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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 11 giugno 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 693 del 14 maggio 2013

Determinazione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV).

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene determinata della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS IOV e viene inoltre previsto il termine temporale per la procedura di valutazione di competenza della Giunta Regionale, incaricando la Segreteria regionale per la Sanità di operare il necessario raccordo.


L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'impegno dell'Amministrazione regionale a garanzia della qualità dei servizi offerti ai cittadini e dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario regionale è stato ancora una volta ribadito dalla L. R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

La necessità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione in condizioni di efficienza ed appropriatezza è stata ripetutamente ribadita da norme promananti da fonti normative di differente livello, tra esse vanno citate l'articolo 1, c. 1, dell'Intesa sul Patto per la Salute 2010-2012, sottoscritta tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3/12/2009 ed il D.-L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 3-bis, comma 5, del D. Lgs 502/1992 prevede inoltre che le Regioni determinino preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei Direttori Generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

La DGR 3140 del 14 dicembre 2010 ha determinato gli obiettivi delle Aziende ULSS del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e, conseguentemente, della Direzione Strategica delle singole Aziende e dei Direttori Generali per gli anni 2011 e 2012, rinviando ad eventuali ulteriori provvedimenti l'inserimento di modifiche ed integrazioni per ricalibrare tali obiettivi in base ai risultati nel frattempo raggiunti dalle varie Aziende ed Istituti del SSR.

La citata L.R. 23/2012, oltre ad approvare il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 (PSSR), ha operato alcune importanti modifiche alla L.R. 14 settembre 1994, n. 56, ed in particolare all'articolo 13 di quest'ultima, inserendo la previsione che il Presidente della Regione possa risolvere il contratto del Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR nei casi previsti dalle disposizioni contenute nel medesimo art. 13.

Lo stesso art. 13 della L.R. 56/1994, come risultante dopo l'importante novellazione introdotta dalla L.R. 13/2012, prevede, al comma 8 quinquies, che "I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita".

Tale valutazione annuale (comma 8 sexies e 8 septies del citato art. 13) fa riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della Giunta Regionale), al rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione Consiliare) e alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS (di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci), qualora costituita ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 56/1994).

Come disposto dall'art. 5 del Contratto di prestazione d'opera del Direttore Generale di Azienda Sanitaria - Allegato A alla DGR 2792 del 24 dicembre 2012, i Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'AOUI Verona e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto non sono soggetti alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci.

Il procedimento disegnato dalla citata L.R. 56/1994 si inquadra nell'esigenza di governare in modo sempre più preciso l'impiego di risorse quantitativamente rilevanti in rapporto al soddisfacimento di bisogni sempre più complessi quali quelli sanitari comporta ad attribuire un'importanza fondamentale alla tematica della misurazione e valutazione delle performance del SSR e degli Enti che lo costituiscono, in un'ottica di valutazione del sistema, ovvero di misurazione dei risultati prodotti da un sistema integrato in un assetto organizzativo con modalità di azione diversificate, attraverso adeguati strumenti di monitoraggio.

In una prospettiva di policy analisys, nella quale gli strumenti di misurazione delle performance sono finalizzati alla definizione di valutazioni di impatto delle politiche pubbliche e di politiche di riduzione della spesa, assume rilevanza la capacità di realizzare un quadro di riferimento in grado di valutare per un verso il livello di omogeneità dei risultati prodotti nel territorio di riferimento e per un altro verso la capacità complessiva del sistema di dare adeguata risposta ai bisogni emergenti.

La garanzia dei livelli LEA nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di mantenere elevato il livello qualitativo delle prestazioni e di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del SSR, costituisce uno dei principi sulle quali si è basata la definizione - precedente all'approvazione della L.R. 23/2012 - degli obiettivi per gli anni 2011 e 2012 fissati, come già detto, dalla DGR 3140/2010 ed integrati, per l'anno 2012, dalla DGR 2369 del 29 dicembre 2011.

L'art. 13, comma 8 octies, della L.R. 56/1994, novellato dalla citata L.R. 23/2012, dispone che "La pesatura delle valutazioni viene fissata con provvedimento della Giunta regionale in modo tale che sia garantito un sostanziale equilibrio tra i vari soggetti".

