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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 25 ottobre 2013


Materia: Relazioni internazionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1784 del 03 ottobre 2013

Concessione dei contributi diretti a finanziarie le attività e le strutture di cui alla lr 23.4.2013 n. 5. Anno 2013. Approvazione bando. Dgr n. 91/Cr del 16.7.2013 (lr n. 5/2013: ''Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne'', art. 12).

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, si intende dare attuazione all'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 per la concessione di contributi agli enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla legge, approvando criteri e modalità e il relativo bando.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.

Gli interventi per dare attuazione alla citata legge sono indicati all'articolo 2, di seguito riassunti:

a)      realizzazione e miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello;

b)      attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;

c)      individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il coordinamento e le sinergie tra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali (forze dell'ordine, prefetture, sistema sanitario regionale, magistratura);

d)      formazione delle operatrici e degli operatori che svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;

e)      realizzazione di attività di prevenzione monitoraggio e studio dei fenomeni, individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo.

L'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisca entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla presente legge in ordine a progetti presentati.

La Giunta regionale con deliberazione n. 91/CR del 16.07.2013 ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS rinviando ad un successivo atto l'attivazione del Bando per la presentazione delle richieste di contributo, ed ha trasmesso il predetto provvedimento in Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della competente Commissione consiliare.

La V Commissione consiliare (competente in materia di sanità e sociale) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 5/2013 ha espresso, in data 5 settembre 2013, parere favorevole in merito ai criteri, alle priorità e alle modalità per la concessione dei finanziamenti approvati dalla Giunta regionale con la citata delibera, a condizione che nel punto IV. INTERVENTI AMMESSI, nella frase: "Le predette strutture dovranno essere coerenti con i Piani di Zona dei Servizi Sociali" sia aggiunta la frase "quali strutture già approvate o in fase di approvazione".

Si ritiene pertanto di procedere alla integrazione indicata dalla V Commissione consiliare modificando in tal senso il punto IV (interventi ammessi) e per analogia il punto VI (criteri di valutazione) del presente provvedimento.

Al fine di dare attuazione alla L.R. n. 5/2013 per l'esercizio 2013, l'articolo 14 della stessa prevede uno stanziamento complessivo di € 400.000,00 per spese di natura corrente che trova allocazione per € 200.000,00 sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne" e per € 200.000,00 sul capitolo 101878 "Trasferimenti per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" del Bilancio regionale per l'esercizio corrente.

Tutto ciò premesso, si riepilogano di seguito i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 per l'anno 2013, sulla base della presentazione di un progetto a durata annuale.

 

I.      BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

 

II.    SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1.    Comuni del Veneto:

a.       singoli;

b.       associati con altri Comuni;

c.       in convenzione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

a.     singole;

b.     associate con altre Aziende ULSS;

c.     in convenzione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

 

III.  TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

1.              centri antiviolenza (articolo 3)

2.              case rifugio (articolo 4)

3.              case di secondo livello (articolo 5)

Le predette strutture devono avere le caratteristiche e offrire i servizi previsti dalla L.R. n. 5/2013 in particolare agli articoli 3, 4 e 5.

 

IV.  INTERVENTI AMMESSI

La creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e di servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, quali centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello indicati al precedente punto III. Le case rifugio e le case di secondo livello dovranno essere coerenti con i Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. 56/1994) del territorio di loro competenza, quali strutture già approvate o in fase di approvazione.

 

V.    SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

a)           spese di ammodernamento degli impianti tecnologici;

b)           spese tinteggiatura locali;

c)           spese per acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo;

d)           spese per retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;

e)           spese per utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc);

f)            spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura.

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

 

VI.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

a)         l'assenza/scarsità di servizi dedicati ai beneficiari di cui al punto I;

b)         le specifiche esigenze dell'ambito di utenza potenziale di riferimento;

c)         l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;

d)         la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di loro competenza, quali strutture già approvate o in fase di approvazione ( solo per le case rifugio e le case di secondo livello).

e)         il numero di donne e il numero di figli minori che la struttura può ospitare;

f)          la qualificazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case rifugio/case secondo livello;

g)         l'esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'art. 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (forze dell'ordine, magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);

h)         la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;

i)           la comunicazione alla Giunta regionale della articolazione organizzativa come previsto all'articolo 7, primo comma, della L.R. 5/2013, disciplinato con DGR n. 1254 del 16.07.2013;

j)           la data di ricevimento della domanda.

 

VII.       CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 25.000,00per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

 

VIII.     DURATA DEL PROGETTO

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi , che sara adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo in considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a centri antiviolenza (Allegato B), case rifugio (Allegato C) e case di secondo livello (Allegato D) di cui alla L.R. n. 5 del 23.04.2013, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Vista la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;

-          Vista la DGR n. 91/CR del 16.07.2013;

-          Visto il parere n. 416 della V Commissione consiliare espresso nella seduta del 5 settembre 2013

delibera

1.       di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS, in applicazione dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 23.04.2013, dettagliatamente descritti in premessa;

3.       di approvare lo schema di bando a firma del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello (Allegato B, C, D) di cui alla L.R. n. 5 del 23.04.2013, demandando al medesimo Dirigente il compito di provvedere ai conseguenti adempimenti;

4.       di demandare a successivo provvedimento del medesimo Dirigente, l'assunzione dei relativi impegni di spesa per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 200.000,00 a carico del capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne" e € 200.000,00 a carico del capitolo 101878 "Trasferimenti per prevenire e contrastare la violenza contro le donne del Bilancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibilità;

5.       di dare atto che le spese a carico dei sopracitati capitoli di spesa 101877 e 101878di cui si demanda l'impegno con successivi atti del citato Dirigente, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6.       di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Relazioni Internazionali, dell'esecuzione del presente provvedimento e della diffusione del bando per la presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

7.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1784_AllegatoA_259838.pdf
1784_AllegatoB_259838.pdf
1784_AllegatoC_259838.pdf
1784_AllegatoD_259838.pdf

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