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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 30 agosto 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013

Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento è rivista la disciplina regionale in materia di tirocini, già regolamentata con la DGR 337/2012 per renderla conforme ai contenuti di cui all'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 sottoscritto ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 comma 34.


L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 337 del 6 marzo 2012 la Giunta regionale del Veneto ha già emanato disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3. La legge 28 giugno 2012 n. 92 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", al fine di combattere gli abusi dello strumento del tirocinio e di favorirne un utilizzo di qualità, ha previsto all'art. 1 comma 34 il perfezionamento di un accordo, in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini, sulla base dei seguenti criteri:

a)       revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b)       previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c)       individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d)       riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Tale accordo tra Stato e Regioni è stato sancito il 24 gennaio 2013, e le Regioni si sono impegnate a recepirne i contenuti nelle proprie normative entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione.

Con il presente provvedimento si intende pertanto adeguare, ai nuovi contenuti, la disciplina regionale di cui alla DGR 337/2012.

Ad eccezione di alcune modifiche di chiarimento e precisazione di singole disposizioni, la novità sostanziale, prevista nella legge 92/2012, riguarda l'inserimento dell'obbligo di corrispondere un'indennità di partecipazione al tirocinante, mentre le disposizioni regionali prevedevano solo una facoltà di riconoscere l'indennità. In merito, conformemente alla determinazione delle regioni, si prevede che al tirocinante sia assicurata un'indennità minima di 400,00 euro mensili lordi, che possono scendere a 300,00 euro lordi mensili qualora al tirocinante siano garantiti buoni pasto nel limite escluso da imposizione fiscale o la prestazione sostitutiva di mensa aziendale.

Nella nuova regolamentazione regionale in materia di tirocini è confermata la particolare attenzione riservata al soggetto che può promuovere il tirocinio, quale garante dell'esperienza formativa, e al valore da riconoscere al progetto formativo per uno svolgimento di tirocini di qualità. Sono stati riaffermati i limiti già precedentemente posti a garanzia della qualità del tirocinio relativi alla durata massima dell'esperienza, al divieto di ripetibilità, all'esistenza del numero massimo di persone contemporaneamente ospitabili presso il medesimo soggetto. Importanti deroghe a tali prescrizioni sono state inserite per gli avvii in tirocinio di persone in condizione di svantaggio.

Sulle disposizioni oggetto della presente deliberazione, come richiesto all'art. 41 comma 3 della legge regionale 3/2009, è stata sentita una prima volta la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che nella seduta del 18 aprile 2013 ha espresso parere favorevole a maggioranza. Per acquisire il richiesto parere del Comitato di coordinamento istituzionale, si è invece seguita la procedura scritta, ricevendo il parere favorevole della maggioranza dei componenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, è stato successivamente acquisito il parere della competente commissione consiliare in data 12 giugno 2013.Nell'espressione di tale parere la competente commissione consigliare si è espressa con voto di astensione.

Per tenere conto della discussione che si è svolta in seno alla Commissione consigliare rispetto al testo inzialmente presentato, sul testo delle disposizioni sono state apportate alcune modificazioni migliorative e di semplificazione, ricomprese nell'Allegato A, parte integrante delle presente deliberazione, sul quale è stato riacquisito parere favorevole, a maggioranza, della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali in data 16 luglio 2013 ed è stata oggetto di una comunicazione alla Commissione consigliare da parte dell'Assessore competente in data 17 luglio 2013.

In considerazione del fatto che l'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 ha fissato nel 24 luglio 2013 il termine per adeguare la disciplina regionale ai contenuti dell'Accordo stesso, che le disposizioni proposte dalla Giunta sono pienamente rispondenti alla normativa nazionale e a quanto concordato in sede di Conferenza Stato Regioni e che tutto ciò è finalizzato a garantire, tra l'altro, un'esperienza di tirocinio effettivamente formativa, si ritiene necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni regionali in tema di tirocini con l'adozione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;

-          Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;

-          Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;

-          Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;

-          Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali e dal Comitato di coordinamento istituzionale del 18.04.2013;

-          Vista la deliberazione /CR n. 44 del 14.05.2013;

-          Visto il parere n. 375 del 12.06.2013 della terza commissione consiliare;

-          Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

delibera

1.       di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

2.       di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione "Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3";

3.       di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1324_AllegatoA_253960.pdf

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