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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 30 luglio 2013


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 05 luglio 2013

DM 16 dicembre 2010, art. 16, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 - Allegato C), Capitolo 5. Rese produttive primi cicli vegetativi.

Note per la trasparenza:

Come previsto dalle disposizioni che regolano il settore vitivinicolo ed in modo particolare la produzione viticola, con il presente provvedimento si definiscono le rese produttive dei vigneti nei primi anni dall'impianto o dal sovrainnesto di viti.

 

Il Presidente Dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", all'articolo 10 stabilisce sia determinata per ciascuna denominazione di origine, nei rispettivi disciplinari di produzione, la resa massima di uva e di vino ad ettaro ottenibili da ciascuna superficie idonea a produrre il relativo vino a DO.

Il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riporta le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativamente alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, e per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni.

In particolare l'articolo 16 del predetto Decreto (sezione C - iscrizione nello schedario viticolo dei vigneti a DO) riguardante le procedure per la verifica dell'idoneità dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, al comma 3 così recita:

"Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO (intese sia le DOP sia le IGP), le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'età massima produttiva e le rese degli ultimi anni."

Con la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 la Giunta Regionale ha istituito lo Schedario vitivinicolo veneto quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore vitivinicolo regionale, in esecuzione di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.

Lo Schedario vitivinicolo veneto è lo strumento informatico e gestionale a cui fanno riferimento le strutture amministrative della Regione, delle autonomie locali e delle imprese della filiera vitivinicola per ogni adempimento relativo al potenziale viticolo.

La deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 all'allegato C), primo comma del capitolo 5 prevede che la Direzione produzioni agroalimentari (ora Direzione competitività sistemi agroalimentari) determini le rese produttive unitarie a partire dal primo ciclo vegetativo di riferimento (impianto delle viti, sovrainnesto, ecc.) fino alla piena produzione.

Il decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 21 del 29 aprile 2009 riporta una prima determinazione delle rese produttive ai fini dalla gestione degli albi ed elenchi, successivamente è stato modificato ed integrato dal decreto n. 39 del 3 luglio 2009.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA VIT - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (ex Istituto sperimentale per la viticoltura) relativamente alle aree viticole venete interessate alla produzione di uve atte ad ottenere vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica, ha effettuato negli ultimi anni dei rilievi al fine di stimare quella che è l'effettiva produzione dei principali vitigni coltivati in Veneto, nei primi anni dal loro impianto e nelle diverse forme di allevamento e condizioni geopedologiche.

Al fine di assicurare efficacia ed efficienza nella gestione delle informazioni (Schedario viticolo) senza per altro rendere onerosa e complessa l'attività del singolo produttore nell'adempiere alle disposizioni previste dalla vigente normativa, si è reso opportuno fissare percentuali unificate riguardo alla produzione delle superfici di viti atte a produrre uve e quindi vini a DO e IGT, a partire dal primo ciclo vegetativo sino alla normale produzione.

E' da precisare che con riferimento alla normale pratica viticola, per primo ciclo vegetativo si fa riferimento al periodo del normale impianto delle viti che nel caso delle barbatelle innestate comincia con la messa a dimora a partire dall'autunno e si protrae fino a tutta la primavera successiva e nel caso delle barbatelle allevate in vasetto si effettua tra la primavera e l'inizio del periodo estivo.

Analogamente nel definire le percentuali progressive di entrata in produzione delle viti nel caso del sovrainnesto si tiene conto di quanto normalmente si verifica nella pratica su piante in piena produzione, dove le operazioni, in relazione alle diverse tecniche impiegate, sono effettuate tra l'autunno e la primavera successiva.

A seguito di ricognizioni tecniche effettuate dalla Direzione competitività sistemi agroalimentari in collaborazione con il succitato Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA VIT -Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano, tra il 2011 e il 2012 si è reso necessario riconsiderare quanto stabilito dal succitato Decreto 39/2009.

