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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 12 luglio 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 28 giugno 2013

Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, con individuazione del relativo termine di conclusione.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 574 del 3 aprile 2012, si è provveduto a completare l'attività di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, ad esito della quale sono stati censiti 1084 procedimenti regionali, riportati nell'elenco allegato alla deliberazione medesima.

Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990.

Ai sensi dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", il suddetto elenco ricognitivo è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale della Regione. In particolare, per ciascun procedimento sono stati indicati la struttura di riferimento, l'oggetto, la fonte normativa, l'iniziativa (d'istanza o d'ufficio), l'organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente regionale), nonché il termine di conclusione.

Essendo decorso un anno dalla predetta ricognizione ed essendo nel frattempo intervenute ulteriori disposizioni normative in materia di trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività" della Pubblica Amministrazione, si rende ora necessario procedere all'aggiornamento dell'Allegato A alla citata DGR n. 574/2012. Si deve, infatti, considerare che l'aggiornamento dei procedimenti amministrativi costituisce il presupposto per l'osservanza dei nuovi e più stringenti obblighi di pubblicità introdotti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1, commi 35 e 36), in un rinnovato quadro normativo in cui gli obblighi di pubblicità sono concepiti come strumento per garantire la massima trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

A tal fine, con nota del 28 marzo 2013, a firma congiuntadel Segretario Generale della Programmazione e del Segretario della Giunta Regionale, ciascun dirigente regionale, relativamente ai procedimenti di propria competenza, è stato invitato a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione al predetto elenco. In particolare, richiamata l'importanza della celerità dell'azione amministrativa quale obiettivo da perseguire nell'ambito del Progetto di semplificazione amministrativa menzionato, si è rammentato che la fissazione di termini superiori a quelli originariamente previsti deve essere supportata con congrua e approfondita motivazione. Si è altresì ricordato che il rispetto dei termini riveste carattere prioritario nel contesto legislativo vigente. Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 2, nono comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come modificato dal primo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione), "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Dalla elaborazione delle proposte di aggiornamento in parola, risulta che, rispetto ai 1084 procedimenti censiti con DGR n. 574/2012, sono stati aggiunti 225 nuovi procedimenti e che 92 sono stati eliminati, prevalentemente per intervenute modifiche normative. Pertanto, il totale dei procedimenti di competenza della Giunta regionale risulta pari a 1217. Per 339 procedimenti (27,8% del totale) è stato possibile ridurre il termine procedimentale rispetto a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010.

La presente ricognizione consente di provvedere all'approvazione dell'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, allegato alla presente (Allegato A), che va a sostituire l'Allegato A della DGR n. 574/2012.

Si ricorda che, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso, rimane vigente il termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010 e che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.

In un'ottica di trasparenza, si dispone, ai sensi dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dell'elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all'Allegato A, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. In particolare, al fine di consentire ad ogni soggetto interessato di poter avere piena conoscenza dei procedimenti facenti capo a ciascuna struttura della Giunta regionale, per ciascun procedimento dovranno essere pubblicati la struttura di riferimento, l'oggetto, la fonte normativa, l'iniziativa (d'istanza o d'ufficio), l'organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente regionale), nonché il termine di conclusione.

Inoltre, in ragione del principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione di cui all'art. 28, comma secondo, dello Statuto, il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR n. 1599/2011 è incaricato di valutare l'opportunità di proporre eventuali modifiche al suddetto elenco di procedimenti (Allegato A), con specifico riferimento all'organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente regionale).

Sempre in tema di termini procedimentali corre l'obbligo di richiamare le disposizioni statali in materia di semplificazione e di sviluppo dettate dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

L'articolo 1 di tale decreto, di modificazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a contemplarela mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini quale elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, prevede, infatti, che "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia".

Con il presente atto, in linea di continuità con quanto stabilito con la succitata DGR 574/2012, si ritiene di individuare nei Segretari regionali della Giunta regionale le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia, nei confronti dei dirigenti regionali afferenti alle rispettive Segreterie, dando atto che, successivamente all'approvazione della nuova organizzazione regionale, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, detto potere sostitutivo sarà esercitato dai Direttori di Area, ove istituiti, ovvero dai Direttori di Dipartimento.

Si deve, infine, considerare che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni devono pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell' articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

A tale riguardo, nel richiamare la massima attenzione sul rispetto dei termini procedimentali, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di avviare ulteriori rilevazioni volte a verificare il rispetto dei termini dei procedimenti. Gli esiti di tali rilevazioni saranno comunicati alla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTE la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 574 del 3 aprile 2012;

VISTA la DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011;

RITENUTO di porre in essere idonee attività per la semplificazione delle procedure regionali, in particolare nel fornire certezza circa i termini di conclusione di ciascun procedimento amministrativo,

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che il GDL per la semplificazione amministrativa istituito con DGR n. 1599/2011 ha provveduto a completare l'attività di aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'Allegato A della DGR n. 574/2012, invitando, conformemente a quanto stabilito con la citata DGR n. 2 del 2012, ciascun Dirigente regionale a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione al predetto elenco;
  3. di dare atto che, ad esito della rilevazione, risulta che sono stati aggiunti 225 procedimenti amministrativi, che 92 sono stati eliminati prevalentemente per intervenute modifiche normative, e che, pertanto, il totale dei procedimenti di competenza della Giunta regionale risulta pari a 1217. Per 339 procedimenti (pari al 27,8% del totale) è stato possibile ridurre il termine procedimentale rispetto a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010;
  4. di approvare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all'Allegato A, con indicazione dei relativi termini di conclusione, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, della relativa giustificazione, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990;
  5. di stabilire che sono superati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all'Allegato A alla DGR n. 574 del 2012, ferma restando la vigenza del termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso;
  6. di stabilire che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti;
  7. di disporre, ai sensi dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dell'elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all'Allegato A, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione. In particolare, per ciascun procedimento dovranno essere pubblicati la struttura di riferimento, l'oggetto, la fonte normativa, l'iniziativa (d'istanza o d'ufficio), l'organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente regionale), nonché il termine di conclusione;
  8. di incaricare il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR n. 1599/2011 di proporre eventuali modifiche al suddetto elenco di procedimenti (Allegato A), con specifico riferimento all'organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente regionale), in attuazione del principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione di cui all'art. 28, comma secondo, dello Statuto;
  9. di individuare nei Segretari regionali della Giunta regionale le figure apicali cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, da esercitarsi, in caso di inerzia, nei confronti dei dirigenti regionali afferenti alle rispettive Segreterie;
  10. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, dell'articolo 2, della L. n. 241/1990, il privato potrà rivolgersi al competente Segretario regionale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
  11. di dare atto che, successivamente all'approvazione della nuova organizzazione regionale, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, il potere sostitutivo di cui al punto 9 sarà esercitato dai Direttori di Area, ove istituiti, ovvero dai Direttori di Dipartimento;
  12. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ciascun Segretario regionale dovrà comunicare al Segretario Generale della Programmazione, in occasione del monitoraggio periodico di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, affinché quest'ultimo possa riferire alla Giunta regionale;
  13. di stabilire che l'esito delle rilevazioni circa il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali di cui al precedente punto 12, sia pubblicato e reso consultabile attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
  14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1049_AllegatoA_252596.pdf

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