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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 20 agosto 2013


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 30 luglio 2013

Autorizzazione al rilascio di concessioni provvisorie demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo" per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 328/1952 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione).

Note per la trasparenza
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in assenza di una disciplina nazionale in materia in or-dine alla proroga delle concessioni in argomento, intende stabilire che ai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo" scadute il 31 dicembre 2012 ed a quelle in prossima scadenza nell'anno corrente, sia rilasciata apposita concessione provvisoria, ai sensi dell'art.10 del regolamento di at-tuazione del Codice della navigazione, con scadenza fissata al 31 dicembre 2013.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in assenza di una disciplina nazionale in materia in ordine alla proroga delle concessioni in argomento, intende stabilire che ai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo" scadute il 31 dicembre 2012 ed a quelle in prossima scadenza nell'anno corrente, sia rilasciata apposita concessione provvisoria, ai sensi dell'art.10 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione, con scadenza fissata al 31 dicembre 2013.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 105, comma 2, lett. 1) ha conferito alle Regioni le funzioni relative "al rilascio delle concessioni  di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento delle fonti di energia ...".

In virtù delle funzioni attribuite, la Giunta Regionale, con proprio atto n. 858 del 06/04/2001, attraverso lo strumento organizzativo dell'avvalimento, così come previsto dall'art. 52 della Legge n° 388 del 2000 ha adottato i provvedimenti conclusivi dei procedimenti già avviati dall'amministrazione statale, uffici periferici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, e Agenzia del Demanio, filiale del Veneto.

Con provvedimento n. 454 del 01/03/2002 la Giunta Regionale, nell'intento di risolvere in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa le problematiche organizzative e gestionali derivanti dal conferimento alle Regioni di funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico, del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ha demandato in capo agli Uffici regionali del Genio Civile di Venezia e di Rovigo i compiti di ricevimento delle istanze di concessione, l'istruttoria tecnico - amministrativa, l'emanazione dei provvedimenti di concessione, la determinazione e la riscossione dei canoni concessori nel settore del demanio marittimo, approvando "La disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime"; in conseguenza a quanto sopra deliberato, a partire da tali date gli Uffici Regionali dei Geni Civili di cui sopra risultano competenti al rilascio e/o al rinnovo delle concessioni demaniali marittime intese quale spazio pubblico concesso.

Su detto spazio la Provincia rilascia la concessione relativa di cui alla Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche della fauna ittica e per la disciplina della attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e ai suoi regolamenti provinciali attuativi.

La citata Legge Regionale, infatti, ha attribuito alle Province, competenti per territorio, i compiti di regolamentazione della pesca e di "coltivazione delle acque" (art. 7), nonché di regolamentazione dell'acquacoltura (art. 20) e di rilascio delle concessioni  di pesca per l'attività di acquacoltura (art. 22) "previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo"; oltre che la predisposizione della Carta Ittica (art. 4), che costituisce il documento necessario ad "accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse".

Da quanto sopra esposto gli Uffici delle Strutture Periferiche dei Geni Civili di Venezia e di Rovigo, hanno provveduto a rilasciare, a partire dall'anno 2004, le concessioni demaniali marittime, tra cui quelle di acquacoltura, rinnovandole, nell'anno 2008, per la durata di 4 anni e successivamente prorogandole fino al 31/12/2012; quanto sopra ai sensi dell'art. 13 bis del D. L. n. 216 del 29/12/2011, convertito con L. n. 14 del 24/02/2012. 

Per quanto attiene la disciplina normativa in materia di concessioni demaniali marittime, il D.L. n. 194/2009, convertito nella Legge n. 25/2010, successivamente modificato con il D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 17.12.2012 e la L. n. 228 del 24.12.2012 denominata "legge di stabilità 2013", hanno previsto la proroga al 31.12.2020 del termine di durata delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreativo.

Tale proroga risulta estesa dalle normative sopracitate anche alle concessioni demaniali (sempre ad uso turistico - ricreativo) lacuali e fluviali nonché alle concessioni afferenti i punti di ormeggio, quali pontili galleggianti e gavitelli di ormeggio (con particolare destinazione a valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto), alle strutture dedicate alla nautica da diporto, quali il porto turistico, gli approdi turistici.

Tuttavia tale disciplina legislativa non ha ricompreso anche le concessioni di beni demaniali aventi finalità non turistico - ricreative, quali in particolare quelle per la pesca, l'acquacoltura e per le attività produttive ad esse connesse; per quanto sopra, nonostante fosse stata presentata una proposta, in data 19/02/2013, da parte del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri di colmare tale lacuna prevedendo una estensione di tale proroga a tutte le concessioni afferenti il demanio marittimo, a tutt'oggi non vi è stato alcun intervento legislativo in tal senso.

Da quanto sopra esposto emerge un quadro di incertezza in ordine alla disciplina da applicare in tale ambito rispetto alle attuali concessioni che risultano da poco scadute o di prossima scadenza, con la conseguenza che il procrastinarsi di tale vuoto legislativo, evidenziato anche da altre Regioni, ha riflessi sull'intera economia delle rispettive zone e sul mercato del lavoro.

Proprio per sopperire a tale carenza legislativa nazionale la RegioneEmilia Romagna ha già provveduto ad adottare analogo provvedimento, al fine di risolvere la situazione di incertezza che si era venuta a creare stabilendo, in via transitoria, di rilasciare agli attuali concessionari un titolo concessorio (ai sensi dell'art. 10 del regolamento del codice della navigazione), salvo rinuncia, con effetto a tutto il 31.12.2013.

