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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 09 agosto 2013


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1254 del 16 luglio 2013

Articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza. Avvio ricognizione per successiva approvazione. L.R. n. 5 del 23/04/2013, articolo 7, comma 1.

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, si intende dare attuazione all'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013 che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale dell'articolazione organizzativa delle strutture di sostegno.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne vittime di violenza attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza individuate nei centri antiviolenza, nelle case rifugio e nelle case di secondo livello volte ad ospitare donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provvedono a definire le singole strutture di sostegno, disciplinandone altresì l'operatività e le funzioni. Le strutture di sostegno previste dalla citata normativa svolgono la propria attività senza finalità di lucro.

L'articolo 7, comma 1 della stessa legge prevede, altresì, che le strutture citate comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta Regionale, che la approva.

Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si ritiene necessario procedere ad una ricognizione delle strutture attualmente operanti nel territorio regionale, anche al fine di una verifica della rispondenza alle disposizioni della L.R. n. 5/2013. Con le informazioni raccolte da tale censimento si procederà alla elaborazione di appositi elenchi delle strutture di accoglienza operanti nel territorio regionale, distinti per tipologia di struttura, e alla successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

La raccolta dei dati e delle informazioni sulle strutture non potrà prescindere dal rispetto del principio più volte richiamato nella L.R. n. 5/2013 della garanzia dell'anonimato e della segretezza delle ospiti e, più in generale, della protezione dei dati personali prevista dalla normativa nazionale.

Inoltre, al fine di consentire un costante aggiornamento di tali elenchi si intende procedere ad approvare le relative disposizioni operative, quale strumento di rilevazione, verifica e aggiornamento delle strutture esistenti sul territorio veneto.

Ciò premesso, si procede ad una rapida sintesi delle attività previste.

A.     MAPPATURA DELLE STRUTTURE

Al fine della mappatura delle strutture previste agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, sono state predisposte le schede di rilevazione, in allegato al presente provvedimento quali parte integrante ed essenziale. La prima, Allegato A, dedicata ai "centri antiviolenza" e la seconda, Allegato B, per le "case rifugio" o "case di secondo livello"; le schede prevedono l'acquisizione delle seguenti informazioni:

1) Scheda di rilevazione "centri antiviolenza" (articolo 3):

a)      dati generali della struttura (denominazione, indirizzo, recapiti, responsabile della struttura, ente proprietario dell'immobile, ente gestore);

b)      articolazione organizzativa della struttura (personale retribuito e personale volontario, orari di apertura ed operatività della struttura);

c)      attività della struttura (tipologia delle prestazioni/servizi erogati);

d)      rapporti con il territorio (rapporti con strutture pubbliche, con soggetti privati, inserimento nei Piani di zona);

e)      costi di funzionamento della struttura;

f)       fonti di finanziamento.

2) Scheda di rilevazione "case rifugio" (articolo 4) o "case di secondo livello" (articolo 5):

a)      dati generali della struttura (denominazione, indirizzo, recapiti, responsabile della struttura, ente proprietario dell'immobile, ente gestore);

b)      articolazione organizzativa della struttura (personale retribuito e personale volontario);

c)      Informazioni generali sulla struttura (anno inizio attività, descrizione della struttura, capacità ricettiva);

d)      rapporti con il territorio (rapporti con strutture pubbliche, con soggetti privati, inserimento nei Piani di zona);

e)      costi di funzionamento della struttura;

f)       fonti di finanziamento.

L'avviso per la rilevazione delle strutture di sostegno sopra citate è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale (Allegato C).

B.     APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Le schede compilate e trasmesse, successivamente alla verifica da parte della Struttura regionale competente, vengono elaborate ed inserite in apposito elenco distinto per "centri antiviolenza" (articolo 3) e "case rifugio" (articolo 4) e "case di secondo livello" (articolo 5) e sottoposte all'approvazione da parte della Giunta regionale. Gli elenchi, successivamente all'approvazione, vengono pubblicati sul sito web istituzionale (www.regione.veneto.it ).

C.     AGGIORNAMENTO DEI DATI SULLE STRUTTURE

Effettuata la prima mappatura e la pubblicazione degli elenchi delle strutture di accoglienza, la fase successiva prevede l'entrata a regime del percorso di rilevazione. A tale scopo sono state definite le disposizioni operative (Allegato D) che disciplinano la procedura di raccolta e aggiornamento costante dei dati, come di seguito sintetizzato:

1.       COMUNICAZIONE PERIODICA

E' fatto obbligo ai responsabili dei "Centri antiviolenza" e delle "Case rifugio" o "Case di secondo livello" di comunicare sistematicamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente le informazioni sulla esistenza e operatività della struttura. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, ciascun responsabile potrà in qualunque momento segnalare alla competente Direzione regionale, le variazioni intervenute nella articolazione organizzativa della propria struttura. In caso di nuova attivazione, successiva alla ricognizione iniziale, il responsabile della Struttura provvede a comunicare i dati relativi alla Regione per la approvazione prevista dall'articolo 7, comma 1 della L.R. 5/2013.

2.       NULLA OSTA

La Struttura regionale provvederà a comunicare alle strutture di accoglienza l'avvenuta ricezione dei dati comunicati e inseriti nell'apposito elenco, rilasciando un nulla osta di conformità alla vigente normativa regionale sulla articolazione organizzativa delle strutture di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013.

3.       ELENCHI

Gli elenchi regionali dei "Centri antiviolenza" e delle "Case rifugio" e "Case di secondo livello" sono costantemente aggiornati e pubblicati sul sito web istituzionale dalla Struttura regionale competente.

Gli elementi di dettaglio delle disposizioni operative con indicazione di tempi, modalità di comunicazione e rilascio del nulla osta sono contenuti nell'Allegato D del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La Struttura regionale competente alla gestione della materia è individuata nella Direzione regionale Relazione internazionali.

Il relatore termina la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

-          Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;

-          Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

-          Visti gli atti d'ufficio;

delibera

1.       di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, approvando altresì le schede di rilevazione dei dati di cui agli Allegati A e B e il relativo avviso di cui all'Allegato C, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

3.       di approvare le disposizioni operative per la rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza di cui al punto precedente, come descritte nell'Allegato D del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante ed essenziale;

4.       di dare incarico al Dirigente della Direzione regionale Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuale variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(L’avviso con indicati i termini e le modalità di trasmissione e le relative schede di rilevazione A e B sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

1254_AllegatoA_253809.pdf
1254_AllegatoB_253809.pdf
1254_AllegatoC_253809.pdf
1254_AllegatoD_253809.pdf

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