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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 16 luglio 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 28 giugno 2013

Ditta Tecno PV Service s.r.l. - Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 1000.50 kWp in Comune di Cavaion Veronese (VR), ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 1000.50 kWp nel Comune di Cavaion Veronese (VR), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 1000.50 kWp nel Comune di Cavaion Veronese (VR), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. 387/2003.


L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione n. 2204/2008, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2373/2009 e con deliberazione di Giunta Regionale n. 453/2010.

Con nota, acquisita al protocollo regionale al numero 137313 in data 29.03.2013, la ditta Tecno PV Service s.r.l. , con sede in Via Piovezzano Vecchia n. 46, 37010 a Pastrengo (VR), Partita IVA 04037830231, in persona del suo amministratore Erik Doss, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 1000,50 kWp, sito nel Comune di Cavaion Veronese (VR). L'impianto fotovoltaico è del tipo non integrato a terra.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una conferenza dei servizi, ai sensi della L. 241/1990. In applicazione di tali disposizioni si è svolta, in data 7 giugno 2013, la conferenza di servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente. In tale sede, a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, come evidenziato nel verbale (Allegato A).

In sede di conferenza di servizi istruttoria sono state altresì acquisite le seguenti note,:

  1. MIBAC Soprintendenza per i beni archeologici - nucleo operativo di Verona nota 26 aprile 2013, prot. 5621 - prot. reg.le 192792 del 8 maggio 2013;
  2. MIBAC Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nota 9 maggio 2013, prot. 12738 - prot. reg.le 208397 del 16.05.2013;
  3. Comune di Cavaion Veronese nota prot. 4822 del 27 maggio 2013 - prot. reg.le 225746 del 28 maggio 2013;
  4. MIBAC Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nota prot. 14815 del 27 maggio 2013 - prot. reg.le 228688;
  5. Enel nota 30 maggio 2013 - prot. reg.le 232073 del 31 maggio 2013;
  6. Ministero Sviluppo Economico - Comunicazioni - nota prot. ITV/III/9365/IE del 30 maggio 2013 - prot. reg.le 235645 del 4 giugno 2013;
  7. MIBAC Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nota prot. 15663 del 4 giugno 2013 - prot.. reg.le 236800 del 4 giugno 2013;
  8. ANAS nota prot. CVE- 0020573 - prot. reg.le 237605 del 4 giugno 2013;
  9. ARPAV nota prot. 60814 del 4 giugno 2013 - prot. reg.le 239238 del 5 giugno 2013;
  10. Provincia di Verona nota prot. 0058126 del 7 giugno 2013- prot. reg.le 242819 del 7 giugno 2013.

Le citate note sono allegate alla presente deliberazione come Allegato A1.

In data 27 giugno 2013 si è tenuta la seduta della conferenza di servizi decisoria il cui verbale è allegato alla presente deliberazione (Allegato A2).

In sede di conferenza decisoria sono state acquisite le seguenti note:

-         Comune di Cavaion Veronese nota 10 giugno 2013 - prot. reg.le 244919;

-         Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Nucleo operativo di Verona - con nota prot. 8252 del 17 giugno 2013 - prot. reg.le 268820 del 25 giugno 2013;

-         Segreteria regionale per le Infrastrutture ha riscontrato la richiesta con nota 14 giugno 2013, prot. 254860;

-         Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto - nota prot. ITV/III/10553/15702/RA del 14 giugno 2013 - prot. reg.le 258479 del 18 giugno 2013

-         Provincia di Verona, nota prot. 0064990 del 27 giugno 2013 - prot. reg.le 273694 del 27 giugno 2013 di trasmissione della determinazione 27 giugno 2013, n. 2964;

-         U.C. Valutazione Impatto Ambientale nota 27 giugno 2013, prot. 273506 di trasmissione del parere n. 417 del 26 giugno 2013 espresso dalla Commissione regionale VIA.

Le citate note e pareri sono allegati alla presente deliberazione come Allegato A3.

A conclusione della Conferenza di Servizi del 27 giugno 2013, gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopra citati, hanno espresso il proprio assenso al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

VISTO il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la DGR n. 2204 del 16.09.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 05.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 04.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la DGR n. 453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la DGR 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 7 giugno 2013 (Allegato A), il 27 giugno 2013 (Allegato A2),e dei pareri espressi dagli enti allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

PRESO ATTO che l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete del distributore e quindi l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio deve essere rilasciata a nome di Enel Distribuzione Spa e l'atto autorizzativo deve prevedere la non rimessa in pristino dell'impianto di rete per la connessione nel caso di dismissione dell'impianto di produzione.

delibera

1.         di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare la ditta Tecno PV Service S.r.l. con sede in Via Piovezzano Vecchia 46, 30135 a Pastrengo, Partita IVA 04037830231, in persona del suo amministratore Erik Doss, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 1000.50 kWp in Comune di Cavaion Veronese (VR) e alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica nel Comune di Cavaion Veronese (VR) ai sensi del D. Lgs. 387/2003, come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri espressi dagli enti interessati allegati al presente atto e ai verbali delle conferenze di servizi comprese le prescrizioni ivi riportate, che costituiscono parte integrante;

3.         di autorizzare ENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio della connessione alla rete elettrica di distribuzione specificando che per tale impianto non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;

4.         di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;

5.         di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A, A1, A2, A3;

6.         di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell' art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

7.         di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta Tecno PV Service s.r.l., con sede in Via Piovezzano Vecchia 46, 37010 a Pastrengo (VR);

8.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.         di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

10.     di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

11.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

12.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A, A1, A2, A3, B, i quali sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.

 

Allegati (omissis)

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