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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 18 ottobre 2013


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 03 ottobre 2013

L.R. 27 aprile 2012 n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali". Attivazione del bando per l'assegnazione dei contributi. Deliberazione n. 57/CR del 18 giugno 2013.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione di Giunta Regionale si da avvio al bando al fine della concessione di contributi in materia di sicurezza stradale, ai sensi della L.R. n. 15/2012.

 

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La nuova legge regionale n. 15 del 27 aprile 2012, recante "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidente stradali", all'art. 1, riconosce e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione, nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.

Agli articoli 4 "interventi", 5 "interventi a favore delle istituzioni scolastiche" e 8 "contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate", poi, il legislatore regionale elenca le iniziative che la Regione del Veneto promuove e sostiene, mentre agli articoli 6 "contributi a favore di iniziative pubbliche" e 8, già citato, stabilisce che la Regione può concedere contributi per la realizzazione degli interventi sopraccitati.

In particolare, l'art. 6 della legge regionale in oggetto stabilisce che la Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5, nonché agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della proprio autonomia scolastica, prevedano un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.

L'art. 8, invece, stabilisce che la Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le autoscuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia; per tali finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Preliminarmente alla concessione dei contributi, la Giunta Regionale, ai sensi dei medesimi articoli 6 e 8, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Al fine, pertanto, di attivare la procedura sopraccitata per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/2012, nell'ambito di quanto specificamente previsto dagli artt. 4 e 5 della medesima legge, con deliberazione di Giunta Regionale n. 57/CR del 18 giugno 2013 si è formulata la relativa proposta alla competente Commissione consiliare che nella seduta del 30 luglio u.s. ha espresso parere favorevole in merito ai criteri e modalità formulati e di seguito riportati:

1.       selezionare le iniziative oggetto di contributo attraverso la partecipazione ad una procedura concorsuale;

2.       adottare i seguenti criteri di valutazione delle domande presentate, ai fini della formulazione della graduatoria di priorità:

a.       per quota di cofinanziamento (massimo punti 25/100), vengono ritenuti prioritari gli interventi che richiedono una minor percentuale di contributo pubblico e comunque non superiore all'80% del costo complessivo;

b.      per realizzazione dell'iniziativa (massimo punti 20/100), viene assegnata priorità agli interventi per i quali sia prevista l'attuazione con risorse di personale interno alle medesime amministrazioni pubbliche;

c.       per qualità della proposta (massimo punti 25/100), in relazione al profilo organizzativo e gestionale delle risorse impiegate, nonché in termini di innovazione della proposta formulata;

d.       per tipologia e numero di soggetti coinvolti (massimo punti 10/100), in relazione alla previsione di forme di collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici nelle attività proposte;

e.       per efficienza ed efficacia dell'attività da porre in essere (massimo punti 20/100), in particolare al numero dei possibili destinatari del progetto e dell'estensione geografica e territoriale dell'intervento.

3. stabilire che non costituisce spesa ammissibile a finanziamento quanto sostenuto in amministrazione diretta dall'ente pubblico;

4. prevedere l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, agli atenei ed agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati per la realizzazione dei settori d'intervento di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 15/2012, nella misura massima di € 30.000,00 per ogni intervento da porre in essere;

5. prevedere l'erogazione del contributo secondo i seguenti criteri:

a.       20% in forma di anticipazione del contributo assegnato;

b.       50% ad avvenuta dichiarazione del soggetto beneficiario di attuazione di almeno il 50% dell'iniziativa posta in essere;

c.       30% a rendicontazione finale dell'attività con presentazione di una relazione e delle pezze giustificative delle spese sostenute.

Con riferimento all'ambito di intervento di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/2012, si è ritenuto di demandare, anche per quest'anno, ad un successivo provvedimento l'individuazione delle iniziative oggetto di contributi, una volta resesi disponibili ulteriori e sufficienti risorse nel bilancio regionale.

Si rende ora necessario dare effettivo avvio al bando, con i criteri e le modalità sopra richiamati, al fine della concessione di contributi a favore della sicurezza stradale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli articoli 6 "Contributi a favore di iniziative pubbliche" ed 8 "Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate" della L.R. n. 15/2012 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali";

VISTO il parere n. 388 del 30 luglio 2013 della seconda Commissione consiliare competente in materia;

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015";

delibera

1.       di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante al presente provvedimento;

2.       di approvare il bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. n. 15 del 27 aprile 2012 determinando, per l'anno 2013, i seguenti criteri di valutazione delle domande:

a.    per quota di cofinanziamento (massimo punti 25/100), vengono ritenuti prioritari gli interventi che richiedono una minor percentuale di contributo pubblico e comunque non superiore all'80% del costo complessivo;

b.    per realizzazione dell'iniziativa (massimo punti 20/100), viene assegnata priorità agli interventi per i quali sia prevista la realizzazione con risorse di personale interno alle medesime amministrazioni pubbliche;

c.    per qualità della proposta (massimo punti 25/100), in relazione al profilo organizzativo e gestionale delle risorse impiegate, nonché in termini di innovazione della proposta formulata;

d.    per tipologia e numero di soggetti coinvolti (massimo punti 10/100), in relazione alla previsione di forme di collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici nelle attività proposte;

e.    per efficienza ed efficacia dell'attività da porre in essere (massimo punti 20/100), in particolare al numero dei possibili destinatari del progetto e dell'estensione geografica e territoriale dell'intervento.

3.       di stabilire che non costituisce spesa ammissibile a finanziamento quanto sostenuto in amministrazione diretta dall'ente pubblico;

4.       di prevedere l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, agli atenei ed agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati per la realizzazione dei settori d'intervento di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 15/2012, nella misura massima di € 30.000,00 per ogni intervento da porre in essere;

5.       di prevedere l'erogazione del contributo secondo i seguenti criteri:

a.    20% in forma di anticipazione del contributo assegnato;

b.    50% ad avvenuta dichiarazione del soggetto beneficiario di attuazione di almeno il 50% dell'iniziativa posta in essere;

c.    30% a rendicontazione finale dell'attività con presentazione di una relazione e delle pezze giustificative delle spese sostenute;

6.       di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande in 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione, da inviarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo "protocollo.generale@pec.regione.veneto.it", pena l'esclusione dal bando. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine;

7.       di stabilire che per l'ammissibilità delle domande dovrà essere prodotta la seguente documentazione minima, pena l'esclusione della graduatoria di priorità:

a.    domanda di ammissione a contributo;

b.    relazione descrittiva delle attività da porre in essere, con particolare riguardo ai criteri di cui al precedente punto 2.

8.       di incaricare la Direzione Infrastrutture della valutazione delle domande presentate e all'assegnazione dei relativi contributi;

9.       di dare atto che all'impegno della spesa, derivante dal presente provvedimento, si farà fronte con successivo provvedimento della Giunta Regionale, in sede di approvazione della graduatoria;

10.   di demandare, con riferimento all'ambito di intervento di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/2012, ad un successivo provvedimento l'individuazione delle iniziative oggetto di contributi, una volta resesi disponibili ulteriori e sufficienti risorse nel bilancio regionale;

11.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;

13.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale dalla Regione.

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