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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 13 settembre 2013


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013). Abrogazione D.G.R. 1337 del 17.07.2012.

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013). Il recepimento del Documento di Accordo costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato/Regioni del 23.03.2005. Il presente provvedimento abroga e sostituisce la D.G.R. 1337 del 17.07.2012.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che detta nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed abroga, contestualmente, il Reg (CE) n. 1774/2002.

Nella stessa data è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Al fine di garantire uniformità operativa sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dalle nuove norme in materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interregionale di esperti in materia, il quale, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto all'elaborazione di Linee guida applicative del Reg (CE) n. 1069/2009.

Dette Linee guida, dopo essere state approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Commissione Salute nella seduta del 27 luglio 2011, sono state inviate con nota prot. DGSAN-UFF.II 26058/P del 3/08/11 dal Ministero della Salute all'Ufficio Legislativo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza.

Considerato che, alla fine del primo semestre del 2012, le suddette Linee guida erano ancora in attesa di parere da parte del citato Ufficio legale, vista l'urgente necessità degli operatori e degli organi di vigilanza di disporre di indicazioni operative, si è reso indispensabile procedere all'emanazione di un provvedimento regionale (D.G.R. n. 1337 del 17.07.2012) contenente disposizioni operative provvisorie in merito all'attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, anticipando nel contempo gli indirizzi applicativi contenuti nelle emanande Linee guida nazionali.

Nella Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali del 7 febbraio 2013 è stato, infine, sancito l'Accordo sul documento "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002".

Visto quanto sopra, si ritiene necessario recepire il suddetto Accordo (Allegato A, e relativi sub-Allegati A1, A2, A3, al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale), abrogando nel contempo la D.G.R. n. 1337 del 17.07.2012.

Contestualmente, anche alla luce dei chiarimenti normativi intercorsi nell'ultimo anno, si reputa necessario aggiornare le indicazioni operative sulla registrazione e riconoscimento delle imprese ai sensi del Reg (CE) 1069/09 fornite con la precedente D.G.R. n. 1337 del 17.07.2012, con le "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale", di cui all'Allegato B al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n.131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011;

VISTA la DGR n. 1337 del 17 luglio 2012;

VISTA la DGR n.148 del 31 gennaio 2012 di istituzione dell'Unità di Progetto Veterinaria.

delibera

1.       di recepire, per i motivi espressi in premessa, l'Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), di cui all'Allegato A e relativi sub-Allegati A1, A2, A3 al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante;

2.       di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato B "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale", che costituisce parte integrante al presente provvedimento

3.       di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1337 del 17 luglio 2012

4.       di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1530_AllegatoA0_257003.pdf
1530_AllegatoA1_257003.pdf
1530_AllegatoA2_257003.pdf
1530_AllegatoA3_257003.pdf
1530_AllegatoB_257003.pdf

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