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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1489 del 12 agosto 2013

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36. Proroga dei termini per l'adeguamento delle garanzie.

Note per la trasparenza
Il provvedimento, su richiesta delle Province, proroga i termini per l'adeguamento delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle Province, da parte dei soggetti gestori degli impianti di gestione rifiuti. Termini già fissato al 21.08.2013 dalla D.G.R.V. 19.03.2013, n. 346.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, su richiesta delle Province, proroga i termini per l'adeguamento delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle Province, da parte dei soggetti gestori degli impianti di gestione rifiuti. Termini già fissato al 21.08.2013 dalla D.G.R.V. 19.03.2013, n. 346.


L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011, pubblicata sul BUR n. 3 del 10.01.2012, sono state emanate le norme in materia di prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedente D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999.

Con successiva D.G.R.V. n. 1543, del 31.07.2012, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.V. n. 2229/2011, a seguito di problematiche interpretative sollevate sia dalle Amministrazioni provinciali che da associazioni di categorie imprenditoriali.

La D.G.R.V. n. 1543/2012, fissava, inoltre, in anni uno dalla data della sua pubblicazione sul B.U.R. (avvenuta il 21.08.2012), il termine per l'adeguamento delle garanzie da parte dei soggetti interessati, fissato pertanto al 21.08.2013.

Detto termine del 21.08.2013, veniva altresì confermato con la D.G.R.V. 19.03.2013, n. 346, con la quale, in ottemperanza a quanto prevista dalla citata precedente Deliberazione n. 1543/2012, si stabilivano le modalità per l'applicazione di alcune riduzioni agli importi fissati dalla D.G.R.V. n. 1543/2012, per alcune specifiche tipologie di rifiuti e di attività di recupero.

Si evidenzia che nel periodo intercorso tra la pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R.V. n. 1543/2012, avvenuto come già ricordato il 21.08.2012, e la data odierna, numerose segnalazioni volte ad illustrare le oggettive difficoltà operative per ottenere da parte dei soggetti obbligati, la prestazione di dette garanzie, sono state sottoposte all'attenzione degli Uffici della competente Direzione, da parte sia di soggetti privati che di Amministrazioni Provinciali, con la sostanziale conclusione di addivenire ad una proroga del termine del 21 agosto 2013.

Quanto alle richiamate oggettive difficoltà segnalate, queste sono essenzialmente riconducibili a problematiche connesse con l'interpretazione e la conseguente corretta applicazione, di quanto contenuto nell'allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013, concernente lo "Schema di polizza fideiussoria", ed in particolare al punto 7 del citato allegato, laddove vengono individuate le fattispecie per le quali l'Ente garantito procede all'escussione della garanzia prestata.

Fattispecie per la quale, come segnalato dalla Provincia di Belluno con nota in data 25.07.2013, prot. n. 36572/eco, "permangono gravi difficoltà anche ed in particolare da parte dei gestori di discariche a farsi rilasciare le fidejussioni conformi al modello B".

Preso atto di quanto segnalato, risulta opportuno procedere alla riapertura del tavolo di consultazioni con le Province e con le Associazioni delle imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti, oltre che di quelle che prestano le garanzie, finalizzato alla definizione delle problematiche sollevate e alla eventuale rivisitazione dei contenuti dell'Allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013, al fine di addivenirne ad una formulazione concertata.

Ferme restando tutte le altre condizioni contenute nella D.G.R.V. n. 1543/20012 e nella D.G.R.V. n. 346/2013, si propone di accogliere le richieste di proroga dei termini di presentazione delle garanzie, fissando la nuova scadenza al 31.01.2014.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli artt. 208, comma 11, lett. g) e 216, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

VISTO il Titolo III-bis,della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3 e la L.R. 16.8.2007, n. 26;

VISTE le DGR 20.12.2011, n. 2229, 31.07.2012, n. 1543 e 19.03.2013, n. 346;

delibera

1.    Di prorogare, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e per le motivazioni elencate in premessa, al 31.01.2014, il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti, da prestare, a favore delle Province, da parte dei soggetti gestori di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, fermo restando quanto regolamentato in materia con le precedenti deliberazioni della Giunta regionale 20.12.2011, n. 2229, 31.07.2012, n. 1543 e 19.03.2013, n. 346.

2.   Di confermare, qualora la scadenza delle garanzie in essere risulti antecedente a detto termine, che l'adeguamento delle garanzie finanziarie va presentato in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito.

3.   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.

5.   Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

6.   Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale.

7.   Di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

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