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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 29 ottobre 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1763 del 03 ottobre 2013

Semplificazione amministrativa. Occupazione di beni del demanio idrico. RD 523/1904. Riunificazione delle concessioni della società Snam Rete Gas S.p.A..

Note per la trasparenza:

Ai fini della semplificazione amministrativa della gestione delle numerose concessioni per l'occupazione di beni del demanio idrico rilasciate dalla Regione alla società Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene che tali concessioni siano riunificate in concessioni aventi il limite delle competenze territoriali delle Unità di Progetto Genio Civile, che gestiscono la materia ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La società Snam Rete Gas S.p.A. ha più volte evidenziato, da ultimo anche nella riunione del 23.4.2013, l'opportunità di razionalizzare le procedure relative alle numerose concessioni per l'occupazione di beni del demanio idrico rilasciate a proprio favore relativamente alle reti di metanodotto.

Per ogni una delle oltre cento concessioni di occupazione, che riguardano principalmente attraversamenti di corsi d'acqua, la società corrisponde annualmente alla Regione un canone demaniale. Le concessioni, inoltre, essendo regolate da uno specifico disciplinare hanno ciascuna una diversa data di scadenza che comporta differenti provvedimenti in caso di rinnovo delle concessioni medesime.

Pertanto, ai fini della semplificazione amministrativa della gestione delle concessioni per l'occupazione di beni del demanio idrico rilasciate dalla Regione alla società Snam Rete Gas s.p.a. si ritiene che tali concessioni siano riunificate in concessioni aventi il limite delle competenze territoriali delle diverse Unità di Progetto Genio Civile, che gestiscono la materia ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

Non sono, pertanto, ammesse riunificazioni di concessioni rilasciate da Unità di Progetto Genio Civile diverse, e conseguentemente la riunificazione riguarda esclusivamente le pratiche di un'unica Unità di Progetto Genio Civile.

Tale riunificazione prevede necessariamente la sottoscrizione di un nuovo disciplinare e l'applicazione del canone quale somma dei singoli canoni delle concessioni preesistenti.

La scadenza della nuova concessione sarà quella temporalmente più lontana tra le scadenze delle concessioni da riunificare e dovranno essere disposti eventuali conguagli del canone che si rendessero necessari in relazione alla scadenza della nuova concessione.

La riunificazione non si applica alle concessioni riguardanti la rete idrica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale 15 novembre 2002 n. 3260 e 6 agosto 2004 n. 2426 e successive modificazioni.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

delibera

1.       di stabilire, ai fini della semplificazione amministrativa, che le numerose pratiche di concessione per l'occupazione di beni del demanio idrico a favore di Snam Rete Gas s.p.a. devono essere riunificate in concessioni aventi il limite delle competenze territoriali delle Unità di Progetto Genio Civile, che gestiscono la materia ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

2.       di stabilire che la riunificazione riguarda esclusivamente le pratiche afferenti ad un'unica Unità di Progetto Genio Civile;

3.       di stabilire che si dovrà procedere alla sottoscrizione di un nuovo disciplinare e l'applicazione del canone quale somma dei singoli canoni delle concessioni preesistenti;

4.       di stabilire che la scadenza della nuova concessione sarà quella temporalmente più lontana tra le scadenze delle concessioni da riunificare e che dovranno essere disposti eventuali conguagli del canone che si rendessero necessari in relazione alla scadenza della nuova concessione;

5.       di stabilire che la riunificazione non si applica alle concessioni riguardanti la rete idrica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale 15 novembre 2002 n.3260 e 6 agosto 2004 n. 2426 e successive modificazioni;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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