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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 25 ottobre 2013


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1783 del 03 ottobre 2013

Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015. L.R. 23 maggio 2002, n. 11, artt. 4 e 5.

Note per la trasparenza:

La normativa regionale in materia fieristica prevede che la Giunta Regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, previa domanda dell'organizzatore fieristico interessato. Con questo provvedimento vengono fissati il termine e le modalità di presentazione delle istanze; è inoltre individuata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti connessi al procedimento.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Regione esercita funzioni amministrative in materia fieristica, disciplinate dalla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico", così come modificata dalla Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico".

In particolare, per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, la L.R. 11/2002 prevede all'art. 4 che la Giunta Regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, mentre ai Comuni spetta l'attribuzione della qualifica di rilevanza locale.

La L.R. 11/2002 dispone inoltre, all'art. 5, che gli organizzatori fieristici comunichino preventivamente lo svolgimento delle manifestazioni. Destinatari della comunicazione sono, in analogia al criterio di competenza applicato alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali e nazionali, i Comuni nel caso delle locali.

Si tratta ora di rendere operative tali norme relativamente alle manifestazioni internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto nell'anno 2015, in attuazione delle competenze regionali sopra richiamate.

In particolare devono essere adottate le modalità del procedimento amministrativo connesso, individuando ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 4, il termine entro cui va concluso e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.

Vanno anche fissati il termine e le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica e delle comunicazioni di svolgimento riferite a ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato dalla L.R. 11/2002 e dagli strumenti attuativi correlati: Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati"; D.G.R. 8 novembre 2002, n. 3137 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

A riguardo viene proposta per l'approvazione la specifica modulistica, allegati"A" (schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento di qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali) e "B" (scheda dati della manifestazione fieristica).

Tale modulistica, predisposta dalla struttura competente per l'invio contestuale della domanda e della comunicazione delle quali trattasi, renderà più agevole e uniforme l'assolvimento degli adempimenti a carico degli organizzatori fieristici e consentirà di ottimizzare i tempi di verifica dei parametri di legge.

Quale termine di presentazione delle istanze, si ritiene di indicare la scadenza del 31 gennaio 2014, specificando che si tratta di un termine di natura ordinatoria posto al fine di poter disporre in tempo utile delle informazioni e dei dati necessari per la realizzazione e pubblicazione del calendario fieristico regionale previsto all'art. 6 della L.R. 11/2002, edizione 2015; inoltre, per poter concorrere alla formulazione del calendario fieristico italiano nei tempi deliberati della Conferenza dei Presidente delle Regioni e delle Province Autonome.

Il calendario fieristico si è confermato nel tempo strumento di promozione molto utile e richiesto, efficace, tuttavia, solo se divulgato in congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle manifestazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" così come modificata da L.R. 12 agosto 2005, "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico";

VISTI gli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTAla propria Deliberazione n. 3137 dell'8 novembre 2002 recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

delibera

1.    di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.    di ammettere le domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e di nazionale unitamente alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche per l'anno 2015 presentate dal Legale Rappresentante del soggetto organizzatore al Presidente della Giunta Regionale del Veneto - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia entro il 31 gennaio 2014, redatte in carta bollata e in conformità ai modelli allegati "A" (schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento della qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali) e "B" (scheda dati della manifestazione fieristica), che formano parte integrante della presente deliberazione e contestualmente si approvano;

3.    di non richiedere ulteriore documentazione ai soggetti collaboratori che affianchino, nella gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, essendo questi ultimi obbligati al controllo e all'assunzione di responsabilità sull'operato dei collaboratori stessi;

4.    di non consentire che le manifestazioni possano assumere denominazioni o aggettivazioni che richiamino un carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. 11/2002;

5.    di stabilire che i soggetti organizzatori che intendano apportare modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le quali viene attribuita la qualifica devono presentare apposita comunicazione entro i due mesi antecedenti l'inizio della rassegna medesima. Analogamente va data comunicazione in caso di rinuncia all'effettuazione della manifestazione;

6.    di disporre il riconoscimento della qualifica richiesta in conformità con quanto dispone la normativa regionale; l'effettivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche costituisce atto volontario eventuale dei soggetti organizzatori e rimane subordinato:

-       al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;

-       all'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18 giugno 1931, n.773 "Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza", D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc...);

a)    in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (Legge 5 marzo 1990 n. 46 e D.Lgs. 9 aprile 1998, n. 81 in materia igienico - sanitaria e di prevenzione);

b)    in materia di commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e alla L.R. 6 aprile 2001 n. 10;

7.    di considerare l'eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui al precedente punto 5 nonrientrantenelle fattispecie sanzionabili dal combinato disposto delle Leggi Regionali 11/2002 e 28 gennaio 1977, n. 10, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti o gli accordi nonché le fattispecie legali violate;

8.    di stabilire in sessanta giorni il termine - dalla data di ricevimento della comunicazione di svolgimento della manifestazione e domanda di riconoscimento della qualifica e dell'acquisizione della documentazione prescritta dalla L.R. 11/2002, dal Regolamento Regionale 5/2002 e dalla D.G.R. 3137/2002 - entro cui sarà conclusa l'istruttoria con l'adozione del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale riguardante l'attribuzione della qualifica di internazionale o nazionale alle singole manifestazioni, dando atto che il Dirigente della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione provvederà a comunicare agli interessati i relativi esiti;

9.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di incaricare la Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;

11.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1783_AllegatoA_259837.pdf
1783_AllegatoB_259837.pdf

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