Il risultato delle attività è stato discusso con i rappresentati della filiera vitivinicola regionale nel corso delle riunioni tenutasi il 30 gennaio 2012, 17 febbraio 2012 e 2 maggio 2012, dove è emerso in maniera unanime la necessità di rivedere i parametri delle rese dei primi cicli vegetativi delle viti atte a produrre i vini a DO e IG, rispetto a quanto previsto dal succitato decreto n. 21 del 29 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine è stato adottato il Decreto n. 49 del 28 giugno 2012 il quale ha previsto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 16 del DM 16 dicembre 2010, la seguente articolazione delle rese riferite alle prime vendemmie successive all'impianto delle viti o del sovrainnesto, rispetto a quanto espressamente previsto all'articolo 4 di ciascun disciplinare di vini a DO e IG:

a) nel caso di impianto delle viti (a radice nuda o in vasetto)

•        primo ciclo vegetativo 0

•        secondo ciclo vegetativo 30%*

•        terzo ciclo vegetativo 70%*

•        quarto ciclo vegetativo 100%*

b) nel caso di sovrainnesto

•        primo ciclo vegetativo 0

•        secondo ciclo vegetativo 50%*

•        terzo ciclo vegetativo 100%*

* % rispetto alla resa prevista dal disciplinare

 

A seguito di segnalazione pervenute essenzialmente da organismi economico-sindacali del mondo vitivinicolo veronese e vicentino, che evidenziavano le peculiarietà e le specificità di taluni areali produttivi di quelle province, fu deciso con decreto n. 52 del 4 luglio 2012 di procrastinare al 2013 gli effetti del Decreto n. 49/2012.

La competente Direzione, sollecitata dai rappresentanti della filiera vitivinicola regionale, ha convocato apposite riunioni il 25 gennaio e il 25 marzo 2013 al fine di verificare in maniera più compiuta il particolare aspetto soprattutto per quanto riguarda le specificità territoriali.

Nel corso delle riunioni sono state prese in esame non solo le problematiche relative al comportamento vegeto-produttivo dei principali vitigni per uva da vino, ma sono state tenute in considerazione altresì gli effetti indotti da particolari situazioni geopedologiche e da particolari tecniche colturali.

Infatti la variabilità orografica e morfologica e quindi il fattore fertilità di alcune importanti aree a denominazione di origine venete, in considerazione all'ampiezza territoriale e alle diversità presenti al proprio interno, di fatto hanno evidenziato talune disomogeneità nell'entrata in produzione dei vigneti.

Tutto ciò comporta di conseguenza la necessità di approfondire la particolare tematica al fine di rendere coerente la realtà oggettiva di campagna con i parametri adottati per l'applicazione delle disposizioni di cui si fa riferimento all'articolo 16 comma 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

In considerazione di tutto ciò, e tenuto conto della necessità di armonizzare le disposizioni regionali con particolare riferimento agli aspetti che vanno dalla messa a dimora delle barbatelle fino alla raccolta dell'uva e alla successiva gestione e registrazione nei documenti ufficiali previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009 ivi compresa la dichiarazione vitivinicola unificata da presentarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno, è stata condivisa con la filiera l'opportunità di riservarsi un ulteriore periodo di approfondimento della tematica, allo scopo anche di consentire alle filiere di talune denominazioni di proporre parametri diversi, che in tal caso saranno recepiti nei pertinenti disciplinari di produzione.

In relazione quanto emerso nel corso della discussione e tenuto conto degli esiti delle attività svolte in collaborazione con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA VIT - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano, in accordo con i rappresentanti della filiera, si ritiene di applicare anche per la prossima vendemmia le disposizioni previste per la vendemmia 2012 e di adottare dalla vendemmia 2014 le seguenti disposizioni.

Per tutte le DO e le IG venete:

a) nel caso di impianto delle viti (a radice nuda o in vasetto)

•        primo ciclo vegetativo 0

•        secondo ciclo vegetativo 40%*

•        terzo ciclo vegetativo 75%*

•        quarto ciclo vegetativo 100%*

b) nel caso di sovrainnesto

•        primo ciclo vegetativo 0

•        secondo ciclo vegetativo 50%*

•        terzo ciclo vegetativo 100%*

·          % rispetto alla resa prevista dal disciplinare

Resta inteso che per le denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche che presentano acclarate condizioni ambientali e culturali tali da non rientrare nei parametri di cui sopra, gli organismi di rappresentanza se lo ritengono opportuno possono presentare ai sensi del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 apposita modifica dell'articolo 4 dello specifico disciplinare di produzione.

