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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 18 giugno 2013

Riorganizzazione della Segreteria della Giunta regionale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articoli 6, 7 e 31.

Note per la trasparenza:

Si rende necessaria una nuova organizzazione delle strutture nelle quali si articola la Segreteria della Giunta regionale in attuazione della l.r. n. 54/2012 che ha abrogato in punto la l.r. n. 1/1997.

 

 

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Come noto, la recente legge regionale n. 54 del 2012 ha abrogato buona parte degli articoli della legge regionale n. 1 del 1997 e, fra questi, l'articolo 7 che disciplinava l'istituzione della Segreteria della Giunta regionale, istituzione effettuata nella IX legislatura con le deliberazioni n. 1253 del 20 aprile 2010, n. 151 del 22 febbraio 2011 e, come ultimo e vigente assetto, n. 573 del 3 aprile 2012.

Si ritiene opportuno porre in evidenza, come segue, tutte le disposizioni inerenti la Segreteria della Giunta regionale contenute in detta l.r. 54/2012 che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto":

"(omissis)

Art. 6

Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

a) la Segreteria della Giunta regionale;

(omissis)

2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta.

(omissis)

Art. 7

Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

(omissis)

3. La Segreteria della Giunta regionale e ... possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale ... svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale ... si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area.

Art. 24

Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni

(omissis)

4. Un Dirigente indicato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale.

(omissis)

6. Le dimissioni ... del Segretario della Giunta regionale ... sono presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.

7. Il Presidente della Giunta regionale può esonerare dall'obbligo del preavviso.

Art. 25

Verifica e valutazione dell'attività di gestione

(omissis)

7. L'attività svolta dal ... Segretario della Giunta regionale ... è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.

Art. 31

Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)"

La lettura delle nuove norme rende, innanzitutto, evidente come i compiti attribuiti ex lege alla Segreteria della Giunta regionale dalla l.r. 54/2012 (art. 6, comma 2) siano sostanzialmente gli stessi attribuiti dal previgente art. 7, comma 3, della l.r. 1/1997.

Si può, in secondo luogo, rilevare come il profilo (requisiti, nomina, trattamento economico, ecc.) del Segretario della Giunta regionale sia stato sostanzialmente confermato con alcune utili precisazioni quali le modalità di preavviso e la valutazione annuale diretta da parte della Giunta regionale. A tal proposito va rilevato come con deliberazione n. 2109 del 17 ottobre 2012 l'avvocato Mario Caramel sia stato confermato quale Segretario sino a fine legislatura.

In terzo luogo va rilevato - pur non trattandosi anche per questo aspetto, come per i due precedenti, di vera innovazione - come la citata nuova legge regionale abbia formalmente distinto (articoli 6 e 9) - rispetto ad un assetto presente, ma poco chiaro, delineato dalla l.r. 1/1997 - il diverso piano di azione, pur in reciproca sinergia, delle strutture di supporto diretto della Giunta regionale, qual è la Segreteria della Giunta, la Direzione del Presidente e le Segreterie dei componenti della Giunta, dalle strutture organizzative della Giunta al vertice delle quali è collocato il Segretario generale della programmazione con funzioni di Direttore generale di dette strutture organizzative (art. 10, comma 1).

In conformità dell'articolo 28, comma 2 dello Statuto, come ripreso dall'articolo 1, comma 2 della l.r. 54/2012, su di un piano sono state poste le strutture che supportano direttamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei componenti di Giunta e, su di un altro, la c.d. "macchina amministrativa regionale" chiamata alla gestione attribuita ai direttori delle varie strutture.

Da ultimo, per quanto riguarda la Segreteria della Giunta regionale, si può rilevare come la vera innovazione introdotta dalla l.r. n. 54/2012, rispetto alla l.r. n. 1/1997, sia la nuova organizzazione delle strutture - dipartimenti, sezioni di dipartimento e settori ex art. 7 comma 3 - nelle quali si deve, col presente atto, articolare la Segreteria della Giunta regionale.

In tale contesto, oltre alla riorganizzazione delle strutture, va anche revisionata ed aggiornata la definizione delle competenze, con riferimento ad alcune ulteriori rispetto a quelle assegnate per legge, attribuite alla Segreteria di Giunta con precedenti deliberazioni, competenze così definite ex DGR n. 151/2011 come integrata con DGR n. 573/2012:

I. articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1997: "La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali, attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta medesima ...";

II. Bollettino Ufficiale della Regione e decreti del Presidente;

III. rapporti tra la Giunta e il Consiglio regionale;

IV. attività di coordinamento nomine e designazioni di competenza regionale;

V. sovraintendenza al coordinamento delle funzioni, di competenza delle Direzioni Affari Generali e Demanio, Patrimonio e Sedi, insite nella gestione della logistica mobiliare, immobiliare e dei servizi ausiliari pertinenti a Palazzo Balbi ed edifici annessi, intesi come sede istituzionale della Giunta Regionale, attraverso apposita professionalità operante in sede che funzionalmente faccia riferimento alla Segreteria di Giunta;

VI. sovrintendenza sui Responsabili delle segreterie particolari dei componenti di Giunta, esclusa la segreteria del Presidente, per gli aspetti afferenti alla gestione amministrativa riguardante il rapporto di lavoro dipendente ferma la dipendenza funzionale di tali Responsabili dal rispettivo componente di Giunta;

VII. estensione, con modalità da fissarsi in distinto atto di Giunta, ai decreti dei dirigenti della verifica di regolarità in analogia a quella effettuata per gli atti di Giunta;

VIII. rapporti tra la Giunta e la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni;

IX. supporto all'attuazione strategica del programma del Presidente in collaborazione con Segreteria generale della programmazione e Gabinetto del Presidente.

