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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 18 giugno 2013

Organizzazione delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articoli 6, 8 e 31.

Note per la trasparenza:

Si prende atto delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 54/2012, che ha abrogato in punto la l.r. n. 1/1997, in ordine alle Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

 

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Come noto, la recente legge regionale n. 54 del 2012 ha abrogato buona parte degli articoli della legge regionale n. 1 del 1997 e, fra questi, l'articolo 19 che disciplinava le Segreterie dei componenti della Giunta regionale la dotazione delle quali, tuttora vigente, è stata definita con deliberazione n. 1440 del 21 giugno 2005.

Si ritiene opportuno porre in evidenza, come segue, tutte le disposizioni inerenti le Segreterie dei componenti della Giunta regionale contenute in detta l.r. 54/2012 che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto":

(omissis)

Art. 6

Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

(omissis)

4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell'articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

(omissis)

Art. 8

Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle Direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

(omissis)

Art. 25

Verifica e valutazione dell'attività di gestione

(omissis)

7. L'attività svolta ... dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.

(omissis)

Art. 31

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta regionale.

(omissis)

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

La lettura delle nuove norme rende evidente come la citata nuova legge regionale abbia formalmente distinto (articoli 6 e 9) - rispetto ad un assetto presente, ma poco chiaro, delineato dalla l.r. 1/1997 - il diverso piano di azione, pur in reciproca sinergia, delle strutture di supporto diretto della Giunta regionale, quali sono le Segreterie dei componenti della Giunta regionale, così come la Segreteria della Giunta e la Direzione del Presidente, dalle strutture organizzative della Giunta al vertice delle quali è collocato il Segretario generale della programmazione con funzioni di Direttore generale di dette strutture organizzative (art. 10, comma 1).

In conformità dell'articolo 28, comma 2 dello Statuto, come ripreso dall'articolo 1, comma 2 della l.r. 54/2012, su di un piano sono state poste le strutture che supportano direttamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei componenti di Giunta e, su di un altro, la c.d. "macchina amministrativa regionale" chiamata alla gestione attribuita ai direttori delle varie strutture.

Si ricorda, a tal proposito, come la peculiare, quanto a funzioni ed attività, connotazione politico-amministrativa, rispetto alle ordinarie strutture organizzative della Giunta, delle Segreterie dei componenti di Giunta abbia reso necessari vari approfondimenti di talché la Giunta ha dovuto formalmente intervenire - da ultimo con la risposta, con atto di Giunta 163/IIM del 7.12.2011, alla interrogazione n. 422/2011 - per ribadire, in merito agli addetti e fermo il rispetto da parte di essi della disciplina fissata nel c.c.n.l., il carattere dell'incarico "strettamente fiduciario" nel rapporto diretto con il rispettivo Componente della Giunta stessa.

È pertanto da porre in evidenza come con detta legge regionale n. 54 del 2012, più esplicita in punto rispetto alla abrogata legge regionale n. 1 del 1997, sia stata fatta piena chiarezza su detta connotazione delle Segreterie dei componenti di Giunta e sulle relative figure dei Responsabili, specie con riferimento al diretto rapporto con il proprio Componente.

Tale citata nuova legge regionale ha, innanzitutto, ribadita la "specialità", e conseguente indipendenza dalle strutture organizzative della Giunta di cui all'art. 9, delle Segreterie istituite espressamente quali "unità di supporto diretto" all'attività dei componenti di Giunta (art. 6, comma 4).

La l.r. 54/2012 ha, in secondo luogo, marcato detta connotazione di "supporto diretto" alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei componenti di Giunta, distinte da quelle di gestione proprie dei direttori delle varie strutture organizzative di cui all'art. 9, esplicitando:

- che alle citate Segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al componente di Giunta di riferimento non riconducibili nell'ambito di competenze delle Direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale (art. 8, comma 3);

- che l'attività dei Responsabili, espressamente indicati come oggetto di incarico dirigenziale (art. 8, comma 5), è sottoposta a diretta valutazione da parte della Giunta regionale (art. 25, comma 7).

Quanto sopra rilevato consente anche di meglio precisare le modalità di esercizio della sovrintendenza del Segretario della Giunta regionale su detti Responsabili attualmente così definite ex DGR n. 151/2011: "sovrintendenza sui Responsabili delle segreterie particolari dei componenti di Giunta, esclusa la segreteria del Presidente, per gli aspetti afferenti alla gestione amministrativa riguardante il rapporto di lavoro dipendente ferma la dipendenza funzionale di tali Responsabili dal rispettivo componente di Giunta.".

In considerazione quindi del dettato della l.r. 54/2012, che ha marcato la connotazione di "supporto diretto" alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei componenti di Giunta delle Segreterie e dei loro Responsabili oggetto di incarico dirigenziale, tale sovrintendenza deve meglio connotarsi come segue:

"sovrintendenza, col supporto tecnico della competente struttura delle risorse umane, sui Responsabili delle Segreterie dei componenti di Giunta, esclusa la segreteria del Presidente sottoposta al Direttore della Presidenza, limitatamente agli aspetti afferenti la gestione amministrativa riguardante il rapporto di lavoro dipendente, ferma la dipendenza funzionale di tali Responsabili dal rispettivo componente di Giunta e fermo che qualsivoglia forma di controllo straordinario da parte del Segretario di Giunta avviene solo d'intesa col competente Componente".

Quanto sopra esposto, si propone quindi:

- di prendere atto delle modifiche introdotte dalla l.r. 54/2012 in ordine alle Segreterie dei componenti della Giunta regionale;

- di confermare la dotazione delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale definita con deliberazione n. 1440 del 21 giugno 2005;

- di confermare tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta regionale nella IX legislatura a copertura dei posti previsti in tale dotazione.

Su proposta del Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore;

RITENUTO di far proprie le motivazioni e la proposta del Presidente;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la DGR n. 1440 del 21 giugno 2005,

delibera

1.di approvare le premesse quali integranti e sostanziali al presente atto;

2. di dare, quindi, atto che:

a) le modalità di esercizio della sovrintendenza del Segretario della Giunta regionale sui Responsabili dei componenti di Giunta sono le seguenti: "sovrintendenza, col supporto tecnico della competente struttura delle risorse umane, sui Responsabili delle Segreterie dei componenti di Giunta, esclusa la segreteria del Presidente sottoposta al Direttore della Presidenza, limitatamente agli aspetti afferenti la gestione amministrativa riguardante il rapporto di lavoro dipendente, ferma la dipendenza funzionale di tali Responsabili dal rispettivo componente di Giunta e fermo che qualsivoglia forma di controllo straordinario da parte del Segretario di Giunta avviene solo d'intesa col competente Componente".

b) è confermata la dotazione delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale definita con deliberazione n. 1440 del 21 giugno 2005;

c) sono confermare tutte le proprie deliberazioni assunte nella IX legislatura a copertura dei posti previsti in tale dotazione;

d) è confermata, come esplicitato nei contenuti della nota del Segretario della Giunta regionale n. prot. 246130/2012, la sovrintendenza dei dirigenti Responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale sugli addetti assegnati a tali Segreterie;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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