Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 09 agosto 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1371 del 30 luglio 2013

Istituzione del fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate. Criteri di riparto del fondo. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 n. 3 del 5 aprile 2013. Deliberazione/CR n. 78 del 05/07/2013.

Note per la trasparenza:

La legge finanziaria regionale del 2013 ha istituito uno specifico fondo per erogare attraverso i Comuni contributi ai disoccupati impiegati in lavori di pubblica utilità a favore delle comunità locali. La deliberazione approva la direttiva che regola l'accesso ai contributi, lo schema di domanda e di avviso pubblico.

 

 

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, l'art. 11 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 n. 3 del 5 aprile 2013 autorizza la Giunta regionale a istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate dai comuni.

I contributi possono essere corrisposti a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa e abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, o il trattamento della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni e sia altresì sprovvisto di trattamento pensionistico.

I lavoratori di cui sopra potranno essere impiegati nello svolgimento di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini, purché aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

Per ogni disoccupato impiegato nello svolgimento di lavori di pubblica utilità i comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono richiedere, in base alle esigenze di impiego, un contributo da corrispondere al lavoratore sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per singolo lavoratore. Il contributo deve essere integrato da una quota comunale aggiuntiva pari ad almeno il 10 per cento del finanziamento regionale. L'ammontare del contributo erogato ad ogni lavoratore può essere graduato, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali interessate, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

I comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono integrare i fondi destinati a tali progetti con contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 11 della legge regionale citata, la Giunta regionale è chiamata ad approvare i criteri di riparto del fondo in questione tra i comuni veneti. A tal finela Giunta ritiene di fissare dei massimali di finanziamento per classi demografiche di comuni, fermo restando il limite di euro 5.000,00 di contributo per singolo lavoratore. Tali parametri andranno riferiti alla singola amministrazione comunale, e saranno estesi agli enti strumentali o alle società partecipate dalle stesse, in ragione dei parametri riferibili ai comuni partecipanti agli interventi.

Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di un progetto. Nel caso in cui un comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno raggruppamenti di più comuni, qualora nessuna di queste domande sia già stata autorizzata con decreto, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

Gli enti strumentali dei comuni e le società partecipate dagli stessi potranno presentare progetti previa autorizzazione dei comuni di riferimento, con la quale i comuni rinunciano contestualmente a presentare progetti in proprio.

Di seguito la tabella di riparto:

 

Classe demografica

Residenti dati ISTAT

1 gennaio 2012

Massimale di base

in caso di cofinanziamento al 10%

1

Da 50.000

€ 165.000,00

2

Da 10.000 a 49.999

€ 25.000,00

3

Da 5.000 a 9.999

€ 15.000,00

4

Fino a 4.999

€ 10.000,00

In caso di cofinanziamento superiore al minimo del 10% previsto per legge, il massimale di contributo complessivo concesso ad ogni soggetto proponente si calcolerà aumentando il massimale di base della percentuale, secondo quanto riportato nella successiva tabella.

 

Classe demografica

Residenti dati ISTAT

1 gennaio 2012

Percentuale di cofinanziamento

11-15%

16-20%

21-25%

26/30%

31-35%

> 35%

1

Da 50.000

+2,5%

+5,0%

+7,5%

+10%

+12,5%

+15%

2

Da 10.000 a 49.999

+2,5%

+5,0%

+7,5%

+10%

+12,5%

+15%

3

Da 5.000 a 9.999

+2,5%

+5,0%

+7,5%

+10%

+12,5%

+15%

4

Fino a 4.999

+2,5%

+5,0%

+7,5%

+10%

+12,5%

+15%

In caso di raggruppamenti di 3 o più comuni legittimati a partecipare al riparto, il contributo massimo richiedibile è dato dalla somma dei singoli massimali di base (eventualmente aumentati come sopra visto), con una ulteriore maggiorazione del 3%. Ciò per favorire l'aggregazione territoriale, che si ritiene essere una modalità più efficace di intervento. All'interno del raggruppamento verrà nominato un soggetto di riferimento (come capofila), che provvederà alla presentazione del progetto e a ogni altro adempimento necessario.

Nel caso in cui il comune o il raggruppamento di comuni si avvalga di un soggetto attuatore, il rapporto con il soggetto attuatore sarà regolato da apposita convenzione e il contributo al lavoratore sarà erogato dal soggetto attuatore stesso, il quale sarà direttamente rimborsato dall'amministrazione regionale, previa apposita rendicontazione.

Per l'erogazione dei contributi a favore di disoccupati impiegati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, la Giunta Regionale mette a disposizione euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013 - capitolo 101854/U "Fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego dei disoccupati nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità (art. 11, comma 1, lett. A), L.R. 05/04/2013, n. 3)".

I contributi saranno erogati ai comuni o ai loro enti strumentali o alle società partecipate che ne faranno richiesta sino ad esaurimento dello stanziamento attraverso una procedura aperta a "sportello" e in ogni caso entro il 15 dicembre 2013.

Il fondo è così regolato:

a)      4,2 milioni di euro per i contributi destinati ai comuni, enti strumentali o società partecipate delle classi demografiche 1, 2 e 3;

b)      800 mila euro per i contributi destinati ai comuni, enti strumentali o società partecipate della classe demografica 4.

Per la presentazione delle richieste di contributo i comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate faranno riferimento a quanto indicato nella "Direttiva per la richiesta di contributi per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità" Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

Le domande di contributo devono pervenire agli uffici regionali competenti della Direzione Lavoro, redatte sulla base dell'apposito "fac-simile" contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

L'avviso pubblico da pubblicare nel sito Internet della Regione del Veneto è contenuto nell'Allegato C al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. I progetti potranno essere presentati agli uffici competenti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

Entro il mese di gennaio 2014, i comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate trasmettono agli uffici competenti della Direzione Lavoro l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto, della modalità di utilizzo dei lavoratori, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.

I presenti criteri di riparto sono stati oggetto di parere favorevole da parte della competente Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2013, così come richiesto dall'art. 41, comma 4, legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Vista la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 n. 3 del 5 aprile 2013;

-          Richiamata la Deliberazione/CR n. 78 del 05/07/2013;

-          Visto il parere favorevole espresso dalla terza Commissione consiliare in data 17 luglio 2013.

delibera

1.       Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa.

2.       Di approvare i seguenti allegati, parti integranti del presente provvedimento:

-          Allegato A "Direttiva per la richiesta di contributi per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità";

-          Allegato B "Fac-simile della domanda di contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità".

-          Allegato C "Avviso pubblico".

3.       di determinare in euro 5.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alle attività relative ai contributi per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101854/U "Fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego dei disoccupati nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità (art. 11, comma 1, lett. A), L.R. 05/04/2013, n. 3)";

4.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5.       di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

6.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale della Regione Veneto.

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
 

1371_AllegatoA_254186.pdf
1371_AllegatoB_254186.pdf

Torna indietro