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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 26 marzo 2013


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 12 marzo 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione delle modifiche proposte con Deliberazioni dell'11 settembre 2012, n. 91/CR e del 25 settembre 2012, n. 99/CR.

Note per la trasparenza:

Si dispone l'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 proposte con Deliberazioni dell'11 settembre 2012, n. 91/CR e del 25 settembre 2012, n. 99/CR.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.

Peraltro, con intesa sancita presso la Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2012, è stata approvata la modifica del Piano Strategico Nazionale contenente il potenziamento della dotazione finanziaria dei Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni Emilia Romagna e Abruzzo a titolo di solidarietà derivante dai recenti eventi sismici, applicando un prelievo del 4% della quota FEASR sull'annualità 2013 del Piano finanziario dei PSR delle altre Regioni e Provincie autonome, con esclusione della Regione Lombardia anch'essa colpita dal sisma.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota n. 16811 del 31 luglio 2012, ha comunicato le procedure e le tempistiche concordate con la Commissione europea per la modifica dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il prelievo del 4%, che deve essere applicato sull'importo delle risorse ordinarie del FEASR relative all'annualità 2013, per la Regione del Veneto corrisponde a 3.810.000,00 euro. Conseguentemente vengono ridotte anche le quote di cofinanziamento nazionale e regionale, per un importo rispettivamente pari a 3.394.364,00 e 1.454.727,00 euro.

Considerata la scadenza del 15 settembre 2012 entro la quale le proposte di modifica dovevano essere sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del PSR e quindi notificate alla Commissione europea, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 91/CR dell'11 settembre 2012, ha approvato la proposta di modifica al Piano Finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Tale proposta, formulata in considerazione della ricognizione effettuata sullo stato degli impegni e della spesa, e sulle previsioni di impegno e spesa sino a fine programmazione, ha riguardato modifiche finanziarie alle dotazioni per misura e per asse del PSR e le conseguenti nuove tabelle finanziarie 6.1, 6.2 e 7 del Programma.

In particolare, con l'approvazione dell'Allegato A alla citata Deliberazione n. 91/CR dell'11 settembre 2012,è stata proposta la riduzione delle risorse stanziate per la misura 215 Benessere animale in zootecnia biologica per un importo di 1.500.000 euro, in quanto le domande pervenute a seguito dell'ultimo bando di apertura termini (DGR n. 2470/2011) prevedono una utilizzazione delle risorse inferiore a quella programmata; per la stessa ragione sono state decurtate per un importo di 200.000 euro le risorse della misura 225 Pagamenti silvoambientali. Oltre a ciò, per raggiungere l'ammontare della quota FEASR da ridurre sono state rimodulate le risorse della misura 511 Assistenza tecnica (-2.000.000 euro) e la misura 214 Pagamenti agroambientali (-4.959.091 euro), in parte compensata dall'aumento delle risorse Health Check, in quanto la proiezione della spesa nei prossimi anni, tenuto in conto quanto sarà potenzialmente concesso con l'ultimo bando di apertura termini (DGR n. 2470/2011), rileva la presenza di possibili risorse inutilizzate.

Inoltre, è stata modificata la composizione delle risorse Health Check e Recovery Package, concentrando nella misura 214 Pagamenti agroambientali le risorse non utilizzate nella misura 222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli e nella misura 221 Primo imboschimento terreni agricoli, nonché riportando alla dotazione iniziale la quota FEASR derivante dal Recovery Package, in quanto l'articolo 69, comma 5b del regolamento (CE) n. 1698/2005, impone una penalità per la maggiore spesa quando questa sia riferita a interventi sulla "banda larga".

In seguito, sono emerse ulteriori necessità di modifica del PSR, al fine di adeguare lo strumento programmatorio regionale all'entrata in vigore di nuove norme e renderlo coerente con gli aiuti erogati dalla OCM vitivinicola.