A tal proposito, in ambito regionale, le Strutture Periferiche Regionali dei Geni Civili di Rovigo e di Venezia hanno segnalato l'urgente necessità di una "proroga delle concessioni demaniali ad uso non turistico - ricreativo", non solo per quelle afferenti le lagune, ma anche per tutte le concessioni riguardanti il demanio marittimo ricadenti nel territorio regionale di loro competenza, in quanto "... in assenza di una proroga, i titoli concessori gestiti risulteranno scaduti per legge e l'ufficio dovrà quindi riassegnare tutte le concessioni mediante procedura di evidenza pubblica con le conseguenti problematiche sia per gli utenti che per le strutture regionali".

Per quanto sopra emerge l'urgente necessità di mettere in condizione le predette strutture dei Geni Civili di Venezia e di Rovigo di procedere ad assicurare continuità amministrativa nei confronti di quelle concessioni già scadute od in scadenzanel corso dell'anno 2013, autorizzando gli stessi uffici al rilascio di concessioni di natura provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DPR n.328/1952 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione) con efficacia per l'intero anno 2013.

La Regione del Veneto, così operando, uniformerà, con il presente provvedimento, le attuali scadenze dei titoli concessori con quelle esistenti nella laguna di Caleri di cui alla DGRV n. 918/2010 con scadenza al 31/12/2013, riservandosi, medio tempore, di rivedere la disciplina complessiva regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di beni demaniali per la pesca, l'acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse, dando sin ora atto che, stante la complessità dell'iter normativo necessario per una completa disciplina regionale, potrebbe risultare non congruo il termine fissato del 31/12/2013 con il presente provvedimento.

Parallelamente questa Amministrazione Regionale intraprenderà ogni utile iniziativa, attraverso gli organi e gli istituti di partecipazione rappresentativa in ambito nazionale, al fine di stimolare l'adozione di norme nazionali che disciplinino, anche per tale materia, il regime di proroga.

Inoltre risulta oltremodo necessario adeguare l'attuale sistema legislativo regionale, disciplinante l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di concessioni demaniali marittime per la pesca, acquacoltura e per le attività ad esse connesse, ai principi comunitari in materia ed a quelli nazionali ed in particolare alle normative di cui al D.Lgs. n. 154/2004 ed al D.Lgs. n. 4/2012 che disciplinano la figura dell'imprenditore ittico e la modernizzazione del settore di riferimento.

Di dare atto che per quanto afferisce alla modifica della normativa di cui sopra, procedono le strutture regionali competenti all'adeguamento della disciplina di settore e che, qualora non intervenisse, durante la vigenza della concessione provvisoria, una normativa nazionale di proroga delle concessioni analoga a quella già intervenuta a livello nazionale in materia di concessioni ad uso turistico ricreativo, questa Amministrazione Regionale procederà ad una pianificazione del settore con nuove procedure ad evidenza pubblica.

Sulla base di quanto sopra considerato appare pertanto necessario avviare i contatti tra le strutture regionali, della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, della U.P. Caccia e Pesca, degli Uffici Regionali del Genio Civile di Rovigo e di Venezia, con il supporto dell'Avvocatura Regionale per adottare univocamente delle procedure comparative di selezione afferenti l'espletamento della sopracitata gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e di parità di trattamento e nel contempo adeguato all'attuazione di una moderna politica di gestione e valorizzazione produttiva del settore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53 quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visto l'art. 53, dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con Legge Regionale n. 1/2012;

-          visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione;

-          visto l'art. 10 del DPR n. 328/1952 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

-          visti l'art. 105 del  D.Lgs. 112/1998 e la L. 388/2000;

-          vista la Legge Regionale n. 19/1998;

-          vista la D.G.R.V. n. 918 del 23/03/2010.

delibera

1.       fermo restando quanto contenuto in premessa, di stabilire che ai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo", rilasciate dalle competenti Strutture Periferiche dei Geni Civili di Venezia e di Rovigo, scadute il 31 dicembre 2012 ed in prossima scadenza nell'anno corrente, venga rilasciata apposita concessione provvisoria con scadenza al 31 dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del DPR n.328/1952 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

2.       di autorizzare le strutture periferiche regionali, di cui al precedente punto, al rilascio dei provvedimenti di concessione provvisoria nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e della L. n. 241/1990, concessioni provvisorie che verranno rilasciate salvo diversa volontà di rinuncia espressa da parte degli stessi concessionari;

3.       di dare atto che qualora non intervenisse, durante la vigenza della concessione provvisoria, una normativa di proroga delle concessioni analoga a quella già intervenuta a livello nazionale in materia di concessioni ad uso turistico ricreativo l'Amministrazione Regionale procederà ad una pianificazione del settore con nuove procedure ad evidenza pubblica;

4.       di incaricare le strutture regionali, della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, dell' U.P. Caccia e Pesca, degli Uffici Regionali del Genio Civile di Rovigo e di Venezia con il supporto dell'Avvocatura Regionale ad avviare tutte le procedure afferenti la predisposizione di bandi di gara per l'assegnazione delle aree demaniali marittime;

5.       di prevedere che, nell'adozione dei provvedimenti di concessione provvisoria dovrà essere prevista l'ipotesi di modifica e/o integrazione degli stessi in conseguenza dell'eventuale successiva emanazione di una normativa statale in materia;

6.       di riservarsi di individuare i competenti Uffici Regionali al fine di adeguare l'attuale sistema legislativo regionale, disciplinante l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, con i vigenti principi comunitari e nazionali;

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.       di trasmettere il presente atto alle Autorità marittime competenti e alle altre istituzioni interessate;

9.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

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