onere per la demolizione dei manufatti, per un ammontare pari alla precedente perizia di stima, ossia per complessivi euro 207.612,30 (duecentosettemilaseicentododici/30);

-      con gli accordi di conferimento della biomassa di origine zootecnica (liquame suino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2, il 18/11/2011, al registro n. 13591, serie 3, nonchè con gli accordi di conferimento della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona 2, il 19/04/2013, al registro n. 3399, n. 3404, n. 3407, n. 3408, n. 3406, n. 3405, n. 3398, n. 3413, n. 3410, n. 3412, n. 3411, serie atti privati, e con gli accordi di conferimento della biomassa di origine zootecnica (pollina), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona 2, il 19/04/2013, al registro n. 3409, n. 3416, n. 3418, n. 3415, n. 3401, n. 3414, serie atti privati, la "Società Agricola Chiesone s.r.l." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.      di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 744 del 2 maggio 2012, la variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-      sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino, suino e pollina) di origine extraziendale (49,5 % pari a 10.535 t in peso);

-      prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 50,5 % pari a 10.758 t in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3.      di autorizzare la "Società Agricola Chiesone s.r.l." (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, n. 1 - Comune di San Martino Buon Albergo (VR)e e operativa in via Selici - Comune di Gazzo Veronese (VR), alla variante alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2. nel Comune di Gazzo Veronese (VR), catasto terreni, foglio 69, mappali nn. 136 e 139, e Comune di Gazzo Veronese (VR), catasto fabbricati, foglio 69, mappale n. 134, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 171164 del 22 aprile 2013 e n. 306481 del 17 luglio 2013;

4.      di approvare l'allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato A approvato con il punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 744 del 2 maggio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi 3., 5., 6., 7. e 9., della citata D.G.R. n. 744/2012;

5.      di comunicare, alla "Società Agricola Chiesone s.r.l." e alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della variante dell'autorizzazione di cui ai punti 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

6.      di approvare l'importo di euro 207.612,30 (duecentosettemilaseicentododici/30) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei dispositivi 3., 5. e 6. della citata D.G.R. n. 744/2012, e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

7.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.      di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1818_AllegatoA_259995.pdf

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