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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 13 agosto 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1310 del 23 luglio 2013

Sanità. Area della dirigenza medica e veterinaria. Approvazione protocollo di intesa del 12 giugno 2013 per l'erogazione di prestazioni aggiuntive diagnostiche e ambulatoriali. Articolo 1, comma 4, lett.c) della Legge 3 agosto 2007, n.120 e s.m. e i.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende assicurare la riduzione delle liste di attesa attraverso l'effettuazione di prestazioni aggiuntive da parte della dirigenza medica da svolgersi nei giorni di sabato e festivi e nelle ore serali dei giorni feriali utilizzando le risorse di cui dall'articolo 1, comma 4, lett. c) della L.120/2007, come integrata dall'articolo 2 del D.L. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012.


L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 2, comma 1, lettera e), ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 4, lett. c), della legge 3 agosto 2007, n. 120, stabilendo l'obbligo per le aziende ed enti del SSN di definire, nell'ambito della gestione dell'attività libero professionale intramuraria, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, che devono essere idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, e i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature; gli stessi importi devono essere tali da assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis) del medesimo comma 4.

In particolare, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, lett. c), della novellata legge 3 agosto 2007, n. 120, dispone che nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, sia trattenuta una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, con deliberazione n. 2725 del 24 dicembre 2012, la Giunta Regionale, nell'approvare due protocolli di intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, per l'applicazione nelle aziende sanitarie venete, relativamente all'anno 2013, dell'articolo 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, al punto 3 del dispositivo ha dato mandato alla delegazione regionale trattante di concordare con le stesse OO.SS. le linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR volte a definire l'utilizzo delle risorse previste dal sopra richiamato articolo 1, comma 4, lett c) della L.120/2007.

Il successivo punto 4 del dispositivo della citata deliberazione 2725/2012 prevede che tali risorse debbano essere destinate all'erogazione di prestazioni aggiuntive, prioritariamente finalizzate al rispetto del liste di attesa, da svolgersi nei giorni di sabato e festivi e nelle ore serali dei giorni feriali.

In data 12 giugno 2013 l'Assessore alla Sanità e il Segretario Regionale per la Sanità hanno sottoscritto con le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, a conclusione del confronto, il protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento (Allegato A).

In particolare, tale protocollo prevede che le risorse derivanti dalla trattenuta del compenso dei dirigenti medici e sanitari a rapporto esclusivo di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007, devono essere utilizzate dalle aziende ed enti del SSR, in conformità alle indicazioni regionali e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, per l'erogazione di prestazioni aggiuntive diagnostiche e ambulatoriali finalizzate alla riduzione delle liste di attesa ed eventualmente ad attività di prevenzione, da effettuarsi, su base volontaria, dalla dirigenza medica e sanitaria nei giorni feriali dopo le ore 20.00, nella giornata di sabato dopo le ore 14.00 e nei giorni festivi.

Ciò premesso, costituendo prioritario obiettivo per la Regione Veneto il rispetto dei tempi di attesa riferiti alla generalità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il complesso delle risorse derivanti dalle anzidette trattenute dovrà essere incassato dalle aziende ed enti del SSR per conto dell'amministrazione regionale, che poi provvederà a ripartirle alle stesse aziende ed enti in rapporto al rispetto dei tempi di attesa per classi di prestazioni esistenti presso ciascuno di essi per la fruizione da parte dell'utenza delle predette prestazioni.

Si ritiene, pertanto, di dare mandato al Segretario regionale per la Sanità di effettuare il riparto delle risorse in argomento, nel rispetto del criterio sopra enunciato, e di fornire alle aziende ed enti del SSR, anche in relazione agli aspetti contabili, le conseguenti indicazioni operative.

Si precisa che, limitatamente all'anno 2013, la Segreteria regionale per la Sanità condurrà una specifica rilevazione delle somme trattenute dalle aziende ed enti del SSR a tale titolo a seguito della quale effettuerà il riparto delle risorse disponibili. Le singole aziende predisporranno un piano delle attività serali/festive relativo al periodo settembre-dicembre 2013, che dovrà essere trasmesso alla Segreteria regionale per la Sanitàper la relativa approvazione. Solo qualora dette risorse non fossero sufficienti per finanziare detti piani di attività sarà autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo costituito con DGR avente ad oggetto <Finanziamento DGR n.320 del 12 marzo 2013 "Il governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto">, approvata in data odierna.

In ogni caso, in ambito regionale dovrà essere utilizzato, per l'erogazione di siffatte prestazioni aggiuntive, l'intero importo derivante dalla trattenuta di legge.

Qualora le aziende sanitarie ritenessero necessario, al fine di fornire adeguato supporto alla dirigenza medica impegnata nello svolgimento dei servizi ambulatoriali di cui sopra, richiedere, su base volontaria, prestazioni aggiuntive al personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica ai sensi del D.L. 12.11.2001, n. 402, convertito nella Legge 8 gennaio 2002, n.1, le stesse provvederanno al relativo finanziamento con oneri a proprio carico fino a concorrenza del costo complessivamente sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2006. Se le risorse non fossero sufficienti, la Segreteria Regionale per la Sanità potrà autorizzare il superamento di tale limite previa richiesta congruamente motivata che dovrà essere inserita nel predetto piano per le attività.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•      UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

•     VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. c) della L.120/2007, come integrata dall'articolo 2 del D.L. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012;

•     VISTA la D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012;

•     VISTA la D.G.R. n.320 del 12 marzo 2013;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

  2. di approvare il Protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), sottoscritto in data 12 giugno 2013 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, con il quale è stata convenuta la disciplina per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla trattenuta del compenso dei dirigenti medici che esercitano l'attività libero professionale intramoenia, stabilita dall'articolo 1, comma 4, lett. c) della L.120/2007, come integrato dall'articolo 2 del D.L. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012;

  3. di stabilire che tali ulteriori risorse dovranno essere destinate per l'erogazione di prestazioni aggiuntive, prioritariamente finalizzate al rispetto delle liste di attesa, da svolgersi nei giorni di sabato e festivi e nelle ore serali dei giorni feriali in coerenza con quanto previsto dalla DGR n.320 del 12 marzo 2013;

  4. di dare mandato al Segretario regionale per la Sanità di effettuare il riparto delle risorse in argomento, nel rispetto del criterio enunciato in premessa, e di fornire alle aziende ed enti del SSR, anche in relazione agli aspetti contabili, le conseguenti indicazioni operative;

  5. di stabilire, con specifico riferimento all'anno 2013, che solo qualora le risorse in parola non fossero sufficienti per finanziare i piani di attività presentati dalle aziende per il periodo settembre-dicembre sarà autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo costituito con DGR avente ad oggetto <Finanziamento DGR n.320 del 12 marzo 2013 "Il governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto">, approvata in data odierna;

  6. di stabilire che le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al D.L. 12.11.2001, n. 402, convertito nella Legge 8 gennaio 2002, n.1, rese dal personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica a supporto della dirigenza medica impegnata nelle attività previste al punto 3, siano finanziate dalle aziende ed enti del SSR con oneri a proprio carico fino a concorrenza del costo complessivamente sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2006, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga rilasciate dal Segretario Regionale per la Sanità, previa richiesta congruamente motivata, inserita, con riferimento all'anno 2013, nei piani di attività di cui al punto 5;

  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1310_AllegatoA_253981.pdf

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