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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 27 agosto 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1399 del 06 agosto 2013

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2013 n. 8 : <> pubblicata nel B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013 promosso dal Governo ex art. 127 della Costituzione in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Ministri. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale. Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 18 luglio 2013, il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, in base a quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2013, ha promosso dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2013 n. 8 : <<Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni. >>.

La disposizione impugnata apporta modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" introducendo, al comma 2 dell'articolo 48bis della legge citata, la previsione concernente la durata del nulla osta comunale per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, nonché i criteri per la selezione dei richiedenti in caso di domande in esubero rispetto al numero delle assegnazioni previste, mutuandoli da quelli definiti nell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.

A tali criteri, che peraltro troverebbero applicazione solo successivamente al compimento della fase transitoria disciplinata dal comma 5 dell'articolo 48bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, si aggiungerebbe quello dato dalla priorità acquisita in ragione della maggiore professionalità connessa al più alto numero di presenze pregresse.

Con il ricorso di cui si tratta, lo Stato lamenta la violazione dell'articolo 117, comma primo e comma secondo, lettera e) della Costituzione per asserito contrasto con i principi e le norme del diritto dell'Unione Europea in tema di tutela della concorrenza e del mercato e segnatamente della direttiva n. 123/2006/Ce del 12 dicembre 2006.

Le argomentazioni sviluppate nell'atto introduttivo del ricorso sono essenzialmente riassumibili nella inestensibilità dei contenuti dell'Intesa raggiunta sopra cennata. In altri termini, l'applicazione dei criteri utilizzabili per i posteggi su aree pubbliche, ivi definiti, al diverso settore del commercio itinerante, che non contempla l'assegnazione di posteggi, sarebbe ostativo all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche oggetto della novella, tenuto conto, anche, della fissazione di un intervallo temporale determinato di validità del nulla osta comunale.

Inoltre, il criterio della maggiore professionalità acquisita, collegata al numero di presenze pregresse, risulterebbe, ad avviso dello Stato, avulso da parametri prestabiliti e, come tale, discriminatorio, oltre che improponibile con riferimento ad attività esercitate proprio in mancanza di posti occupati. 

Viste le controdeduzioni pervenute dalla Direzione Commercio con nota prot. 319578 del 26 luglio 2013 e della Direzione Assistenza Legislativa del Consiglio regionale del Veneto prot. 0013713 del 24 luglio 2013, agli atti della Direzione regionale Affari legislativi.

Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visto l'articolo 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.  di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2013 n. 8 : <<Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni. >> pubblicata nel B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013;

2.  di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione Affari legislativi ed Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

3.  di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4.  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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