Al fine di adempiere alle disposizioni di tale norma, si ritiene opportuno fissare come segue una pesatura delle valutazioni tra i tre soggetti coinvolti:

a)   garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 75%;

b)   rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 5%;

c)   qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%;

Non essendo, come sopra evidenziato, i Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'AOUI Verona e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto soggetti alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni viene così definita:

a)   garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;

b)   rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%;

Ognuno dei tre soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS IOV opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale, con successiva DGR verranno individuati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS IOV ed i criteri di valutazione degli stessi, avendo particolare riferimento ai contenuti dell'Allegato A "Contratto di prestazione d'opera del Direttore Generale di Azienda Sanitaria" alla DGR 2792/2012 "Approvazione dello schema di contratto di prestazione d'opera dei Direttori generali delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, Aziende Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto periodo 2013-2015", e specificamente a quanto previsto nell'art. 4, c. 1, del citato Allegato A:

•    rispetto di linee guida ed indirizzi regionali in materia di controllo e di programmazione dell'organizzazione degli uffici, anche ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 56/94;

•   osservanza delle direttive regionali sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate - comprese quelle sull'uso dei mezzi aziendali e sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni - e dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

•   conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi che saranno fissati con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

•   rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico - finanziario aziendale;

•   rispetto della normativa nazionale e regionale, oltre alle direttive del Direttore Generale per la Sanità, relative alle gestione delle liste di attesa finalizzate al miglioramento dei servizi sanitari verso il cittadino;

•   rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (art. 3, comma 8 dell'Intesa del 23.3.2005).

Va rilevato, inoltre, che la necessità di avere a disposizione, al fine di procedere in modo completo ed integrato alle valutazioni de qua, i dati finali dell'esercizio precedente, porta a ritenere congruo la determinazione del termine del 31 maggio per le procedure di valutazione di competenza della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs 502/1992;

VISTO il D.-L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

PRESO ATTO dell'Intesa sul Patto per la Salute 2010-2012, sottoscritta tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009;

VISTE le proprie deliberazioni n. 3140 del 14 dicembre 2010, n. 2369 del 29 dicembre 2011 e n. 2792 del 24 dicembre 2012;

delibera

1.   di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di prevedere che la procedura di valutazione annuale di cui all'oggetto, in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale, venga effettuata entro il 31 maggio di ogni anno per l'annualità precedente;

3.   di disporre, in adempimento delle previsioni del comma 8 octies dell'art. 13 della L.R. 56/1994, come novellata dalla L.R. 23/2012, che la pesatura annuale delle valutazioni tra i soggetti coinvolti nel modo seguente:

a)    garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 75%;

b)    rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 5%;

c)    qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%;

4.   non essendo i Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'AOUI Verona e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto soggetti alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni viene così definita:

a)    garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;

b)    rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%;

5.   per quanto riguarda, in particolare, la procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale, si dispone che con successive DGR verranno individuati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS IOV ed i criteri di valutazione degli stessi, avendo particolare riferimento ai contenuti dell'Allegato A "Contratto di prestazione d'opera del Direttore Generale di Azienda Sanitaria" alla DGR 2792/2012, e specificamente a quanto previsto nell'art. 4, c. 1, del citato Allegato A:

-     rispetto di linee guida ed indirizzi regionali in materia di controllo e di programmazione dell'organizzazione degli uffici, anche ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 56/94;

-     osservanza delle direttive regionali sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate - comprese quelle sull'uso dei mezzi aziendali e sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni - e dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

-     conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi che saranno fissati con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

-     rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico - finanziario aziendale;

-     rispetto della normativa nazionale e regionale, oltre alle direttive del Direttore Generale per la Sanità, relative alle gestione delle liste di attesa finalizzate al miglioramento dei servizi sanitari verso il cittadino;

-     rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (art. 3, comma 8 dell'Intesa del 23.3.2005);

6.   di dare incarico alla Segreteria regionale per la Sanità di realizzare il necessario raccordo nella fase di raccolta delle valutazioni di cui all'oggetto e dell'adozione di ogni atto finalizzato alla migliore realizzazione delle attività previste nella presente deliberazione;

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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