Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 12 novembre 2013


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 15 ottobre 2013

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale: ''Chiarimenti in merito all'art. 44, comma 5, L.R. 11/2004 come sostituito da comma 1, art. 34, L.R. 3/2013''.

Note per la trasparenza:

La Regione, a seguito delle modifiche normative apportate dall'art. 34, comma 1, L.R. 3/2013all'art. 44, comma 5, L.R. 11/2004, intende emanare la seguente circolare al fine di fornire i necessari chiarimenti e precisare la corretta applicazione della previsione normativa in esame.

 

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:

L'edificazione in zona agricola è disciplinata dall'art. 44, L.R. 11/2004 e, per quanto concerne il periodo transitorio, dall'art. 48, comma 7 ter.

In particolare, l'originario art. 44, comma 5, disponeva: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 3, DPR 380/2001 e successive modificazioni purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria".

La L.R. 4/2008 ha successivamente integrato il suddetto comma 5 aggiungendovi l'ampliamento fino ad 800 mc disponendo: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 3 DPR 380/2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria". La disposizione, così come modificata dalla L.R. 4/2008, è stata chiarita con la circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 del 15.01.2009 approvata con DGR 4146/2008.

L'art. 3, L.R. 30/2010 ha ulteriormente integrato il sopracitato comma 5, annoverando, tra gli interventi sempre consentiti, anche quelli di cui alla lett. d) del DPR 380/2001 e l'art. 5, L.R. 30/2010 ha fornito l'interpretazione autentica con riferimento all'espressione "sono sempre consentiti", prevedendo con tale locuzione, che gli interventi siano ammissibili "anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art 44".

Da ultimo, è intervenuto l'art. 34, comma 1, L.R. 3/2013, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 44 L.R. 11/2004 con il seguente: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3, DPR 380/2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purchè la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale".

L'intervento normativo operato dal legislatore sul comma 5 dell'art. 44, ha dato adito a problematiche di carattere interpretativo soprattutto in relazione alla sostituzione dell'originaria dicitura "case di abitazione" con quella attuale di "edifici da destinarsi a case di abitazione".

Si rende ora necessario emanare apposita circolare, al fine di precisare la corretta applicazione dell'art. 44, comma 5, L.R. 11/2004, come modificato dall'art. 34, comma 1, L.R. 3/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il parere della Direzione regionale per gli affari legislativi, acquisito agli atti.

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DPR 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 26.06.2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture";

VISTA la L.R. 23.12.2010, n. 30 "Modifiche alla L.R. 11/2004e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche";

VISTA la L.R. 05.04.2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTA la DGR 4146 del 30.12.2008 "Approvazione circolare del Presidente della Giunta Regionale. L.R. 26.06.2008, n. 4. Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità ed infrastrutture. Artt. da 1 a 15. Note esplicative".

delibera

1.       di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare la circolare del Presidente della Giunta regionale (Allegato A) "Chiarimenti in merito all'art. 44, comma 5, L.R. 11/2004 come sostituito da comma 1, art. 34, L.R. 3/2013".

3.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

 

(L'allegata circolare n. 2 del 29 ottobre 2013, è pubblicata in parte seconda, sezione prima, del presente Bollettino, ndr)

Torna indietro