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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 18 giugno 2013
Recepimento dell'Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle pubbliche amministrazioni per i propri dipendenti assenti dal servizio per malattia.
Note per la trasparenza:
Recepimento dell’Intesa, adottata il 24/01/2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, che approva il documento di proposta del Ministero della Salute di delibera del CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all’anno 2010 per gli oneri relativi alle visite fiscali disposte dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei dipendenti assenti per malattia. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Il comma 5-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 25 giugno 2008, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera e) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, ponendo i relativi oneri a carico delle aziende sanitarie locali. Il successivo il comma 5-ter del medesimo articolo 71 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al citato comma 5-bis ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori ed ha stabilito che gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.
Successivamente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 207 del 10 giugno 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nella parte in cui ha aggiunto all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, i commi 5-bis e 5-ter, sottraendo di conseguenza le aziende sanitarie locali dall'obbligo di sostenere i suddetti oneri, i quali conseguentemente rimangono a carico delle amministrazioni richiedenti.
L'art. 1, comma 38 della legge n. 10 del 26.02.2011 (mille proroghe 2011) ha previsto che l''importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2010, in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito dal Ministero della Salute alle Regioni sulla base dei criteri individuati, in sede di Comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 (di seguito Comitato LEA), previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.
Il Comitato Lea, ai sensi dell'art. 1, comma 38 della legge n. 10 del 26.02.2011, con atto del 5 dicembre 2012 ha scelto quale criterio per l'attribuzione alle Regioni per l'anno 2010 di tutte le risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia (70 milioni di euro), quello della quota di accesso al FSN per l'anno 2010, subordinandola alla comunicazione formale di approvazione di un provvedimento della Giunta Regionale che disponga:
- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie Aziende Sanitarie Locali, rimborsando le amministrazioni pubbliche richiedenti solo dopo aver coperto i costi delle prestazioni citate non ancora saldati dalle amministrazioni pubbliche;
- di sollevare conseguentemente le predette amministrazioni pubbliche da ogni obbligo di pagamento per l'anno 2010, interrompendo le azioni di riscossione anche coattiva dei crediti attuate, dandone adeguata informazioni alle amministrazioni interessate;
- di procedere nei casi in cui le amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai pagamenti richiesti dalle Asl, ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse.
La condizione sospensiva per l'erogazione del finanziamento da parte del Ministero alle Regioni si è resa necessaria al fine di evitare che il finanziamento non determinasse un doppio pagamento delle medesime prestazioni alle Asl che hanno effettuato gli accertamenti e da una parte garantisse il rimborso alle amministrazioni pubbliche interessate delle spese già sostenute e dall'altra sollevasse le stesse da ogni obbligo di pagamento di spese non ancora versate alle Regioni.
Con l'atto d'Intesa del 24 gennaio 2013, Repertorio atti n. 18/ CSR, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha approvato la proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni Pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia.
Si ritiene, quindi, di dare attuazione a quanto previsto nella citata Intesa assumendo l'impegno di rimborsare le amministrazioni pubbliche che hanno già saldato le fatture emesse dalle Aziende Sanitarie attraverso l'emissione di una nota di credito, dopo aver coperto, se esistenti, i costi delle prestazioni effettuate, ma non ancora saldati da parte delle amministrazioni pubbliche.
Alla luce di queste considerazioni si ritiene, pertanto, di recepire l'Intesa che è contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO l'art. 4 della L.R. 1/1997 successivamente integrato e modificato dalla L.R. 54/2012;
VISTA la Conferenza Permanente Stato-Regioni del 24/01/2013.
delibera
1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle pubbliche amministrazioni per i propri dipendenti assenti dal servizio per malattia, allegato al presente provvedimento (Allegato A)di cui costituisce parte integrante;
2. di impegnarsi:
- ad utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie Aziende Sanitarie Locali, rimborsando le amministrazioni pubbliche richiedenti solo dopo aver coperto i costi delle prestazioni citate non ancora saldati dalle amministrazioni pubbliche;
- a sollevare conseguentemente le predette amministrazioni pubbliche da ogni obbligo di pagamento per l'anno 2010, interrompendo le azioni di riscossione anche coattiva dei crediti attuate, dandone adeguata informazioni alle amministrazioni interessate;
- a procedere nei casi in cui le amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai pagamenti richiesti dalle Asl, ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione;
5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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