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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 27 agosto 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 30 luglio 2013

Ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione ai sensi della L. 11 marzo 1953 n. 87, avverso le deliberazioni n. 105 del 29 aprile 2013 e n. 160 del 13 giugno 2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto, rese in asserita applicazione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'articolo 1 , comma 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che: "Ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati". 

Conseguentemente il comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 impone la trasmissione del rendiconto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti perché si pronunci sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. Correlativamente il comma 11 dispone che, qualora la Sezione regionale di controllo riscontri la mancata conformità alle prescrizioni stabilite, trasmetta una comunicazione per la relativa regolarizzazione, a pena di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, che comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. Alla delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che accerta la non regolarità del rendiconto, consegue la decadenza e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute. 

In attuazione alle citate disposizioni statali, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, dopo aver effettuato il controllo e richiesto la regolarizzazione con la deliberazione n. 105 del 29 aprile 2013, ha accertato presunte irregolarità riferite a determinati gruppi consiliari con deliberazione datata 13 giugno 2013, n. 160.

A seguito delle deliberazioni della Corte dei Conti regionale n. 105 del 29 aprile 2013, e n. 160 del 13 giugno 2013, e in considerazione delle sanzioni previste dal decreto legge n. 174 del 2012, produttive di effetti a decorrere dall'esercizio 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione n. 59 del 20 giugno 2013, ha conferito a tre avvocati particolarmente esperti nella materia l'incarico di consulenza giuridica per approfondire le problematiche correlate alle decisioni della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per il Veneto e per individuare possibili rimedi giurisdizionali.

In data 3 luglio 2013 è stato acquisito il parere legale che ha ravvisato la sussistenza di una menomazione subita dall'autonomia regionale, costituzionalmente tutelata dagli articoli 5, 114, 121 e 123 della Costituzione, in conseguenza dell'esercizio da parte della Corte dei Conti del potere medesimo, in quanto assolto con modalità discordanti e sulla base di interpretazioni contrarie al principio di certezza del diritto di cui agli articoli 3, 25, 113 e 97 della Costituzione; viene rilevata inoltre la lesività della posizione di autonomia e indipendenza che la Costituzione garantisce alla Regione interferendo sul processo formativo della volontà decisionale del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, degli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto regionale del Veneto, approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.

In particolare le deliberazioni violano le attribuzioni regionali in materia di autonomia contabile e di spesa, di cui all'articolo 119 della Costituzione e, quale norma interposta, dell'articolo 30 dello Statuto regionale del Veneto; la sua applicazione in via retroattiva appare altresì contraria agli articoli 3 e 25 della Costituzione, in quanto lesiva del legittimo affidamento, ed è irragionevole e sproporzionata rispetto al fine che il legislatore intendeva perseguire con le disposizioni di cui al decreto legge n. 174 del 2012.

Inoltre, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 12 del 3 aprile 2013 ha indicato direttive in ordine all'applicazione del decreto legge n. 174 del 2012 e, successivamente, la medesima Sezione della Corte dei Conti, con deliberazione 15 del 5 luglio 2013, ha stabilito la cogenza delle norme a decorrere dall'esercizio 2013, affermando contestualmente che "le delibere già emesse dalle Sezioni regionali di controllo sono da interpretare in conformità agli indirizzi sopra indicati".

Tale nuova determinazione della Corte dei Conti (Sezione Autonomie), tuttavia, è a propria volta censurabile anche perché: a), da un lato, conferma la legittimità dei controlli già svolti dalle Sezioni regionali e delle sanzioni che ne sono discese e, nel medesimo tempo, nega l'applicabilità retroattiva del nuovo regime sanzionatorio; b) non spiega, né potrebbe, che cosa esattamente accade alle delibere già assunte dalle Sezioni regionali di controllo, limitandosi a prevedere che le medesime "sono da interpretare in conformità agli indirizzi assunti con la presente deliberazione"; c) per le ragioni già esplicate nel parere di cui sopra, sostiene che "avverso tali delibere, ove si ritengano lesive di interessi protetti, può essere introdotto il procedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 3, d.l. n. 174 del 2012, quale modalità attuativa della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost.". Riguardo a tale ultimo profilo, anche a tacere il rilievo che l'art. 3 del d.l. n. 174/2012 disciplina una fattispecie affatto diversa e che, ovviamente, il giudice non può ampliare a suo piacere l'ambito di applicazione di una disposizione legislativa, l'effetto indebito che discenderebbe dalla nuova interpretazione della Corte dei Conti sarebbe quello di conservare alla giurisdizione contabile ogni controversia relativa agli atti di controllo, con esclusione del sindacato del giudice naturale precostituito per legge, ovvero il Tar, in violazione delle garanzie di tutela giurisdizionale riconosciute in Costituzione.

Conclusivamente, si ritiene che le precitate deliberazioni della Corte dei conti invadano l'attività del Consiglio regionale e dei suoi Gruppi, in palese interferenza con l'autonomia costituzionalmente ad essi garantita e in spregio ai già menzionati artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, agli articoli 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48 del vigente Statuto regionale del Veneto, dovendosi altresì ravvisare la sussistenza dell'illegittimità costituzionale anche della formazione presupposta agli stessi come rinvenibile nell'art.1, commi 9, 10, 11 e 12 del d.l. n. 174/2012 per violazione degli articoli della Costituzione e delle norme dello Statuto regionale veneto testé enumerate.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 70, adottata nella seduta del 18 luglio 2013, visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla competente Direzione Affari Legislativi, ai sensi della D. G. R. 17 maggio 2002, n. 1260, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, avverso le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 105 datata 29 aprile 2013, e n. 160 datata 13 giugno 2013, nonché, ove occorrer possa, delle delibere della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 12 del 3 aprile 2013 e n. 15 del 5 luglio 2013, per violazione degli artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, degli articoli 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48 del vigente Statuto regionale del Veneto, nonché di autorizzare sin d'ora la proposizione in via incidentale nel prospettato giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 9, 10, 11,12 del d.l n.174/2012, per violazione degli articoli della Costituzione e delle norme dello statuto regionale veneto testé enumerate.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi, al prof. avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, al prof. avv. Vittorio Domenichelli del Foro di Padova, all'avv. Francesco Rossi del Foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.    di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni di cui in premesse,a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso le deliberazioni n. 105 del 29 aprile 2013 e n. 160 del 13 giugno 2013 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, nonché, ove occorrer possa, delle delibere della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 12 del 3 aprile 2013 e n. 15 del 5 luglio 2013;

2.    di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi, al prof. avv. Mario Bertolissi del foro di Padova, al prof. avv. Vittorio Domenichelli del foro di Padova, all'avv. Francesco Rossi del foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3.    di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente per l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;

4.    di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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