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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 18 ottobre 2013


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1804 del 03 ottobre 2013

Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR n. 111 del 6 agosto 2013.

 Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR n.111 del 6 agosto 2013.

 

L' Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 la Regione del Veneto ha approvato le "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", al fine di garantire ad essi, come previsto dall'art. 1, comma 2, "le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa".

In particolare, la presente legge interviene - come stabilito all'art. 1 - al fine di fronteggiare le situazioni di difficoltà economica deinuclei familiari composti da un solo genitore e uno o più figli minori, detti monoparentali fra cui i coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con uno o più figli minori.

Al fine di dare attuazione a quanto indicato dagli artt. 4 e 5 della legge su citata, si intende promuovere, a titolo di sperimentazione, l'istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso zero a favore dei soggetti di cui sopra, da parte dei Comuni.

Con riferimento alla natura dell'iniziativa, si sottolinea che l'intento è quello di favorire la costruzione con i nuclei monoparentali di un percorso di responsabilizzazione, abbandonando la logica del puro assistenzialismo.

Le tipologie di spese oggetto del prestito sono le seguenti:

a)        Spese sanitarie: spese mediche di qualsiasi tipo riguardanti il figlio minore o il genitore convivente, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese per l'acquisto di dispositivi medici.

b)        Spese per il pagamento dei canoni di affitto per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

 

I prestiti assegnati saranno restituiti ai Comuni dai beneficiari, secondo piani personalizzati e concordati. Le somme restituite andranno recuperate sul fondo istituito dagli stessi Comuni e riattivate quali risorse a disposizione in ordine ad ulteriori richieste di prestito da parte dei soggetti ex L.R. 29/2012, tenendo conto dei requisiti di cui al presente provvedimento. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Direzione Regionale Servizi Sociali una dettagliata relazione rispetto alla concessione dei prestiti a valere sul Fondo testè citato, ciò anche in attuazione dell'art. 158 del D.lgs. 267/2000.

Nella relazione di cui sopra, al fine di promuovere iniziative volte a favorire il benessere dei nuclei monoparentali, dovrà essere evidenziato che i Comuni si impegnano a promuovere sul territorio veneto:

-          l'attivazione "di protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati" ex art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2012;

-          l'alimentazione del fondo ex art. 4, comma 3, lett. b) e c) e art. 5, comma 3, lett. b) e c) della L.R. n. 29/2012;

-          la "realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n.54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS)" ex art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 29/2012.

 

La realizzazione di almeno una delle iniziative sopra specificate permetterà ai Comuni di accedere ad un riconoscimento regionale quali enti promotori del benessere della famiglia.

Le risorse regionali complessive per lo sviluppo delle disposizioni attuative su specificate sono pari ad Euro 700.000,00 a carico del Bilancio regionale per l'esercizio 2013 (L.R. n. 4/2013), di cui Euro 300.000,00, per il finanziamento delle spese di cui alla lett. a) su indicata ed Euro 400.000,00, per il finanziamento di quelle di cui alla lett. b) su elencata.

I Comuni, anche in forma associata, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri e le modalità esposti nell' Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Si precisa che per la compilazione delle domande da parte dei nuclei monoparentali e per la loro validazione da parte dei Comuni, è prevista una procedura informatizzata per la quale si è richiesta la collaborazione del Servizio Sistema Informatico SSR della Direzione Regionale Controlli e Governo SSR, che ha espresso parere favorevole.

Con successivi provvedimenti, il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali approverà:

-          la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito, definita sulla base delle modalità e dei criteri specificati nell'Allegato A;

-          l'impegno di spesa di Euro 300.000,00 sul capitolo 101781 "Fondo per l'accesso al credito delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" e di Euro 400.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" UPB U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;

-          il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di Euro 700.000,00, di cui agli artt. 4 e 5, a favore dei Comuni inseriti in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

-          ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle Disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.

 

Con DGR n.111/CR del 6 agosto 2013 la Giunta regionale ha approvato le Disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", sottoponendoli al parere della quinta commissione consiliare competente.

La quinta commissione, come da note prot. n. 0016179 del 13/09/2013 e prot. n. 0016334 del 17/09/2013, nelle sedute del 5 e 13 settembre 2013, ha espresso il proprio parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

"che vengano modificati i criteri per la stesura della graduatoria dei beneficiari di cui al punto 5) dell'allegato A, considerando anche il numero di figli; che sia prevista la cumulabilità del beneficio in questione con altri, individuando una franchigia" (seduta del 5);

"che vengano modificate le date contenute nel provvedimento, previste nel paragrafo 7) "Procedimento per la compilazione delle domande ", come di seguito indicato:

prima fase: accreditamento del comune: dal 14/10/2013 al 21/11/2013

seconda fase: istruttoria comuni: dal 21/10/2013 al 30/11/2013

terza fase: domanda del richiedente: dal 21/10/2013 al 21/11/2013 (seduta del 13).

 

Nel recepire il parere della quinta commissione, con le prescrizioni su riportate, si dispongono le seguenti modifiche al presente provvedimento:

-       al punto 5) dell'Allegato A, nella sezione dedicata alla condizione socio-sanitaria del nucleo familiare e/o del figlio minore, al criterio C1.4) "numero di figli minori", viene attribuito il punteggio 2, anziché 1 e l' indicatore diventa : "per ogni figlio minore di età (fino alla concorrenza massima di10 punti)"; vengono, inoltre, aggiornati i punteggi relativi agli altri criteri: 13 punti per i criteri C 1.1) e C1.2) e 4 punti per il criterio C1.3);

-         al punto 6) dell'Allegato A, relativo ai documenti da consegnare al comune per accedere al prestito, nell'inserire la franchigia, si specifica quanto segue: "Autocertificazione relativa all'assenza di altri benefici pubblici negli anni 2012 e 2013 per le stesse tipologie di spese di cui al punto 3) del valore superiore ad € 300,00";

-         al punto 7) dell'Allegato A, nella sezione dedicata al procedimento per la compilazione delle domande, vengono precisate le date come prescritte dalla quinta commissione e sopra indicate.

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento, nel testo concordato con la competente commissione consiliare.

LA GIUNTA REGIONALE

-      udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-       visto l'art. 3, comma 1 e l' art. 7 L.R. n. 29/2012;

-       vista la L.R. n. 3/2013;

-       vista la L.R. n. 4/2013;

-       vista la DGR/CR n. 111 del 6 agosto 2013;

-       visto il parere favorevole della quinta commissione consiliare, del 5 e del 13 settembre 2013, con le prescrizioni esplicitate in premessa, note prot. n. 0016179 del 13/09/2013 e prot. n. 0016334 del 17/09/2013;

delibera

1.      di approvare le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", così come specificati in premessa e nell' Allegato A, parti integranti del presente provvedimento;

2.      di fissare quale termine per la presentazione da parte dei Comuni delle domande di accesso al fondo, il 30 novembre 2013, secondo le modalità e i criteri specificati in premessa e nell' Allegato A;

3.      di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali l'approvazione di:

-       la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito definita secondo i criteri e le modalità specificati nell'Allegato A;

-       l'impegno di spesa di Euro 300.000,00 sul capitolo 101781 "Fondo per l'accesso al credito delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" e di Euro 400.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica" UPB U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;

-       il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di Euro 700.000,00, di cui agli artt. 4 e 5, a favore dei Comuni inseriti in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

-       ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative di cui al punto 1, su specificato;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33;

6.      di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1804_AllegatoA_259537.pdf

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