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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 27 agosto 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1398 del 06 agosto 2013

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali" promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti alla Corte costituzionale - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa legale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 18 luglio 2013 il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2013, ha promosso questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".

Al riguardo, la legge regionale 9/2013 dispone che la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti. L'articolo 3 prevede che "il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole predisposte dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici"che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge".

Ad avviso del Governo, tale disposizioneviolerebbe l'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzionerelativamente alla materia"ordinamento civile"in quanto incidente nella definizione del contenuto dei contratti di formazione specialistica, la cui disciplina è riservata alla legislazione statale. In particolare, costituiva espressione di tale potestà legislativa l'articolo 37 del D.Lgs. n.368/1999, che rinviava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dello schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici, decreto puntualmente approvato il 6 luglio 2007. 

Per altro verso, il Governo ritiene sussistere una violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione per violazione dei principi fondamentali in materia di "professioni", "tutela della salute" e "istruzione". Con riferimento alla materia "professioni", la norma contrasterebbe con i principi fondamentali contenuti nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 368/1999 che disciplina aspetti strettamente connessi ai titoli abilitanti e agli ordinamenti didattici per l'accesso alle professioni sanitarie e alle specializzazioni. Ad avviso del Governo, l'articolo 37 del D.Lgs. n. 368/1999 costituisce, altresì, principio fondamentale in materia di "tutela della salute", nonché, disciplinando la formazione professionale, in materia di "istruzione".

La disposizione impugnata, infine, violerebbe anche l'articolo 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra i potenziali fruitori del contratto aggiuntivo regionale e gli specializzandi assoggettati al contratto annuale di formazione specialistica stipulato a livello nazionale e disciplinato dalla normativa statale.

Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione affari legislativi ai sensi della DGR 17 maggio 2002, n. 1260, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 34, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visto l'articolo 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.       di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui in premesse che si intendono qui integralmente richiamati, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";

2.       di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge 24 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

3.         di demandare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4.         di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale 1/2011;

5.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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