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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 22 ottobre 2013


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1705 del 03 ottobre 2013

Elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti di cui all'art. 18 comma 2 bis della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10. Disposizioni attuative.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, adottato in attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 2 ter della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 ,"Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, si individuano le modalità e la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione delle aggregazioni estere nel nuovo elenco regionale istituito dal comma 2 bis del summenzionato articolo di legge.

 

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la recente legge regionale n 10 del 7 giugno 2013 è stata novellata la normativa disciplinante i rapporti con l'emigrazione veneta all'estero contenuta nella legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2003, "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".

Molteplici sono le novità introdotte dalla legge di modifica, dettate principalmente dall'esigenza di adeguare le previsioni normative al mutato assetto e alla diversa configurazione assunti dal fenomeno migratorio. Per quanto attiene, in particolare, all'aspetto dell'associazionismo, si è dovuto prendere atto della progressiva riduzione del numero dei soci aderenti ai circoli veneti costituiti negli scorsi decenni nei diversi paesi europei ed extraeuropei, e si è conseguentemente proceduto ad abbassare da cento a cinquanta il numero minimo di soci ritenuto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione di dette realtà associative nel registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) della legge.

Tuttavia, se si è ritenuto opportuno mantenere la previsione del requisito di un numero minimo di soci, che si è ritenuto congruo individuare nel numero di cinquanta, al fine di garantire comunque una adeguata rappresentatività veneta e riconoscere l'esistenza di una reale operatività delle singole entità che vanno a costituire i Comitati e le Federazioni di cui all'art. 18 comma 2 lettera c) della legge, con la citata legge regionale n. 10/2013 si è inteso dare spazio, attraverso la costituzione di un apposito elenco, anche a quelle realtà le quali, pur trovando l'adesione di un numero inferiore di soggetti, comunque rappresentano una manifestazione dell'identità veneta e svolgono un'attività di conservazione e valorizzazione della nostra cultura all'estero.

Più precisamente, il comma 2 bis dell'art. 18 testualmente recita "Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta"; il successivo comma 2 ter dispone che "La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis".

In conformità a quanto previsto da quest'ultima disposizione, si rende pertanto necessario dettare le disposizioni che individuano i requisiti e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'iscrizione nel neo costituito elenco.

Per tali motivi, si propone di approvare le disposizioni in questione, così come riportate nel testo di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•      Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

•      Vista la legge regionale n. 2/2003 "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro", come modificata dalla legge regionale n. 10/2013, ed in particolare l'art. 18 commi 2 bis e 2 ter;

•      Vista la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'Ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 "Statuto del Veneto";

delibera

1.         di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.         di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante disposizioni inerenti ai requisiti, alle modalità e alla documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 18 commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;

3.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.         di dare atto che l'Unità di Progetto Flussi Migratori è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1705_AllegatoA_259312.pdf

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