La revisione proposta riguarda le seguenti competenze:

I. va cambiato il riferimento normativo ribadendosi, peraltro, come con l'articolo 6, comma 2, della l.r. 54/2012 non siano state apportate variazioni all'abrogato articolo 7, comma 3, della l.r. 1/1997;

II. la materia è stata disciplinata con l.r. 29/2011 che ha espressamente indicate le competenze della Segreteria di Giunta attribuendo al Segretario il ruolo di direttore responsabile del BURVET (art. 13);

V. la previsione non ha trovato attuazione, con l'attivazione dell'apposita professionalità, sicché all'eventuale esigenza del coordinamento delle funzioni si darà corso con altre modalità organizzative;

VI. la l.r. 54/2012 ha fatto piena chiarezza sulla connotazione politico-amministrativa delle Segreterie dei componenti di Giunta e sulle relative figure dei Responsabili sicché con deliberazione approvata in data odierna sono state ridefinite le modalità di esercizio della sovrintendenza del Segretario della Giunta regionale su detti Responsabili;

VII. la previsione, a seguito di vari approfondimenti, non ha trovato attuazione.

Quanto sopra esposto, si propone quindi, in adeguamento alla l.r. 54/2012 e alle effettive esigenze organizzative appurate con necessaria analisi, l'approvazione del nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dall'esecutività della deliberazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 3 della l.r. 54/2012, della Segreteria della Giunta regionale secondo il prospetto Allegato A. Si dà atto che la Segreteria della Giunta regionale si articola nelle Sezioni "Rapporti Stato/Regioni e supporto programma del Presidente" e "Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta" - secondo principali competenze e funzioni come indicate nell' Allegato B - e che il Segretario della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area e di Direttore di Dipartimento.

Si propone, altresì, in forza della legge regionale n. 54 del 2012 e di quanto esposto, di indicare, a titolo non esaustivo, come segue competenze e funzioni attribuite al Segretario di Giunta, e strutture al medesimo sottoposte:

I. articolo 6, comma 2, l.r. 54/2012: "La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta.";

II. BURVET, ai sensi della l.r. n. 29/2011, e decreti del Presidente;

III. rapporti tra la Giunta e il Consiglio regionale;

IV. attività di coordinamento nomine e designazioni di competenza regionale;

V. rapporti tra la Giunta e la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni;

VI. supporto all'attuazione del programma del Presidente in collaborazione con la Segreteria Generale della Programmazione e la Direzione del Presidente;

VII. sovrintendenza sui Responsabili delle Segreterie dei componenti di Giunta, esclusa la Segreteria del Presidente, secondo le modalità indicate con deliberazione approvata in data odierna ad oggetto "Organizzazione delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articoli 6, 8 e 31.".

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della l.r. 54/2012, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle sedute della Giunta, risulta infine necessario incaricare un altro dirigente della sostituzione del Segretario, in caso di sua assenza o impedimento, confermando per tale funzione la dott.sa Stefania Zattarin.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTE, altresì, le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54;

RITENUTO di far proprie le motivazioni e la proposta del Presidente,

delibera

1. di approvare le premesse quali integranti e sostanziali al presente atto con particolare riferimento a competenze e funzioni attribuite alla Segreteria della Giunta regionale contraddistinte in tali premesse ai punti da I. a VII.;

2. di approvare il nuovo assetto organizzativo della Segreteria della Giunta regionale secondo il prospetto Allegato A parteintegrante al presente atto, con decorrenza dall'esecutività della deliberazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 3 della l.r. 54/2012,dando atto che:

a) la Segreteria della Giunta regionale si articola nelle Sezioni "Rapporti Stato/Regioni e supporto programma del Presidente" e"Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta", con conferma dell'attuale dotazione di otto posizioni organizzative, e secondo principali competenze e funzioni, assegnate a dette Sezioni, come indicate nell' Allegato B parte integrante del presente atto;

b) il Segretario della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area;

c) il Segretario della Giunta regionale svolge nei confronti delle Sezioni di Dipartimento di cui alla lett. a) le funzioni di Direttore di Dipartimento sino ad eventuale attivazione del "Dipartimento Giunta regionale" da parte della Giunta regionale;

d) con successivi provvedimenti si provvederà alle assegnazioni degli incarichi delle strutture di cui al punto 2;

3. di affidare, senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dal punto 4 della parte dispositiva della DGR n. 151/2011, al dirigente dott.ssa Stefania Zattarin l'incarico per la sostituzione del Segretario della Giunta in caso di sua assenza o impedimento;

4. di demandare al Segretario della Giunta Regionale la sovrintendenza sui Responsabili delle Segreterie dei componenti di Giunta, esclusa la Segreteria del Presidente, secondo le modalità indicate con deliberazione approvata in data odierna ad oggetto "Organizzazione delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articoli 6, 8 e 31.";

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1045_AllegatoA_253935.pdf
1045_AllegatoB_253935.pdf

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