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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 30 luglio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1142 del 05 luglio 2013

Sentenza del Tribunale di Venezia n. 2290 del 3.12.2012. Adempimenti conseguenti.

Note per la trasparenza:

Adempimenti conseguenti finalizzati all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2290 del 3.12.2012.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, comma 1, stabilisce che non è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

La successiva L. 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2 comma 14 prevede testualmente che "Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali."

In recepimento ed attuazione alle predette leggi statali, la Regione del Veneto ha adottato la L.R. 14 settembre 1994, n. 55 - art. 45 bis "Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e relative disposizioni finanziarie" e la L.R. 14 settembre 1994, n. 56 - art. 27 "Disposizioni per il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.".

In particolare, il comma 2, art. 45 bis della predetta L.R. 55/94 affida ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni Liquidatorie di cui al comma 1, la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse Unità locali socio sanitarie.

Stante quanto previsto dalla predetta normativa, la Giunta Regionale, da ultimo, con deliberazione 14.09.2000, n. 2910, ha disciplinato, in riferimento alle vertenze per responsabilità civile e ad altre pendenze contrattuali in sofferenza, la procedura di anticipazione di risorse finanziarie a favore delle Gestioni Liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS.SS. Tale deliberazione stabilisce, tra l'altro, l'invio in Regione, da parte del Commissario Liquidatore, di un attestato sottoscritto dall'Istituto bancario, con richiesta di finanziamento per i pagamenti effettuati a favore delle predette Gestioni Liquidatorie. Sulla base di tali attestati, la Regione provvede quindi al versamento delle anticipazioni richieste.

L'evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, ha condotto all'assunto secondo cui la legittimazione sostanziale e processuale, concernente i pregressi rapporti debitori e creditori delle soppresse UU.LL.SS.SS, spetti anzitutto alle stesse Regioni per effetto della rilevata successione ex lege così disposta dalle normative citate, (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10135 del 20.06.2012; Cass. Civ. Sez. I, n. 6208 del 13.03.2013) con la conseguenza che i terzi, avvalendosi dell'attuale orientamento, promuovono direttamente contro l'Amministrazione Regionale liti e procedimenti contenziosi collegati all'attività delle disciolte UU.LL.SS.SS.

A riprova di quanto espresso nel precedente capoverso, con sentenza del Tribunale di Venezia n. 2290 del 3.12.2012, è stata citata e condannata al risarcimento dei danni, a favore degli attori, esclusivamente la Regione del Veneto, ritenuta unica legittimata passiva nel processo. Nonostante l'interposizione di giudizio d'appello promosso dall'Avvocatura Regionale per far dichiarare la legittimazione passiva, quantomeno concorrente, della Gestione Liquidatoria ex ULSS n. 6, così da ottenere anche la copertura assicurativa della polizza stipulata dall'ente, la citata sentenza n. 2290/2012 è stata comunque notificata con formula esecutiva in data 1.02.2013, cui è seguito atto di precetto in data 17.06.2013, sicché l'Amministrazione regionale è chiamata agli adempimenti di cui alla nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 257891 del 17.06.2013.

In via generale va anche rilevato che l'addebito di responsabilità contenuto nella sentenza 2290/2012 interviene in una giurisprudenza assai contrastata che l'amministrazione regionale non condivide in quanto contraria al proprio ordinamento. Se, da un canto, va detto che la decisione all'esame è conforme al più recente orientamento a cui è pervenuta la Suprema Corte va anche detto, dall'altro, che esso, a sua volta, è in contrasto con il disposto della legge regionale 55/94 art.45 bis per cui detta sentenza appare viziata anche alla luce del precedente giurisprudenziale (Corte di Cass. Sez. 1° n. 6064/2000) che ha ritenuto il predetto articolo 45 bis implicitamente compatibile con l'ordinamento.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, tenuto conto delle gravissime conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto dei perentori termini di legge per l'adempimento dell'obbligazione, si dispone, data l'assenza di norme specifiche sul punto e in attesa di un riordino della materia, che l'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR dia esecuzione alla sentenza n.2290/2012 citata, provvedendo alla corresponsione del risarcimento stabilito dalla stessa a favore degli attori, fatti salvi e presupposti, rispetto ai conseguenti adempimenti posti in essere dalle strutture amministrative e finanziarie, l'esercizio delle difese, l'esperimento dei mezzi di gravame di rito e l'adozione da parte dell'Avvocatura regionale di ogni istituto idoneo alla maggior tutela degli interessi dell'ente.

Considerata, pertanto, l'urgenza di dare esecuzione a quanto previsto dalla predetta sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 2290/2012, si ritiene necessario anticipare, in via eccezionale e provvisoria, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, quantificato in Euro 3.500.000,00=, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell' U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, mediante l'utilizzo delle risorse del FSR 2013 destinate alla gestione sanitaria accentrata della spesa e presenti sul capitolo di spesa n. 101703 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20 c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)"del bilancio regionale di previsione 2013, che presenta sufficiente disponibilità, nonché incassate mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 55;

VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

VISTA la DGR 14.09.2000, n. 2910;

VISTA la DGR n. 26.02.2013, n. 206;

VISTA la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2290 del 3.12.2012;

VISTE le note dell'Avvocatura Regionale prot n. 55043 del 05.02.2013, prot n. 116864 del 18.03.2013, prot. n. 176743 del 24.04.2013, prot. n. 209303 del 17.05.2013, prot. n. 239889 del 05.06.2013 e prot n.257891 del 17.06.2013;

VISTE le note dell'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR prot. n. 71126 del 15.02.2013, prot. n. 162359 del 16.04.2013, prot. n. 203996 del 14.05.2013, prot. n. 213691 del 21.05.2013 e prot. n. 267943 del 24.06.2013;

VISTA la nota della Direzione Bilancio prot. n. 93351 del 01.03.2013;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 255683 del 14.06.2013;

delibera

1.      di demandare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, all'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR l'incarico di provvedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2290 del 3.12.2012, corrispondendo, a favore degli attori istanti, l'importo ivi liquidato e quantificato nell'atto di precetto del 17.06.2013, trasmesso con nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 257891 del 17.06.2013, fatti salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento dell'appello depositato;

2.      di dare atto, tenuto conto delle gravissime conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto dei perentori termini di legge per l'adempimento dell'obbligazione, che la copertura della spesa avverrà mediante l'utilizzo, a titolo di anticipazione, in via eccezionale e provvisoria, delle risorse del FSR 2013 destinate alla gestione sanitaria accentrata della spesa e finalizzate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza delle Aziende Sanitarie, nonché incassate mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008;

3.      di quantificare in Euro 3.500.000,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell' U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati e a valere sulle risorse finanziarie presenti sul capitolo n. 101703 del bilancio 2013 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20 c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)";

4.      di incaricare, l'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, dell'esecuzione del presente atto, nonché del relativo impegno e liquidazione di spesa, a favore degli attori istanti nella controversia di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2290 del 3.12.2012, con imputazione del successivo pagamento a valere sul conto di tesoreria unica n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed intestato alla Sanità Veneto;

5.      di dare atto, che la competenza e la cassa del capitolo di spesa n. 101703, verranno reintegrate con modalità da fissare con successivo provvedimento concordato fra i competenti Segretari regionali;

6.      di dare atto che la spesa di cui al presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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