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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 12 agosto 2013

Decreto del Ministero della Salute 23 novembre 2012 recante "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329". Disposizioni attuative.

Note per la trasparenza:

Si impartiscono disposizioni per l'attuazione del decreto del Ministero della Salute del 23 novembre 2012 con cui sono stati fissati i termini minimi di validità degli attestati di esenzione per patologia cronica e invalidante


L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con decreto del Ministero della Salute (D.M.) 23 novembre 2012 è stato definito il periodo minimo di validità degli attestati di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie rilasciati ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 per le patologie croniche e invalidanti.

Il suddetto provvedimento, previo Accordo Stato-Regioni del 25.10.2012, è stato emanato in attuazione dell'art. 4, comma 4-bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 dell'8.2.2013.

Per effetto delle disposizioni ministeriali gli attestati di esenzione per patologia cronica e invalidante non possano avere una durata inferiore a quella fissata dal decreto.

La finalità del provvedimento è di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette da malattie croniche e invalidanti e di eliminare oneri impropri di accertamento a carico della pubblica amministrazione.

 Per l'individuazione dei tempi minimi di durata si è tenuto conto, ove è stato possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi periodici di controllo successivo al trattamento della patologia. Il periodo minimo di validità, inoltre, è stato differenziato in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito che abbia modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione.


 Si evidenzia che nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale l'attestato di esenzione per patologia cronica e invalidante è efficace sia per la specialistica sia, per effetto di disposizioni regionali, per la farmaceutica, con erogazione gratuita dei farmaci correlati alla patologia.


 Al fine di garantire l'attuazione del suddetto decreto appare opportuno impartire alle Aziende Sanitarie alcune indicazioni attuative che sono riportate nell'allegato A alla presente deliberazione. 


 Appare opportuno, inoltre, che la data di validità minima degli attestati di esenzione sia gestita nell'Anagrafe Sanitaria Unica Regionale in modo da consentire l'emissione di attestati conformi, quanto a durata, ai termini minimi stabiliti dal decreto ministeriale. 

Premesso quanto sopra si propone: di approvare l'allegato A alla presente deliberazione contenente le disposizioni attuative del decreto del Ministero della Salute 23 novembre 2012 recante " Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329"; di disporre che la Direzione Regionale Controlli e Governo del Servizio Sanitario Regionale garantisca la gestione della data di validità minima degli attestati di esenzione nell'Anagrafe Sanitaria Unica Regionale in modo da consentire l'emissione di attestati conformi, quanto a durata, ai termini minimi stabiliti dal decreto ministeriale; di disporre che il dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria provveda ad attuare il presente provvedimento e adotti le ulteriori indicazioni che si rendessero necessarie per la completa attuazione del decreto ministeriale.


Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il Relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          Visto il decreto del Ministero della Sanità 28.5.1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124;

-          Visto il decreto del Ministero della Salute del 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329",

delibera

1.       di approvare l'allegato A alla presente deliberazione contenente le disposizioni attuative del decreto del Ministero della Salute 23 novembre 2012 recante "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329";

2.       di disporre che la Direzione Regionale Controlli e Governo del Servizio Sanitario Regionale garantisca la gestione della data di validità minima degli attestati di esenzione nell'Anagrafe Sanitaria Unica Regionale in modo da consentire l'emissione di attestati conformi, quanto a durata, ai termini stabiliti dal decreto ministeriale;

3.       di incaricare la Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento;

4.       di disporre che il dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria adotti le ulteriori indicazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del decreto ministeriale;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1481_AllegatoA_255102.pdf

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