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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 23 luglio 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1109 del 05 luglio 2013

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1 e 10, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri .

Note per la trasparenza:

 Autorizzazione ad accettare la rinuncia del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 6 settembre 2012, il Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012, ha promosso questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, degli articoli 1, comma 4, 9 comma 1 e 10, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

L'articolo 1, comma 4, attribuiva al Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, il compito di nominare il Direttore generale alla sanità e al sociale.

Ad avviso del Governo, tale disposizione violava gli articoli 97, 121, e 123 della Costituzione, in quanto, attribuendo al Consiglio regionale il potere di nominare una figura dirigenziale appartenente all'ambito dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale, alterava gli equilibri e il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio regionale così come definiti dalle norme costituzionali e dallo Statuto della Regione Veneto.

L'articolo 9, comma 1, prevedeva l'obbligo, per la Giunta regionale, di adeguare le schede di dotazione ospedaliera al Piano socio-sanitario regionale, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio regionale.

Con previsione di contenuto analogo, l'articolo 10, comma 1, della medesima legge, stabiliva che la Giunta regionale approvasse le schede di dotazione territoriale previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio regionale.

Ad avviso del Governo, anche tali norme violavano gli articoli 97, 121, 123 della Costituzione, laddove riconducevano al Consiglio regionale il potere decisionale in ordine ad atti esprimenti potestà tipicamente dell'Esecutivo e spettanti perciò alla Giunta regionale

Con la deliberazione n. 1845 dell'11 settembre 2012, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente pro temporedella Giunta regionale a costituirsi in giudizio a tutela delle prerogative regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti prof Mario Bertolissi del Foro di Padova e Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Successivamente alla formale costituzione in giudizio la Regione del Veneto, con legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, ha apportato apposite modifiche alla legge regionale impugnata.

In data 30 maggio 2013 l'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato al Presidente della Giunta regionale formale atto di rinuncia all'impugnativa ripetutamente menzionata.

Pertanto, non ravvisandosi motivazioni ostative all'accettazione della rinuncia formalizzata dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, si propone di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale ad accettare la rinuncia di cui si tratta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visto l'articolo 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per i motivi di cui alle premesse, ad accettare la rinuncia formalizzata dal Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, notificata il 30 maggio 2013 e concernente il giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9 comma 1 e 10, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c, dello Statuto;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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