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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 09 aprile 2013


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 405 del 25 marzo 2013

Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento costituisce un gruppo di lavoro, composto da tecnici ed esperti, per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale, tenuto conto delle modifiche normative intervenute a livello comunitario e nazionale che comportano la necessità di uniformare ed aggiornare le vigenti disposizioni comunali.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti e l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

I regolamenti di polizia rurale trovano fondamento nell'art. 110 del RD 12 febbraio 1911, n. 297, "Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", successivamente abrogato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali".

In base alla norma sopra richiamata i regolamenti di polizia rurale dovevano disciplinare - in ambito comunale - la gestione dei pascoli e della pastorizia, la prevenzione dei furti campestri, il controllo dei passaggi nelle proprietà private, la gestione delle acque consortili e pubbliche, azioni per il contenimento della diffusione di insetti, animali e piante nocivi all'agricoltura, la manutenzione della viabilità vicinale e comunale, nonché quant'altro attinente alla polizia rurale non regolamentato da altre fonti normative.

Nel corso dell'ultimo secolo i comuni hanno utilizzato il regolamento di polizia rurale per disciplinare altresì:

-    le modalità per la corretta conduzione agronomica dei fondi, per l'utilizzazione delle terre incolte e dei relitti rurali;
-    i criteri per la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela delle proprietà;
-    la profilassi e l'igiene degli allevamenti, anche di carattere familiare o amatoriale;
-    la gestione degli effluenti zootecnici, dei reflui oleari e dei sottoprodotti della vinificazione;
-    la salvaguardia e il mantenimento delle fasce di rispetto, dei corridoi ecologici e delle aree naturali;
-    la prevenzione degli incendi boschivi e campestri;
-    la tutela del suolo, dell'acqua e dell'aria;
-    la salvaguardia del paesaggio e la gestione di siepi e boschetti;
-    l'edificazione ad uso abitativo e agricolo produttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2135 del c.c.;
-    l'esercizio delle attività di raccolta dei prodotti spontanei nonché delle attività venatorie e della pesca;
-    gli usi civici, le consuetudini e gli usi locali.

Deve al riguardo essere evidenziato come, soprattutto negli ultimi anni, la politica comunitaria è intervenuta in modo assai rilevante nel disciplinare le materie oggetto dei regolamenti di polizia rurale. Ci si riferisce, in modo particolare, agli ambiti interessati dalle politiche agricole strutturali e di mercato, al benessere degli animali, alle direttive per la tutela delle acque, dell'aria e del suolo, all'ambiente, alla sicurezza alimentare, ecc.

Tale disciplina comunitaria, peraltro, è stata oggetto di recepimento in ambito nazionale e regionale con appositi provvedimenti; in proposito, a solo titolo esemplificativo, si richiamano il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e il successivo DM n. 10346 del 13 maggio 2011, in materia di "Condizionalità" in agricoltura.

In ambito regionale, sempre a solo titolo esemplificativo, necessita ricordare la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), la DGR del 7 agosto 2006, n. 2495 e s.m.i. "Recepimento regionale del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto", la DGR n. 3178/2004 e s.m.i. sull'edificabilità nelle zone agricole, la DGR dell' 8 agosto 2008, n. 2214 sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e gli scarichi dei frantoi oleari, la DGR del 17 luglio 2012, n. 1379 sugli indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

Di conseguenza, considerato l'elevato numero di disposizioni chiamate a disciplinare i settori in argomento e la complessità delle materie d'intervento - delle quali la regolamentazione degli enti costituisce attuazione specifica per l'ambito territoriale di riferimento con i connessi poteri di polizia amministrativa locale e giudiziaria - nonché la immediata riferibilità della stessa alla sovraordinata normativa comunitaria, nazionale e regionale, risulta opportuno predisporre delle linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di polizia rurale, avvalendosi delle esperienze e professionalità necessarie.

All'attualità, il riferimento normativo per la stesura e l'approvazione dei regolamenti comunali risulta il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che ha a sua volta abrogato la legge n. 142/1990, nonché l'art. 4 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce ai regolamenti degli Enti Locali la funzione di disciplinare, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione degli enti medesimi.

Tutto ciò premesso, al fine di definire l'adozione di linee guida regionali per la predisposizione e/o l'aggiornamento dei regolamenti di polizia rurale, si propone alla Giunta regionale di costituire un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti, secondo la composizione di seguito illustrata:

a)      il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b)      il Dirigente regionale della Unità di Progetto Sicurezza urbana e Polizia locale, o un suo delegato;

c)      il Dirigente regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, o un suo delegato;

d)      il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;

e)      il Dirigente regionale della Direzione Difesa del suolo, o un suo delegato;

f)       il Dirigente regionale della Unità complessa sanità animale e igiene alimentare, o un suo delegato;

g)      il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca, o un suo delegato;

h)      un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);

i)        un rappresentante del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;

j)        tre rappresentanti dei comuni del Veneto, individuati dall'Associazione Regionale Comuni del Veneto;

k)      un rappresentante dell'Unioncamere del Veneto.

Possono partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro, per presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Presidente, i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e delegati di altri Enti che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Svolgerà la funzione di segretario il responsabile dell'Ufficio PO Tutela e sviluppo del territorio rurale della Direzione regionale Agroambiente.

Si precisa, che l'attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva n. 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il REGOLAMENTO (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; tale regolamento ribadisce il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto;

VISTO la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Novellazione dell'articolo 117 della Costituzione";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 4;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", artt. 7 e 7 bis;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n.12 " Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e s.m.i., "Recepimento regionale del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto",

VISTA la DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e s.m.i "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la DGR8 agosto 2008, n. 2214 "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

VISTA la DGR del 17 luglio 2012, n. 1379 "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari";

VISTA la DGR n. 2462/2011, di recepimento del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., in materia di Condizionalità per l'anno 2012.

delibera

1.       di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di istituire un Gruppo di lavoro, composto da tecnici ed esperti, per la definizione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di polizia rurale nei Comuni della Regione Veneto, avente la seguente composizione:

a)    il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b)    il Dirigente regionale della Unità di Progetto Sicurezza urbana e Polizia locale, o un suo delegato;

c)    il Dirigente regionale della Unità di Progetto Foreste e Parchi, o un suo delegato;

d)    il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, o un suo delegato;

e)    il Dirigente regionale della Direzione Difesa del suolo, o un suo delegato;

f)     il Dirigente regionale della Unità complessa sanità animale e igiene alimentare, o un suo delegato;

g)    il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca, o un suo delegato;

h)    un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);

i)      un rappresentante del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova;

j)      tre rappresentanti dei comuni del Veneto, individuati dall'Associazione Regionale Comuni del Veneto;

k)    un rappresentante dell'Unioncamere del Veneto;

3.       di dare atto che possono partecipare alle attività del Gruppo di lavoro, su invito del Presidente, i dirigenti di Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni professionali e delegati di altri Enti che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare;

4.       di prevedere che il Gruppo di lavoro concluda la definitiva formalizzazione delle Linee guida per la predisposizione dei Regolamenti di Polizia Rurale, entro il 31 dicembre 2013;

5.       di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento, anche per quanto attiene l'eventuale proroga dei termini per la conclusione delle attività;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.       di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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