Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1046 del 18 giugno 2013

Istituzione e organizzazione della Direzione del Presidente della Giunta regionale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - articoli 6, 7 e 31.

Note per la trasparenza:

Si rende necessario istituire e organizzare la Direzione del Presidente della Giunta regionale in attuazione della L.R. n. 54/2012 che ha abrogato la L.R. n. 1/1997 che disciplinava il Gabinetto del Presidente della Regione.

 

 

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Come noto, la recente legge regionale n. 54 del 2012 ha abrogato buona parte degli articoli della legge regionale n. 1 del 1997 e, fra questi, l'articolo 7 che disciplinava il Gabinetto del Presidente della Regione istituito e organizzato nella IX legislatura con la deliberazione n. 1252 del 20/04/2010 e, come ultimo e vigente assetto, con la successiva n. 1433 del 06/09/2011.

In considerazione del rilievo che, in luogo del Gabinetto del Presidente della Regione, si è prevista l'istituzione della Direzione del Presidente della Giunta regionale, si ritiene opportuno porre in evidenza, come segue, tutte le disposizioni inerenti tale Direzione contenute in detta L.R. n. 54/2012, che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto":

"(omissis)

Art. 6

Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

(omissis)

b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.

(omissis)

3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. Per l'esercizio delle relative funzioni, la Direzione si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto dell'attività, e sovraintende alla Segreteria del Presidente di cui all'articolo 8.

4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell'articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", l'Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine

.

Art. 7

Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza

(omissis)

2. L'incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3... e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 17. In tal caso ... e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di ... e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area.

 

Art. 8

Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. ... e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle Direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

 

Art. 24

Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni

(omissis)

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza.

6. Le dimissioni ... del Direttore della Presidenza ... sono presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.

7. Il Presidente della Giunta regionale può esonerare dall'obbligo del preavviso.

 

Art. 25

Verifica e valutazione dell'attività di gestione

(omissis)

7. L'attività svolta ... , dal Direttore della Presidenza ... è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.

 

Art. 31

Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)"

La lettura delle nuove norme rende, innanzitutto, evidente - pur non trattandosi di vera innovazione in quanto in tale direzione andava anche la L.R. n. 1/1997 - come la citata nuova legge regionale abbia formalmente distinto (articoli 6 e 9) - rispetto ad un assetto presente, ma poco chiaro, delineato dalla L.R. n. 1/1997 - il diverso piano di azione, pur in reciproca sinergia, delle strutture di supporto diretto della Giunta regionale, qual è la Direzione del Presidente, così come la Segreteria della Giunta e le Segreterie dei componenti della Giunta, dalle strutture organizzative della Giunta, al vertice delle quali è collocato il Segretario generale della programmazione con funzioni di Direttore generale di dette strutture organizzative (art. 10, comma 1).

In conformità all'articolo 28, comma 2, dello Statuto, come ripreso dall'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 54/2012, su di un piano sono state poste le strutture che supportano direttamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei componenti di Giunta e, su di un altro, la c.d. "macchina amministrativa regionale" chiamata alla gestione attribuita ai direttori delle varie strutture.

Si può, in secondo luogo, rilevare come il profilo (requisiti, nomina, trattamento economico, ecc.) del Direttore della Presidenza sia analogo a quello del dirigente dell'ufficio del Gabinetto del Presidente con alcune utili precisazioni quali le modalità di preavviso e la valutazione annuale diretta da parte della Giunta regionale. A tal proposito va rilevato come con DPGR n. 99 del 20/04/2010 il Sig. Fabio Gazzabin sia stato nominato Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto.

Da ultimo, per quanto riguarda la Direzione del Presidente, in riferimento alla precedente struttura "Gabinetto del Presidente", si può rilevare come le innovazioni più significative siano la nuova definizione delle competenze e la nuova organizzazione delle strutture - dipartimenti, sezioni di dipartimento e settori ex art. 7, comma 3 - nelle quali si deve, col presente atto, articolare tale Direzione.

Nel contesto del presente atto, oltre alla riorganizzazione della struttura, va anche aggiornata, rispetto all'assetto del Gabinetto del Presidente, come segue la definizione delle competenze della nuova Direzione, anche con riferimento ad alcune ulteriori rispetto a quelle assegnate per legge:

I. supporto all'attuazione del programma del Presidente in collaborazione con Segreteria generale della programmazione e Segreteria della Giunta regionale.

II. supporto al Presidente nei suoi rapporti esterni con altri organi della Regione, con le istituzioni locali, regionali, statali e soprannazionali, nonché con le organizzazioni economiche, sociali, professionali e culturali;

III. coordinamento delle strutture di diretta collaborazione del Presidente e raccordo tra le funzioni di indirizzo e l'attività di gestione delle strutture organizzative;

IV. indirizzo, coordinamento e raccordo per quanto concerne le attività di nomina, delega e designazione di competenza del Presidente;

V. esame degli atti predisposti dagli uffici regionali ai fini dell'inoltro alla firma del Presidente e disbrigo degli affari riservati;

VI. gestione della corrispondenza del Presidente e dei rapporti con i cittadini;

VII. attività di rappresentanza, gestione del cerimoniale e dei servizi di supporto;

VIII. coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione e delle relazioni internazionali;

IX. gestione della sede di Roma;

X. gestione della sede di Bruxelles;

XI. indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività e funzioni delle Sezioni Protezione Civile e Sicurezza e Qualità;

Su proposta del Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

udito il Relatore;

ritenuto di far proprie le motivazioni e la proposta del Presidente;

vista la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

vista, altresì, la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quali integranti e sostanziali al presente atto con particolare riferimento a competenze e funzioni attribuite alla Direzione del Presidente della Giunta regionale contraddistinte in tali premesse ai punti da I. a XI.;

2. di istituire, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 54/2012, la Direzione del Presidente della Giunta regionale, struttura che sostituisce in toto il Gabinetto del Presidente di cui all'abrogato articolo 7 della L.R. n. 1/1997, approvandone l'assetto organizzativo secondo il prospetto Allegato A parteintegrante del presente atto, con decorrenza dall'esecutività della deliberazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 54/2012, dando atto che:

a) la Direzione del Presidente della Giunta si articola nelle Sezioni "Coordinamento e supporto amministrativo", "Sede di Roma", "Sede di Bruxelles", "Protezione Civile" e "Sicurezza e Qualità" e secondo principali competenze e funzioni, assegnate a dette Sezioni, come indicate nell' Allegato B parteintegrante al presente atto;

b) il Direttore della Presidenza, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 54/2012, svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area;

c) il Direttore della Presidenza svolge nei confronti delle Sezioni di Dipartimento di cui alla lett. a) le funzioni di Direttore di Dipartimento sino ad eventuale attivazione del "Dipartimento Direzione del Presidente" da parte della Giunta regionale;

d) il Direttore della Presidenza sovrintende, oltreché all'Ufficio Stampa e alla propria Segreteria, alla Segreteria del Presidente della Giunta regionale;

e) con successivi provvedimenti si provvederà all'assegnazione degli incarichi delle strutture di cui al punto 2);

3. di dare atto che il conferimento dell'incarico di Direttore della Presidenza è di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

4. di dare atto che il trattamento economico attribuito al Capo di Gabinetto con DGR n. 1950 del 27/07/2010 deve ora intendersi riconosciuto a favore del Direttore della Presidenza;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1046_AllegatoA_253934.pdf
1046_AllegatoB_253934.pdf

Torna indietro