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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Consulenze e incarichi professionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1177 del 16 luglio 2013

D.Lgs n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Affidamento incarico di consulenza.

Note per la trasparenza: 

Si provvede ad affidare un incarico di consulenza finalizzato all'elaborazione di un parere per la risoluzione di problematiche afferenti le incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, in applicazione della legge 190/2012, che prevede una puntuale disciplina per l'attribuzione degli incarichi nella Regione, negli enti strumentali, nelle società private a controllo pubblico quali le società controllate e partecipate della Regione del Veneto

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Come noto, il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"ha introdotto importanti novità sul piano della disciplina che regola l'attribuzione degli incarichi.

Si tratta di un decreto legislativo approvato in applicazione della legge delega n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che si applica a tutti i soggetti pubblici e a quelli privati sottoposti al loro controllo. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, specifiche intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata ne disciplineranno l'attuazione concreta nelle Regioni e negli enti locali.

In attesa della conclusione di suddette intese, l'art. 1 comma 7 prevede che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione."

Con deliberazione n. 369 del 19 marzo 2013 la Giunta Regionale ha già provveduto infatti ad un primo passo nel recepimento della legge 190/2012 con la nomina del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si rappresenta il fatto che il D.lgs. 39/2013 ha già efficacia a decorrere dal 4 maggio scorso.Inoltre, le regioni, le province e i comuni dovranno provvedere entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 39/2013 ad adeguare i propriordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Trascorso inutilmente tale termine interverrà, con potere sostitutivo, lo Stato.

Il D.lgs. 39/2013 determina condizioni più regolate per la designazione, da parte delle Regioni ma anche dei Comuni, delle Province e delle Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

Le nuove disposizioni, che entrano in vigore il 4 maggio, disciplinano sia l'inconferibilità di incarichi sia nuove fattispecie di incompatibilità, con un ambito oggettivo molto ampio, che impatta sia sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende speciali per la loro configurazione pubblicistica.

Il D.lgs. 39/2013 introduce una complessiva disciplina per l'attribuzione degli incarichi che parte da una puntuale serie di definizioni:

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

Inoltre prefigura tutta una casistica specifica che declina le specifiche incompatibilità ed inconferibilità rispetto al ruolo e all'ente in cui la persona operava; definisce l'apparato di verifica e controllo, l'apparato sanzionatorio.

La nuova disciplina imposta dal d.lgs. 39/2013 introduce una notevole complessità nelle attività da svolgere, specifiche competenze professionali che sono necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche, quali lo studio e la definizione di una nuova disciplina regionale che consenta di regolare la nuova materia che ha notevoli implicazioni sul piano normativo e contrattuale e sul piano degli eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in questo regime assolutamente innovativo per l'ordinamento giuridico nazionale e regionale.

Sono previste specifiche Inconferibilità e incompatibilità che sono qui riassuntivamente riportate:

-          Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

-          Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

-          Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico;

-          Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale;

-          Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

La norma è particolarmente vincolante perché all'art.17 prevede la "Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto":

1.Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli. All'art. 18 prevede specifiche "Sanzioni" e delinea specifiche responsabilità:

1.I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2.I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3.Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5.L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. 

Ciò premesso, l'amministrazione regionale, nell'applicazione della disciplina normativa sopra richiamata, è stata investita, nella persona del responsabile della prevenzione della corruzione, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), della presenza di una possibile ipotesi di incompatibilità esistente all'interno dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 39/2013 con la richiesta di porre in essere le iniziative previste dagli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo. Il responsabile della prevenzione e corruzione ha pertanto provveduto a contestare all'interessato la possibile esistenza di detta incompatibilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, considerata la complessità interpretativa delle disposizioni normative in parola, al fine di garantire la correttezza e l'imparzialità nell'applicazione del decreto legislativo sopra richiamato, si rende necessario attribuire un incarico di consulenza ad un soggetto terzo, estraneo all'amministrazione regionale, al fine delle opportune e necessarie valutazioni circa l'incompatibilità segnalata.

Sul punto va considerato che, se in generale, per l'assegnazione di incarichi esterni va prevista una procedura comparativa per la valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità, tuttavia nel caso di specie sussistono le particolari ipotesi di straordinarietà e urgenza che consentono alla amministrazione di attribuire l'incarico prescindendo da dette regole ordinarie.

Tali particolari motivazioni di straordinarietà e urgenza si rinvengono, da un lato con la necessità da parte dell'amministrazione regionale di garantire l'assoluta imparzialità nell'applicazione della disciplina in questione al caso concreto, attraverso l'attribuzione dell'incarico ad un soggetto terzo estraneo all'amministrazione dotato di particolare qualificazione; dall'altro lato in relazione alla particolare urgenza determinata da quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39/2013 che prevede la sanzione della decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

La spesa massima complessiva per l'espletamento dell'incarico sopra descritto, pari ad euro 5.000, al lordo di iva e di ogni altro onere di legge, troverà copertura finanziaria sul capitolo 7010 ad oggetto "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, su presentazione del parere richiesto e della regolare documentazione fiscale. Si da atto che detta spesa rientra nella tipologia "Studi e consulenze" soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Lo svolgimento dell'incarico è subordinato alla previa sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, la cui efficacia è subordinata alla pubblicazione prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 /2013.

Ciò posto, si ritiene di affidare all'avv. Bruno Barel del foro di Treviso, docente universitario di comprovata esperienza e qualificazione professionale, l'incarico sopra descritto di consulenza per la redazione di un parere giuridico relativo all'incompatibilità/inconferibilità relativamente al caso di specie, del quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae, di cui all'allegato B del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

-          Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244;

-          Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

-          Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

-          Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

-          Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

-          Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n.1;

-          Vista la deliberazione n. 369 del 19 marzo 2013;

delibera

1.      di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2.      di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di cui all'allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3.      di affidare l'incarico di consulenza, secondo le modalità evidenziate nelle premesse, all'avv. Bruno Barel del foro di Treviso, docente universitario di comprovata esperienza e qualificazione professionale, secondo il relativo curriculum vitae, di cui all'allegato B del presente provvedimento;

4.      di incaricare il Segretario Generale della Programmazione alla stipula, in nome e per conto dell'amministrazione regionale, della convenzione di cui al precedente punto 2;

5.      di imputare e impegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila,00=), al lordo di iva e di ogni altro onere di legge, sul capitolo 7010 ad oggetto "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6.      di dare atto che alla liquidazione del compenso, che avverrà in un'unica soluzione, provvederà il Segretario Generale della Programmazione su presentazione del parere richiesto e della regolare documentazione fiscale;

7.       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento concerne la tipologia di spesa "Studi e consulenze" soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8.       di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1177_AllegatoA_253707.pdf
1177_AllegatoB_253707.pdf

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