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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1491 del 12 agosto 2013

Corsi per Operatore Socio-Sanitario svolti dagli Istituti Professionali. Commissioni d'esame: componenti esperti dell'area sanitaria e dell'area sociale. Aumento del compenso. Bienni 2011-2013 e 2012-2014. (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 16/08/2001, n. 20).

Note per la trasparenza:

Viene aumentato il compenso ai due componenti esperti dell'area sanitaria e dell'area sociale delle Commissioni d'esame dei corsi per Operatore Socio-Sanitario svolti dagli Istituti Professionali.


L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Luca Coletto e l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Nel Veneto, la figura di Operatore Socio-Sanitario (in breve: OSS) è stata istituita e disciplinata dalla L.R. n. 20/2001.

Lo svolgimento dei corsi per OSS da parte degli Istituti Professionali (in breve: IP) - Indirizzo tecnico dei servizi sociali, Settore servizi socio-sanitari - è stato disciplinato dalle DD.G.R. n. 108 del 24/01/2003 e n. 833 del 26/03/2004.

Fino all'Anno Scolastico (in breve: A.S.) 2009-2010, gli studenti iscritti alle classi IV e V degli IP potevano conseguire, al termine di un corso professionalizzante in cosiddetta Terza Area, l'attestato di qualifica di OSS, in quanto la L. n. 845/1978 e la L.R. n. 10/1990 avevano previsto lo svolgimento di percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli IP.

Tuttavia, a partire dall'A.S. 2010-2011, agli studenti degli IP è stata preclusa la possibilità di conseguire l'attestato di qualifica professionale di OSS nella cosiddetta Terza Area.

Infatti, l'art. 8, co. 3, del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010 - di riordino degli IP - ha disposto che, a partire dall'A.S. 2010-2011, nelle classi IV e V, i corsi professionalizzanti in cosiddetta Terza Area, di cui all'art. 4 del D.M. Pubblica Istruzione del 15/04/1994, fossero soppressi e sostituiti da n. 132 ore annue di attività in alternanza scuola-lavoro.

Pertanto, per tutelare la legittima aspettativa di conseguire l'attestato di qualifica professionale di OSS da parte degli studenti che si erano iscritti agli IP prima dell'entrata in vigore del riordino degli stessi, le D.G.R. n. 2036 del 03/08/2010 e n. 1887 del 15/11/2011 hanno consentito il riconoscimento dei corsi OSS rispettivamente per il biennio 2010-2012 e per i bienni 2011-2013 e 2012-2014, senza oneri a carico della Regione del Veneto.

La D.G.R. n. 1200 del 25/06/2012 ha fissato le condizioni e le modalità per il riconoscimento dei corsi per OSS svolti dagli IP per il biennio 2012-2014.

Il riconoscimento dei corsi, le regole di svolgimento degli stessi e la modulistica, per il biennio 2012-2014, sono stati approvati con provvedimenti del Dirigente della Direzione Istruzione.

Ciò premesso, per quanto riguarda il compenso per i componenti esterni della Commissione d'esame dei corsi per OSS svolti dagli IP, esso è attualmente disciplinato dalla Circolare regionale n. 10 del 17/05/1991 (attuativa della L.R. n. 10/1990) e dalla D.G.R. n. 1100 del 18/03/2005.

Per quanto qui interessa, tale ultima D.G.R. ha stabilito che il compenso per i componenti esterni è a carico del soggetto gestore, per cui la Regione non sostiene alcuna spesa al riguardo.

Inoltre, essa ha fissato tale compenso in € 51,00 lordi giornalieri.

In riferimento ai due componenti esterni esperti dell'area sanitaria e dell'area sociale, designati rispettivamente dalla Direzione Personale Servizio Sociosanitario Regionale e dalla Direzione Servizi Sociali, però, si è posto più volte il problema del loro rifiuto della nomina, motivato dalla modesta entità del compenso.

Pertanto, per eliminare tale inconveniente e rendere possibile la costituzione delle Commissioni d'esame dei corsi per OSS svolti dagli IP, appare necessario un aumento del compenso per tali due componenti.

Al riguardo, si ricorda che la D.G.R. n. 504 del 02/03/2010 (Allegato B - art. 8), per risolvere lo stesso problema, ha già aumentato il compenso per i due componenti in questione delle Commissioni d'esame dei corsi per OSS svolti dagli Organismi di Formazione, portandolo ad € 100,00 lordi giornalieri (oltre al rimborso delle spese di viaggio).

Orbene, per parità di trattamento, si ritiene opportuno aumentare anche il compenso per i due componenti in questione delle Commissioni d'esame dei corsi per OSS svolti dagli IP, portandolo anch'esso ad € 100,00 lordi giornalieri (oltre al rimborso delle spese di viaggio).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

 LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 845/78;

VISTA la L.R. n. 10/1990;

VISTA la L.R. n. 20/2001;

VISTO il D.P.R. n. 87/2010;

VISTE le DD.G.R. n. 108/2003, n. 833/2004, n. 1100/2005, n. 2036/2010, n. 1887/2011 e n. 1200/2012;

VISTE la Circolare regionale n. 10 del 17/05/1991;

VISTA la D.G.R. n. 504/2012 (Allegato B - art. 8);

delibera

1.   di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2.  di fissare in € 100,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il compenso lordo giornaliero per i due componenti esterni esperti dell'area sanitaria e dell'area sociale, designati, rispettivamente, dalla Direzione Personale Servizio Sociosanitario Regionale e dalla Direzione Servizi Sociali, delle Commissioni d'esame dei corsi per OSS svolti dagli IP;

3.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.  di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la comunicazione agli Istituti interessati;

5.  di avvertire che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del medesimo;

6.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/web/istruzione.

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