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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1225 del 16 luglio 2013

Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 324 concernente la "Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno".

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale indice il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno, convoca i comizi elettorali per lo svolgimento del referendum e approva il quesito referendario.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue:

a.            Con provvedimento n. 20 in data 22 marzo 2013, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'iter legislativo del progetto di legge n. 324 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale relativo a "Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno".

Occorre, ora, procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni, alla indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate che può aver luogo, sentite le Amministrazioni Comunali coinvolte, domenica 27 ottobre 2013 dalle ore 07.00 alle ore 22.00, nonché alla formulazione del relativo quesito.

Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli Uffici del Comune di Quero e Vas della Provincia di Belluno, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, formulando il seguente quesito:

"E' lei favorevole al progetto di legge n. 324 relativo alla istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas?"

b.            Considerato poi che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, si propone di demandare al dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione.

VISTO l'articolo 27 dello Statuto del Veneto.

VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992, n. 25 e 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 22 marzo 2013.

VISTA la legge regionale del 29 novembre 2011, n. 39.

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4.

VISTA la DGR n. 631 del 7 maggio 2013.

VISTA la DGR n. 749 del 21 maggio 2013.

delibera

1.       di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n. 324 concernente la "Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno". Al referendum partecipa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, la popolazione elettorale dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno;

2.       di convocare per domenica 27 ottobre 2013 i comizi elettorali per la consultazione referendaria le cui operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 22.00 della stessa giornata. Per lo svolgimento della consultazione referendaria si osservano le norme previste dallo Statuto del Veneto e dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni e, per quanto non previsto dalla stessa, si osservano le norme sui referendum, previste dalla Costituzione, e sulla iniziativa legislativa del popolo;

3.       di approvare il sottoelencato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale interessata, da iscrivere nella scheda per il referendum:

"E' LEI FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 324 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI QUERO VAS MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI QUERO E VAS?"

SI'

 

NO

 

4.       di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici dei Comuni di Quero e Vas ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.       di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

6.       di determinare in euro 20.000,00, l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3210 del bilancio 2013 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per il finanziamento delle spese per l'iniziativa popolare su leggi e regolamenti regionali e su referendum consultivi regionali (L.R. 24/12/1992, n. 25)", che presenta la sufficiente disponibilità; 

7.       di dare atto che la spesa di cui al punto 6. non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8.       la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

9.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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