Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 28 giugno 2013

Recesso della Regione del Veneto dalla partecipazione alla "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV". Legge Regionale 12/07/2007 n. 14.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione la Regione del Veneto in qualità di membro dell'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia, con sede in Villach, Carinzia, Austria, recede dalla partecipazione all'Accademia medesima, ai sensi dell'art. 11 dell'Atto costitutivo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Regolamento CEE n. 2137/85, il Consiglio delle Comunità Europee istituiva in data 25 luglio 1985 il Gruppo Europeo di Interesse Economico - GEIE.

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico - GEIE costituisce una struttura flessibile, in grado di consentire ai propri membri di esercitare congiuntamente parte della propria attività, senza comprometterne l'indipendenza economica e giuridica, attraverso la realizzazione di azioni congiunte dirette a migliorarne e coordinarne l'operosità.

In occasione dell'adesione della Regione del Veneto al Progetto Europeo Interreg III/A "Collaborazione Transfrontaliera per la cura del malato", l'Assessore alla Sanità auspicava insieme agli Assessori alla Sanità del Land Carinzia e della Regione Friuli Venezia Giulia la costituzione nella forma giuridica del GEIE di un'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti in ambito sanitario, intesa come centro interdisciplinare internazionale per l'aggiornamento e la formazione continua in Sanità.

Nelle more della formalizzazione della partecipazione diretta della Regione del Veneto all'Accademia - GEIE, attesi i tempi necessari al completamento del procedimento legislativo e all'emanazione della legge regionale relativa, si rilevava l'opportunità di affidare, in via fiduciaria, all'Azienda Sanitaria n. 2 di Feltre il compito di sottoscrivere l'Atto costitutivo della "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia" con sede in Villach, Carinzia, Austria.

L'istituzione di Sanicademia è stata formalizzata con la sottoscrizione in data 06 febbraio 2006 dell'Atto costitutivo da parte del Land Carinzia, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Azienda Sanitaria n. 2 Feltre.

Successivamente, con Legge Regionale n. 14 del 12 luglio 2007, la Regione del Veneto subentrava, in qualità di membro, all'Azienda Sanitaria n. 2 Feltre, partecipando direttamente al Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia".

Attraverso l'adesione a Sanicademia, la Regione del Veneto mirava a partecipare ad un centro internazionale per l'organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione continua e all'aggiornamento dei professionisti della Salute, con il fine di migliorare ed incrementare la qualità della propria assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l'assistenza reciproca in tutti gli ambiti. L'obbiettivo era quello di partecipare, per il tramite di Sanicademia, a progetti internazionali, allo scambio di informazioni internazionali, all'organizzazione di congressi e seminari per i membri e soggetti terzi su tematiche sanitarie di rilevante interesse, nonché alla redazione e diffusione di pubblicazioni scientifiche.

Al fine di contribuire agli oneri connessi alla partecipazione a Sanicademia, la Regione del Veneto ha corrisposto annualmente un importo pari ad euro 20.000,00 a titolo di quota associativa annuale.

Pur nella consapevolezza che Sanicademia ha rappresentato in questi anni un utile strumento per il perseguimento del disegno della Regione del Veneto teso all'identificazione ed alla predisposizione di appropriate risposte alle attuali istanze di efficienza ed economicità nella gestione del sistema sanitario regionale, contribuendo altresì alla creazione di strategie congiunte di azione attraverso forme stabili di collaborazione con Enti territoriali stranieri, occorre prendere atto che Sanicademia non rappresenta all'oggi lo strumento associativo più idoneo alla promozione degli attuali interessi della Regione del Veneto, anche alla luce del mutato quadro economico nazionale che ha determinato l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione e consistente riduzione delle spese sostenute a livello regionale.

Altre iniziative già in corso a livello bilaterale e multilaterale consentiranno peraltro di avviare o continuare per il futuro ulteriori forme di collaborazione con Enti territoriali stranieri, che si potranno giovare del patrimonio di esperienze e di relazioni acquisito dalla Regione del Veneto attraverso la sua partecipazione a Sanicademia, in particolare nell'ambito del GECT "Euregio senza confini R.L.", che vede la partecipazione, al fianco della Regione del Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Land Carinzia.

La procedura relativa al recesso da Sanicademia è disciplinata dall'art. 11 dell'Atto costitutivo sopra citato il quale stabilisce che ogni Membro possa recedere, purché in regola con i propri obblighi, notificando per iscritto la propria decisione agli organi direttivi del GEIE entro il 30 giugno dell'esercizio in corso, al termine del quale il recesso viene ad avere piena efficacia.

La Regione del Veneto, intendendo avvalersi della procedura sopra descritta e nella prospettiva di recedere da Sanicademia a decorrere dalla chiusura dell'esercizio 2013, ha pertanto provveduto con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 48 del 24 maggio 2013 ad avviare la procedura amministrativa finalizzata al pagamento della quota associativa annuale per il 2013.

Premesso quanto sopra, con la presente deliberazione si propone che la Regione del Veneto si avvalga della procedura di cui all'art. 11 dell'Atto costitutivo di Sanicademia, deliberando il recesso dall'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia, con sede in Villach, Carinzia, Austria, a far data dal 1 gennaio 2014.

Si propone di dare mandato al Segretario regionale per la Sanitàdi provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento CEE n. 2137/85 del 25/07/1985;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 14 del 12/07/2007;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/2011;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 48 del 24/05/2013;

VISTO l'art. 11 dell'Atto costitutivo di Sanicademia;

delibera

1.       Di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2.       Di recedere dall'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE/EWIV - Sanicademia, con sede in Villach, Carinzia, Austria, a far data dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 11 dell'Atto costitutivo di Sanicademia;

3.       Di comunicare per iscritto agli organi direttivi di Sanicademia entro il 30 giugno 2013 la decisione assunta dalla Regione del Veneto in merito al proprio recesso dalla stessa, ai sensi dell'art. 11 dell'Atto costitutivo di Sanicademia;

4.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       Di dare mandato al Segretario regionale per la Sanità di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

6.       Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto;

7.       Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro