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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 18 ottobre 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1811 del 03 ottobre 2013

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 12. Esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dell'intesa tra le due amministrazioni. Sostituzione della DGR n. 976 del 18 giugno 2013.

Note per la trasparenza
Il presente provvedimento è diretto ad apportare alcune limitate integrazioni al testo dell'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto già approvata con DGR 976/2013 e diretta a regolare i rapporti fra le due amministrazioni relativamente alla gestione delle derivazioni d'acqua che interessano i territori di entrambe, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 24 marzo 2005, alla luce di nuovi approfondimenti svolti.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è diretto ad apportare alcune limitate integrazioni al testo dell'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto già approvata con DGR 976/2013 e diretta a regolare i rapporti fra le due amministrazioni relativamente alla gestione delle derivazioni d'acqua che interessano i territori di entrambe, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 24 marzo 2005, alla luce di nuovi approfondimenti svolti.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005 tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, ratificato rispettivamente con legge regionale n. 26/2006 e legge provinciale n. 1/2007, sono stati, a suo tempo, disciplinati i rapporti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in essere interessanti il territorio Della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, consistenti negli impianti di Schener-Moline in provincia di Belluno e Bussolengo-Chievo in provincia di Verona.

Detto Accordo era stato raggiunto in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 24 marzo 2005, con cui era stato sancito che la Provincia Autonoma di Trento dovesse esercitare, d'intesa con la Regione del Veneto, a norma dell'art. 89, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, le funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che interessino, oltre al proprio territorio, anche quello della medesima Regione del Veneto.

In quell'occasione, erano stati regolati i rapporti tra le due amministrazioni in relazione alle concessioni di derivazione in essere, connesse ai citati impianti idroelettrici, e si era rinviato a successivi accordi la generale disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni di acque pubbliche che interessano entrambi gli Enti.

Al suddetto fine, erano state, in seguito, definite attraverso un'ulteriore apposita intesa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative di cui sopra.

E' stato, quindi, predisposto in collaborazione tra i competenti Uffici provinciali e regionali, lo schema di intesa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 976 del 18 giugno 2013.

Peraltro, dopo l'assunzione del sopra citato provvedimento, si è ritenuto necessario un nuovo approfondimento di taluni aspetti dell'intesa predetta anche su specifica richiesta dei soggetti interessati, che ha comportato la necessità di alcune limitate integrazioni al testo già approvato.

Si tratta, in particolare, della definizione di maggiore dettaglio delle procedure da seguire qualora gli interventi riguardino opere o nuova risorsa non ubicate nel territorio dell'Ente competente nonché della disciplina applicabile alle concessioni di derivazione in corso al momento della sottoscrizione dell'intesa stessa.

E' stato, dunque, predisposto un nuovo schema di intesa concordato, come già in precedenza, tra i competenti Uffici regionali e provinciali, Allegato A e parte integrante del presente provvedimento, di cui si propone l'approvazione, che disciplina i rapporti tra le due amministrazioni per l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti riguardanti concessioni di derivazione di acque pubbliche, interessanti il territorio dei due Enti, ad esclusione di quanto regolamentato con il richiamato Accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005 e che sostituisce, interamente, quello già approvato con la precedente, richiamata DGR 976/2013.

Le integrazioni apportate riguardano, più specificatamente, l'art. 2, ove è stato aggiunto il comma 5 bis e l'art. 10, ove sono stati aggiunti il secondo e il terzo capoverso del comma 2, ed il comma 3.

Si ricorda, per completezza, che le derivazioni di rilevanza regionale sono quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali e che sono state escluse dal conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni in materia di demanio idrico, operato con DGR n. 411 del 24 febbraio 2009.

L'intesa in parola, in rappresentanza della Regione del Veneto, sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

Si propone, altresì, che la sottoscrizione dell'intesa, da parte dei rappresentanti della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, costituisca formale raggiungimento dell'intesa tra le due amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Appare, infine, opportuno che gli articoli 6, 9 e 10 dell'intesa siano immediatamente efficaci dalla data di ultima sottoscrizione.

L'intesa sarà, in seguito, ratificata ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, con apposita legge regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

VISTI

-          l'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

-          il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

-          la legge regionale della Regione del Veneto n. 11/2001;

-          la legge regionale della Regione del Veneto n. 26/2006;

-          la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 411 del 24 febbraio 2009 di conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione demanio idrico, con l'esclusione delle derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali

delibera

1.       Di approvare l'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, Allegato A e parte integrante del presente provvedimento, diretta a regolare i rapporti fra le due amministrazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione di acque pubbliche, interessanti il territorio di entrambe, ad esclusione di quanto regolamentato con l'Accordo sottoscritto in data 25-29 novembre 2005, ratificato con LR 26/2006.

2.       Di dare atto che il succitato Allegato A sostituisce, interamente, quello approvato con precedente DGR n. 976 del 18 giugno 2013, per le motivazioni esposte in premessa.

3.       Di disporre che, in rappresentanza della Regione del Veneto, l'intesa in parola sia sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

4.       Di dare atto che la sottoscrizione dell'intesa, da parte dei rappresentanti della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, costituisca formale raggiungimento dell'intesa tra le due amministrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

5.       Di stabilire che gli articoli 6, 9 e 10 dell'intesa siano immediatamente efficaci dalla data di ultima sottoscrizione.

6.       Di dare atto che l'intesa sarà in seguito ratificata, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, con apposita legge regionale.

7.       Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8.       Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.3.2013 n.33;

9.       Di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1811_AllegatoA_258851.pdf

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