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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 25 giugno 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 04 giugno 2013

L. 8 novembre 2012, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"- Modalità di erogazione dell'attività libero professionale intramuraria.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento recepisce i dati sulla ricognizione straordinaria degli spazi e dei volumi di attività libero professionale intramuraria delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto ex art. 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e dispone in materia di spazi per l'esercizio di tale attività.


L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, all'art.2 dispone che le regioni adottino provvedimenti tesi a garantire che le aziende del SSNprovvedano"ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali".

Lo stesso articolo di legge stabilisce, tra l'altro, la predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete.

E' altresì attribuita alle aziende la facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, fino all'attivazione del loro collegamento operativo all'infrastruttura di rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013.

In attuazione delle surrichiamate previsioni normative ed al fine di verificare la possibilità per le aziende del SSR di poter effettivamente ricondurre all'interno delle proprie strutture l'attività libero professionale eventualmente esercitata presso studi privati dei professionisti o presso strutture esterne, i competenti uffici regionali hanno effettuato la ricognizione straordinaria di cui al citato articolo 2 del D.L. 158/2012. In particolare, i dati forniti hanno evidenziato che l'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero viene totalmente erogata presso strutture di proprietà delle Aziende ULSS ed Ospedaliere, e che, invece, alla data del 31 dicembre 2012, undici aziende autorizzavano ancora alcuni professionisti a svolgere l'attività libero professionale ambulatoriale presso studi privati ovvero presso strutture sanitarie private non accreditate, in quanto gli spazi di proprietà dedicati all'attività libero professionale intramuraria non erano adeguati per dimensioni ed attrezzature disponibili.

Ciò premesso, non si ravvisa la necessità di adottare un programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale, in via residuale, presso studi professionali privati collegati in rete, atteso l'esiguo numero dei dirigenti interessati ed alla luce del programma di interventi di adeguamento delle strutture ed acquisto delle apparecchiature destinate all'attività libero professionale intramuraria aziendale, autorizzato con D.G.R. n. 2345 del 14/01/2001, in applicazione di quanto disposto dall'art 1 del D.Lgs. 28.07.2000 n. 254 (che, come da documentazione agli atti della competente Direzione Regionale, risulta in larga misura concluso).

Tuttavia, alcune aziende hanno evidenziato l'attuale impossibilità di disporre il rientro dell'attività residuale in strutture di proprietà entro il 30 aprile 2013, stante il permanere delle problematiche di carattere organizzativo sopra indicate, che, peraltro, dovrebbero essere risolte in tempi abbastanza brevi e, comunque, entro il 31 dicembre del corrente anno.

Appare opportuno evidenziare come le problematiche esistenti nelle predette aziende siano in realtà comuni alla generalità degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ciò ha indotto le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2013 ad approvare lo schema tipo di convenzione per la sperimentazione dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti, subordinatamente all'impegno dello Stato di differire i termini di applicazione degli adempimenti riferiti alla realizzazione della struttura di rete, di almeno sei mesi.

Si propone pertanto di consentire alle aziende non ancora dotate di idonei spazi in proprietà, di autorizzare, non oltre il termine del 31 dicembre 2013,la temporanea continuazione, da parte dei dirigenti medici e sanitari dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali e strutture private non accreditate, già autorizzati, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1, comma 4 della novellata Legge 3 agosto 2007, n. 120 prevede, sulla base della ricognizione straordinaria degli spazi disponibili, che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possano autorizzare le aziende sanitarie, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime.

Al riguardo sono pervenutele richieste dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Azienda ULSS 9 di Treviso, agli atti della competente Direzione Regionale, con le quali le citate Aziende evidenziano la necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'attività libero professionale con l'utilizzo di spazi ambulatoriali esterni acquisiti con specifici contratti/accordi. Nel ritenere le richieste adeguatamente motivate, si propone di autorizzare le predette aziende a disporre la prosecuzione dell'utilizzo dei suddetti spazi per gli anni 2013 e 2014, ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, ed impegnando le stesse Aziende alla predisposizione di un progressivo piano di rientro dell'attività residuale presso strutture di proprietà entro il termine del 31 Dicembre 2014.

Ferme restando le temporanee eccezioni di cui sopra, l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e sanitari del SSR dovrà essere esercitata esclusivamente all'interno delle strutture delle aziende ULSS ed ospedaliere.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

-        VISTO il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con L.8 novembre 2012, n. 189;

-        VISTO l'articolo 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n.135;

-        VISTA l'art. 22-bis, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248;

-        VISTO l'articolo 1 del D.Lgs. 28.07.2000 n. 254;

-        VISTA la D.G.R. n. 2345 del 14/01/2001;

-        VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 13 marzo 2013 (Rep.Atti n. 60/CSR);

-        SENTITE le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità;

-        SENTITE le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

delibera

1.     di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di stabilire, con le eccezioni previste ai successivi punti 3 e 4, che l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e sanitari del SSR sia esercitata esclusivamente all'interno delle strutture delle aziende ULSS ed ospedaliere;

3.     di consentire alle aziende sanitarie non ancora dotate di idonei spazi in proprietà di autorizzare, non oltre il termine del 31 dicembre 2013,la temporanea continuazione, da parte dei dirigenti medici e sanitari dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali e strutture private non accreditate, già autorizzati, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

4.      di autorizzare l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Azienda ULSS 9 di Treviso alla prosecuzione per gli anni 2013 e 2014 dell'utilizzo di spazi ambulatoriali esterni acquisiti tramite contratti/accordi con strutture private non accreditate per lo svolgimento da parte dei dirigenti medici e sanitari dipendenti dell'attività libero professionale intramuraria;

5.     di stabilire che l'attività di cui al precedente punto 4 sia esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti;

6.     di impegnare l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Azienda ULSS 9 di Treviso a predisporre un progressivo piano di rientro dell'attività libero professionale residuale presso strutture di proprietà entro il termine del 31 dicembre 2014;

7.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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