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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 28 maggio 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 07 maggio 2013

PETRA S.r.l. (Ex Prospero Ermes) - Progetto di ampliamento 2009 della cava di ghiaia denominata "Casetta" in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione (D.Lgs. 4/2008 e art. 24 della L.R. 10/1999, DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento della cava e approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di cava.

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento della cava di ghiaia denominata "Casetta" in Comune di Sommacampagna (VR).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 29/07/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Prospero Ermes con sede legale in Strada Monzambano, 73 - 46040 Ponti sul Mincio (MN) (P.IVA: 00153500202), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 435042/45/07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Con nota del 21/08/2009, prot. n. 463540/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'U.C. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della relazione per la Valutazione d'Incidenza ambientale - Screening, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota del 17/09/2009, prot. n. 507779/45.07 E. 410.01.1 del 18/09/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/119 del 14/09/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Le valutazioni e le conclusioni contenute nel citato parere, sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

All'autorizzazione per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Casetta", concessa con D.G.R. n. 6 del 22/01/2008 alla ditta Prospero Ermes - e già autorizzata con Decreto dell'Ingegnere capo del Distretto Minerario di Padova in data 27/07/1998 - subentrava, facendo propri tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la società PETRA S.r.l. (C.F. e P.IVA : 02248730208) con sede legale in via G. Gentile n. 16/A, Goito (Mantova), giusto Decreto n. 209 del 26/11/2009 e n. 97 del 02/08/2010 del Dirigente regionale della Direzione Geologia ed Attività estrattive.

Con nota del 12/02/11, acquisita al n. 106272/63.01.07 del 03/03/11, il soggetto proponente ha dato comunicazione dell'avvenuta variazione e fornito la relativa documentazione amministrativa.

Verificata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa VIA la completezza della documentazione presentata, la società PETRA S.r.l. ha provveduto a pubblicare, in data 11/05/2011, sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto di ampliamento. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto in data 26/05/2011, presso la Sala Consiliare del Comune di Sommacampagna (VR).

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 398 del 27/02/2013, Allegato A, del presente provvedimento.

In data 23/03/2012 il gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA, incaricato dell'esame del progetto, ha ritenuto necessario, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, effettuare un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolta una riunione tecnica in data 19/06/2012.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 398 del 27/02/2013, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 27/02/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione ed autorizzazione del progetto specificato in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 398 del 27/02/2013, Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la DGR. n. 2734 del 29/07/1997;

VISTA la D.G.R. n. 6 del 22/1/2008;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 27/02/2013;

VISTO il parere n. 398 del 27/02/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1.    di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 398 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2013, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto di ampliamento 2009 della cava di ghiaia "Casetta", in Comune Sommacampagna (VR), presentato dalla società PETRA S.r.l. (C.F. e P. IVA. n. 02248730208) con sede legale in Goito (MN), Via G. Gentile n. 16/a;

2.    di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di cui in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 398 del 27/02/13, fatto proprio ed Allegato A del presente provvedimento;

3.    di approvare ed autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2004 e ss.mm.ii., l'intervento di cui in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni e statuizioni contenute nel sopracitato parere n. 398 del 27/02/13, in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 31 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4.    di stabilire, anche ai fini della semplificazione amministrativa, che il presente provvedimento, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 6 del 22/01/2008, dando atto che il progetto come autorizzato ricomprende l'ambito della stessa;

5.    di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

6.    di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per tutta la durata del progetto, ovvero dodici anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento. Alla scadenza dell'autorizzazione e qualora le opere di coltivazione e di recupero ambientale, previste dal progetto, non siano ancora terminate la società proponente potrà richiedere il rinnovo del titolo ai fini del completamento dei lavori;

7.    di stabilire inoltre che il soggetto proponente non possa dar luogo all'avvio dei lavori di coltivazione prima di aver stipulato le previste convenzioni, di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982 e secondo le direttive di cui alla DGR. n. 2734 del 29/07/1997, o in mancanza, dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione;

8.    di approvare le risultanze dello studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto riportato nel Relazione di istruttoria tecnica n. 2009/73 del 09/06/2009, della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, subordinatamente alle prescrizioni indicate e compatibilmente con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività estrattiva;

9.    di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

10. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

11. di trasmettere la presente deliberazione alla società PETRA S.r.l. (C.F. e P.IVA n. 02248730208 del Reg. Imp. di MN) con sede legale in via G. Gentile n. 16/A, Goito (MN) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, all'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

13. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

(seguono allegati)

648_AllegatoA_249674.pdf

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