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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 16 luglio 2013

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 recante: " Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria." - pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 26 aprile 2013- promosso dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 24 giugno 2013 il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, ha promosso avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 recante: " Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria." 

In dettaglio, il comma 1 dell'art. 2, della legge interloquita, attribuisce agli enti titolari di funzioni di gestione faunistica, nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, l'individuazione e definizione dei metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica, nonché, nelle ipotesi di accertata inefficacia di quest'ultimi, di appositi piani di abbattimento, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Tale disposizione, ad avviso del Governo, non avrebbe specificato il ruolo necessario ed insostituibile svolto da ISPRA in relazione all'accertamento dell'inefficacia dei metodi ecologici, come previsto espressamente nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così violando la potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione .

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 2 della legge regionale censurata, laddove conferisce al Presidente del Giunta regionale un potere sostitutivo, esercitabile in caso di inerzia da parte degli enti titolari di funzioni di gestione faunistica, si porrebbe in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema "ampliando le ipotesi di "piani di abbattimento" della fauna selvatica all'interno di tutti "territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, comprese (in quanto non esplicitamente escluse) le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 394/1991 ", atteso che l'articolo 11, comma 3 e l'articolo 22, comma 6 della legge n. 394 del 1991 prevedono che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi possano avvenire solo in conformità al regolamento del parco o, in assenza di tale disciplina, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco.

Infine, anche il comma 3 dell'articolo 2 citato della stessa legge regionale lederebbe l'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, per contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché tale disposizione, nella parte in cui non specifica che i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini possano solo affiancare i soggetti individuati dalla normativa statale e regionale, estenderebbe la categoria dei soggetti abilitati ad attuare gli interventi per il contenimento della fauna selvatica, in patente violazione della legge n. 157/1992, che è "espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema."

Vista la documentazione trasmessa dal Dirigente regionale della Direzione assistenza legislativa del Consiglio regionale del Veneto, viste le argomentazioni pervenute dall'Unità di progetto Caccia e pesca e dalla Unità di progetto Foreste e parchi, nonché l'approfondimento istruttorio della Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260; ritenuta l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale con il precitato ricorso.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento: 

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visto l'articolo 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.       di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui in premesse che si intendono qui richiamati, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 recante: " Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria.";

2. di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

3.       di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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