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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 31 maggio 2013


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 14 maggio 2013

Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19. Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo Regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA: attivazione di operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. Deliberazione della Giunta regionale n. 29/CR del 16 aprile 2013.

Note per la trasparenza: Con questo provvedimento si approvano le modalità operative per l'attivazione di operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggi delle PMI venete utilizzando parte del Fondo regionale di garanzia gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, ha previsto all'articolo 2, comma 1, tra gli interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

Con Deliberazione n. 4333 del 30 dicembre 2005, la Giunta Regionale ha costituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, Intermediario Finanziario vigilato iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), in considerazione del ruolo svolto nel sostegno alla richiesta di supporto finanziario proveniente dal mondo produttivo veneto, nonché sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di analoghe iniziative, un Fondo di controgaranzia in favore dei Consorzi Fidi costituiti fra piccole e medie imprese. Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010 è stata incrementata la dotazione del Fondo, portandola a complessivi Euro 36.669.175,56.

Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo di cui trattasi, prevedendo l'intervento diretto della finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA per il rilascio di garanzie personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su portafogli "tranched cover", questi ultimi resi operativi con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145 dell'11 febbraio 2013.

Sulla base dell'esperienza maturata, e stante il perdurare dalla situazione di recessione determinata dalla crisi economica e finanziaria, con il presente provvedimento si intende estendere ulteriormente l'operatività del Fondo Regionale di Garanzia prevedendo operazioni di Riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, alle PMI, a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento erogate dal sistema bancario:

1) Linea A - Sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito;

2) Linea B - Sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;

3) Linea C - Sostegno al circolante.

L'intervento del Fondo regionale di garanzia si esplica in forma di rassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse alle PMI dai Confidi, con un cap pari al 5% , per le linee A e B, e del 6% ovvero 2%, secondo quanto specificato nelle Disposizioni Operative di cui sotto, per la linea C, della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Confidi che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta. La singola garanzia rilasciata dal Confidi sarà pari al 50% dell'operazione bancaria relativa.

Le risorse a disposizione, quota parte del Fondo Regionale di garanzia, sono pari a 16 milioni d Euro, che permetteranno di attivare circa 750 milioni di finanziamenti.

L'importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per ciascuna linea è pari ad Euro 300.000,00; l'importo massimo per impresa, nel caso di utilizzazione di più linee, è pari ad Euro 400.000,00.

I benefici in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo in favore delle PMI venete consistono, sostanzialmente, in un più facile accesso al credito.

Le procedure sono improntate alla massima celerità, anche grazie all'attività di verifica dei requisiti di ammissibilità delle operazioni in capo ai Confidi.

Le Disposizioni Operative, Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, predisposte anche grazie al contributo di Veneto Sviluppo SpA e del sistema dei Confidi e bancario, individuano i soggetti, evidenziano ruoli e funzioni, regolano l'accesso e la gestione della strumentazione individuata con la presente Deliberazione. L'Allegato B al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, approva lo schema di convenzione fra Regione del Veneto, Veneto Sviluppo SpA ed i Confidi per la attivazione della strumentazione di cui trattasi.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19, la Terza Commissione consiliare nella seduta dell'8 maggio 2013, ha espresso parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Deliberazione della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145 dell'11 febbraio 2013;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 29 del 16 aprile 2013;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare in data 8 maggio 2013;

delibera

1.    di approvare, per quanto specificato nelle premesse, qui integralmente richiamate, ulteriori modalità di utilizzo del Fondo Regionale di Garanzia, istituito con DGR n. 4333 del 30 dicembre 2005, in attuazione della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19, prevedendo operazioni di Riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni ed integrazioni, alle PMI, a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento erogate dal sistema bancario:

a) Linea A - Sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito;

b) Linea B - Sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;

c) Linea C - Sostegno al circolante.

L'intervento del Fondo regionale di garanzia si esplica in forma di rassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse alle PMI dai Confidi, con un cap pari al 5% , per le linee A e B, e del 6% ovvero 2%, secondo quanto specificato nelle Disposizioni Operative di cui al punto 2 del deliberato, per la linea C, della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Confidi che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio. La singola garanzia rilasciata dal Confidi sarà pari al 50% dell'operazione bancaria relativa;

2.    di approvare le Disposizioni Operative, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individuano i soggetti, evidenziano ruoli e funzioni, regolano l'accesso e la gestione della strumentazione individuata al punto 1del deliberato;

3.    di approvare lo schema di convenzione, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto, Veneto Sviluppo SpA ed i Confidi;

4.    di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato alla sottoscrizione della convenzione;

5.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovo impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

6.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

714_AllegatoA_249936.pdf
714_AllegatoB_249936.pdf

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