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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 12 agosto 2013

ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia. Autorizzazione di atti relativi al personale. Fondo produttività. Anno 2013. (DD.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2536 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013).

Note per la trasparenza
Viene autorizzato preventivamente, l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013.

Note per la trasparenza:

Viene autorizzato preventivamente, l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013.


L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La D.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva'", ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (in breve: ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1)    modifiche in aumento di dotazioni organiche;

2)    assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;

3)    individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

4)    assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota prot. n. 534540 del 15/11/2011, il Segretario Generale della Programmazione ha inviato copia della citata D.G.R. n. 1841/2011 a tutti gli ESU, con invito ad attenersi alle istruzioni operative individuate dai Segretari regionali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Con nota prot. n. 26257 del 18/01/2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha stabilito le istruzioni operative per gli ambiti di propria competenza.

La successiva D.G.R. n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata D.G.R. n. 1841/2011.

La D.G.R. n. 2563 dell'11/12/2012 ha stabilito di:

a)    prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 769/2012;

1.     ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

2.     per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;

3.     nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

b)    programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Con nota prot. n. 588553 del 31/12/2012, il Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ha trasmesso copia della citata D.G.R. n. 2563/2012 a tutti gli ESU veneti, con invito ad attenersi a quanto in essa disposto.

Da ultimo, è stata emanata la D.G.R. n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.", che ha prorogato le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2563/2012 fino al 31/12/2013.

Tutto ciò premesso, si rileva che l'ESU di Venezia, con note prot. n. 0002032 del 18/07/2013 e n. 328871 del 02/08/2013, ha avanzato la seguente richiesta:

Richiesta

Costo complessivo onnicomprensivo massimo annuale
(€)

Autorizzazione regionale preventiva a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013

305.000,00

La richiesta è stata motivata dall'esigenza di provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

In particolare, l'ESU ha dichiarato:

a)    che il fondo costituendo per l'anno 2013, il cui costo complessivo onnicomprensivo massimo annuale è di € 305.000,00, risulta di importo inferiore (€ 15.622.88) rispetto a quello costituito per l'anno 2012 (€ 320.622,88), in un'ottica di contenimento generale della spesa e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili;

b)    che il predetto fondo è stato calcolato in ottemperanza al Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/018/CR9/C1 del 07/02/2013.

La Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 318331 del 26/07/2013, ha espresso parere favorevole sulla richiesta dell'ESU di autorizzazione alla costituzione del Fondo in esame.

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di autorizzare preventivamente l'ESU di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuale di € 305.000,00.

Tuttavia, considerato che è entrata in vigore la citata D.G.R. n. 907/2013, si ritiene opportuno subordinare l'autorizzazione alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla suddetta D.G.R..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 8/1998;

VISTE le DD.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011, n. 448 del 20/03/2012, n. 769 del 02/05/2012, n. 1285 del 03/07/2012, n. 1930 del 25/09/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 2892 del 28/12/2012, n. 416 del 10/04/2013, nn. 907, 1008 e 1009 del 18/06/2013, n. 1149 del 05/07/2013;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 15/11/2011, prot. n. 534540;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti prot. n. 588553 del 31/12/2012 e prot. n. 29337 del 21/01/2013;

VISTE le note dell'ESU di Venezia prot. n. 0002032 del 18/07/2013 e prot. n. 328871 del 02/08/2013;

VISTA la nota della Direzione Risorse Umane prot. n. 318331 del 26/07/2013;

delibera

1.   di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.    di autorizzare l'ESU di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2013, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuale di € 305.000,00;

3.   di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla D.G.R. n. 907/2013;

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

6.   di avvertire che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del medesimo;

7.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/web/istruzione.

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