Tutto ciò premesso con il presente atto si abrogano le disposizioni di cui al Decreto 49/2012 e pertanto per la vendemmia 2013 rimangono vigenti le disposizioni di cui al decreto del Dirigente della Direzione competitività e sistemi agroalimentari n. 21/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relatore conclude la relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 inerente la Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 "Istituzione dello schedario vitivinicolo veneto. Reg. CE 1493/1999. Decreto Ministeriale 27/03/2001, articolo 4.";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 avente per oggetto "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione: Reg. (CE) 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002.";

VISTO il decreto n. 21 del 29 aprile 2009 "DGR 2257/2003 - Allegato C), Capitolo 5. Gestione albi ed elenchi - Determinazione rese produttive.", così come modificato dal decreto n. 39 del 3 luglio 2009;

VISTO il decreto n. 49 del 28 giugno 2012 "DM 16 dicembre 2010, art. 16, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 - Allegato C), Capitolo 5. Determinazione rese produttive.", così come modificato dal decreto n. 52 del 4 luglio 2012;

VISTI i decreti di riconoscimento e i relativi disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ed a indicazione geografica tipica del Veneto;

VISTA la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 "Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto";

VISTA la deliberazione n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto";

VISTA la deliberazione n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell'ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili";

delibera

1.       di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi di quanto previsto all'art. 16, c. 3, del DM 16 dicembre 2010 e all'allegato C), Capitolo 5 della deliberazione n. 2257/2003, che la percentuale di produzione massima di uva ottenuta dalle superfici, in coltura specializzata, dei vigneti idonei alla produzione dei vini a DO e ad IGT, con riferimento ai primi cicli vegetativi della vite, ai fini della certificazione delle produzioni ai sensi della vigente normativa di cui al D.lgs n. 61/2010, per la corrente annualità (con riferimento alla vendemmia 2013), è quella stabilita dal decreto della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 21 del 29 aprile 2009, così come modificato dal decreto n. 39 del 3 luglio 2009;

2.       di stabilire altresì che a partire dal ciclo vegetativo 2014, con riferimento quindi alla vendemmia 2014, la percentuale di produzione massima di uva ottenuta dalle superfici, in coltura specializzata, dei vigneti idonei alla produzione dei vini a DO e ad IGT, con riferimento ai primi cicli vegetativi della vite, ai fini della certificazione delle produzioni ai sensi della vigente normativa di cui al D.lgs n. 61/2010, è quella riportata nella seguente tabella:

 

Resa massima certificabile unitaria delle superfici per uva da vino

1- riferita ai primi cicli vegetativi della vite a partire da quello della messa a dimora delle barbatelle innestate e delle barbatelle innestate in vasetto

% resa

I° ciclo vegetativo

II° ciclo vegetativo

III° ciclo vegetativo

a partire dal IV° ciclo vegetativo

0

40

75

100

2- riferita ai primi cicli vegetativi della vite a partire da quello del sovrinnesto

I° ciclo vegetativo

II° ciclo vegetativo

a partire dal III° ciclo vegetativo

 

0

50

100

 

 

3.       di prendere atto che per la denominazione di origine e/o indicazione geografica ove sussistano acclarate condizioni ambientali e culturali tali da non rientrare nei parametri di cui sopra, il competente organismo di rappresentanza se lo ritiene opportuno può presentare ai sensi del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 apposita modifica dell'articolo 4 del pertinente disciplinare di produzione;

4.       di stabilire, in conseguenza di quanto previsto al punto 1, che il decreto delle Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 49/2012 così come modificato e integrato dal decreto n. 52/2012, è abrogato;

5.       di dare atto che la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6.       di stabilire che AVEPA è tenuta ad adottare proprie disposizioni affinché sul sistema informativo di gestione dello Schedario viticolo veneto siano recepiti i parametri di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento;

7.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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