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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 06 agosto 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 908 del 18 giugno 2013

Avvio della procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, di un servizio di consulenza giuridica per l'espletamento di un'attività di studio sull'applicazione del D.Lgs. 39/2013.

Note per la trasparenza: 

Si provvede ad acquisire un servizio di consulenza giuridica finalizzato all'attività di studio e alla definizione del nuovo quadro di incompatibilità e inconferibilità prefigurato dal d.lgs. 39/2013, in applicazione della legge 190/2012, che prevede una puntuale disciplina per l'attribuzione degli incarichi nella Regione, negli enti strumentali, nelle società private a controllo pubblico quali le società controllate e partecipate della Regione del Veneto

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Come noto, il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"ha introdotto importanti novità sul piano della disciplina che regola l'attribuzione degli incarichi.

Si tratta di un decreto legislativo approvato in applicazione della legge delega n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che si applica a tutti i soggetti pubblici e a quelli privati sottoposti al loro controllo. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, specifiche intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata ne disciplineranno l'attuazione concreta nelle Regioni e negli enti locali.

In attesa della conclusione di suddette intese, l'art. 1 comma 7 prevede che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione."

Con deliberazione n. 369 del 19 marzo 2013 la Giunta Regionale ha già provveduto infatti ad un primo passo nel recepimento della legge 190/2012 con la nomina del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si rappresenta il fatto che il D.lgs. 39/2013 ha già efficacia a decorrere dal 4 maggio scorso.Inoltre, le regioni, le province e i comuni dovranno provvedere entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 39/2013 ad adeguare i propriordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Trascorso inutilmente tale termine interverrà, con potere sostitutivo, lo Stato.

Il D.lgs. 39/2013 determina condizioni più regolate per la designazione, da parte delle Regioni ma anche dei Comuni, delle Province e delle Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

Le nuove disposizioni, che entrano in vigore il 4 maggio, disciplinano sia l'inconferibilità di incarichi sia nuove fattispecie di incompatibilità, con un ambito oggettivo molto ampio, che impatta sia sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende speciali per la loro configurazione pubblicistica.

Il D.lgs. 39/2013 introduce una complessiva disciplina per l'attribuzione degli incarichi che parte da una puntuale serie di definizioni:

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

Inoltre prefigura tutta una casistica specifica che declina le specifiche incompatibilità ed inconferibilità rispetto al ruolo e all'ente in cui la persona operava; definisce l'apparato di verifica e controllo, l'apparato sanzionatorio.

La nuova disciplina imposta dal d.lgs. 39/2013 introduce una notevole complessità nelle attività da svolgere, specifiche competenze professionali che sono necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche, quali lo studio e la definizione di una nuova disciplina regionale che consenta di regolare la nuova materia che ha notevoli implicazioni sul piano normativo e contrattuale e sul piano degli eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in questo regime assolutamente innovativo per l'ordinamento giuridico nazionale e regionale.

Sono previste specifiche Inconferibilità e incompatibilità che sono qui riassuntivamente riportate:

-          Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

-          Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

-          Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico;

-          Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale;

-          Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

La norma è particolarmente vincolante perché all'art.17 prevede la "Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto":

1.Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli. All'art. 18 prevede specifiche "Sanzioni" e delinea specifiche responsabilità:

1.I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2.I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3.Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5.L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Sulla base di quanto sopra esposto, considerata la complessità interpretativa delle disposizioni normative in parola, si rende necessario, al fine di garantire la correttezza e l'imparzialità nell'applicazione del decreto legislativo sopra richiamato, procedere ad affidare un servizio di consulenza giuridica ad un soggetto terzo, estraneo all'amministrazione regionale.

La spesa massima complessiva per l'espletamento del servizio sopra descritto, pari ad euro 35.000,00, al lordo di iva e di ogni altro onere di legge, troverà copertura finanziaria sul capitolo 5180 ad oggetto "Spese per attività e difesa della Regione ed istituzionali di inerenza legale" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

All'attuazione dell'iniziativa provvederà il Dirigente della Direzione Risorse Umane con propri atti nel rispetto dei vincoli della normativa statale vigente in materia di utilizzo delle convenzioni CONSIP attive e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). Qualora risulti accertata nel M.E.P.A. l'assenza di offerte attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto del presente provvedimento, in ragione della soglia di importo e della riconducibilità delle prestazioni alle voci di spesa di cui all'art. 10, punto 1) dell'Allegato A alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, l'acquisizione del servizio potrà avvenire mediante procedura semplificata in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con le modalità precisate nella citata DGR 2401/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

-          Vistoil decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-          Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

-          Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

-          Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

-          Vista la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";

-          Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e il DPR 207/2010;

-          Vista la D.G.R. n. 354 del 06/03/2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" come modificata e integrata dalla DGR n. 2401 del 27/11/2012;

-          Vista la D.G.R. n. 369 del 19 marzo 2013;

delibera

1.       di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2.       di disporre, secondo le modalità evidenziate nelle premesse, l'acquisizione di un servizio di consulenza giuridica finalizzato all'attività di studio per la definizione del nuovo quadro di incompatibilità e inconferibilità prefigurato dal d.lgs. 39/2013;

3.       di determinare in euro 35.000,00= (Euro trentacinquemila/00), IVA ed ogni altro onere di legge inclusi, l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente della Direzione Risorse Umane disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 5180 del bilancio di previsione 2013 "Spese per attività e difesa della Regione ed istituzionali di inerenza legale" che presenta la sufficiente disponibilità;

4.       di dare atto che la spesa di cui si prevede di disporre con successivo provvedimento l'impegno di spesa, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.       di incaricare il Dirigente della Direzione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

6.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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