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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 23 luglio 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1110 del 05 luglio 2013

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 "Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute" promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a ad accettare la rinuncia del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 5 febbraio 2013 il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013, ha promosso questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 "Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute", per violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, concernente la "tutela della salute".

L'articolo 7 citato modificava il comma 8-ter dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, a norma del quale l'incarico di direttore generale aveva una durata pari a tre anni, stabilendo una durata per l'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie regionali pari a quella della legislatura regionale con scadenza del mandato di direttore generale centottanta giorni dopo l'insediamento della nuova legislatura.

Ad avviso del Governo, tale disposizione violava l'articolo 117 comma terzo della Costituzione relativamente alla materia "tutela della salute" in quanto non era conforme alla normativa statale e in particolare all'articolo 3bis, comma 8, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilisce, per il contratto del direttore generale, una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni

Con la deliberazione n. 100 dell'11 febbraio 2013, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente pro tempore della Giunta regionale a costituirsi nel predetto giudizio a tutela delle prerogative regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova,. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Successivamente alla formale costituzione in giudizio la Regione del Veneto, con legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, ha abrogato espressamente l'articolo 7 della legge regionale 46/2012 .

In data 30 maggio 2013 l'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato al Presidente della Giunta regionale formale atto di rinuncia all'impugnativa ripetutamente menzionata.

Pertanto, non ravvisandosi motivazioni ostative all'accettazione della rinuncia formalizzata dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, si propone di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale ad accettare la rinuncia di cui si tratta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visto l'articolo 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.  di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per i motivi di cui alle premesse, ad accettare la rinuncia formalizzata dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, notificata il 30 maggio 2013 e concernente il giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 "Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute";

2.  di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c, dello Statuto;

3.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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