In particolare, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota n. 16854 del 31 luglio 2012, ha trasmesso alla Regione la Decisione della Commissione europea che approva il regime di Aiuto di Stato SA.34625 (2012/N) Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti del settore forestale". A tale riguardo, risulta opportuno provvedere ad inserire gli estremi di tale regime di aiuto di stato all'interno della relativa scheda di misura del PSR 2007-2013, sostituendo l'attuale riferimento al regime "de minimis" che crea problemi di gestione e controllo degli aiuti ai potenziali beneficiari della misura.

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 149 del regolamento CE n. 73/2009, a partire dal 1° gennaio 2012, sul territorio italiano è entrato in vigore lo standard 5.2 delle Buone Condizioni Agronomico Ambientali (BCAA) della condizionalità che dispone l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011.

Nello specifico, gli impegni di quelle azioni delle misure 214/a Pagamenti agroambientali - Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti e 216 Sostegno agli investimenti non produttivi relativi al finanziamento, rispettivamente, del mantenimento o dell'introduzione delle fasce tampone, sono stati oggetto di modifica in relazione al nuovo standard di condizionalità 5.2.

In particolare, posto che per fascia tampone si intende "una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri", con riferimento alla misura 216 ed alla suddetta fascia di 5 metri dal ciglio di sponda, l'impegno di impiantare fasce tampone non può essere remunerato lungo i corsi d'acqua dove vige lo standard 5.2. Invece, le parti di fasce tampone che eccedono l'obbligo dei 5 m possono essere oggetto di finanziamento.

Pertanto, per le domande di aiuto presentate a partire dal 1 gennaio 2012, relativamente alla misura 216, al fine di evitare il finanziamento di impegni sanciti nello Standard 5.2, si ammetterà a pagamento la superficie investita a fasce tampone decurtata della porzione di superficie soggetta all'obbligo di condizionalità di nuova introduzione.

Resta ferma la possibilità di finanziare, attraverso la misura 214/a, qualsiasi azione di gestione e/o mantenimento delle fasce tampone.

L'adeguamento al nuovo standard di condizionalità 5.2. era già stato inserito come clausola nei bandi adottati dalla Regione del Veneto di cui alla DGR n. 376/2011 e 2470/2011. Tuttavia, i servizi della Commissione europea in seguito all'analisi della proposta di modifica del PSR 2007-2013 trasmessa dall'Autorità di Gestione via SFC il 12 ottobre 2012, con nota Ares (2012) 1465006 del 10/12/2012, hanno richiesto di apportare ulteriori modifiche al testo del Programma, in modo da porre nella massima evidenza la norma citata. A tale proposito, si è resa necessaria quindi la modifica della misura 214/a Pagamenti agroambientali - Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti, della misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi e del capitolo 10.2. Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006.

Infine, il PSR Veneto ha definito, nella proposta di demarcazione con il regime di sostegno previsto nell'ambito dell'OCM vitivinicola presentata nel corso dell'anno 2010, le operazioni per le quali non è previsto il contributo del Fondo FEASR adottando il criterio basato sulla tipologia dell'operazione quale elemento di demarcazione tra investimenti ammissibili.

Le mutate condizioni economiche e le emergenze ambientali verificatesi nel corso di questi ultimi anni, rendono opportuno un aggiornamento degli interventi ammissibili nel PSR e, di conseguenza, lo spostamento nell'ambito delle misure finanziabili dall'OCM di talune operazioni.

In particolare la mutata tipologia di misure attivate dal Programma di sostegno al settore vitivinicolo nazionale e la conseguente accresciuta disponibilità delle risorse recate dalla misura "investimenti", rendono opportune limitate integrazioni alle operazioni già finanziabili in questo ambito. In tal senso, vista anche l'indicazione dei Servizi della Commissione che hanno approvato il nuovo piano finanziario del PSR 2007-2013, precisando che i fondi destinati all'Asse 1 "Competitività" debbano essere principalmente orientati ad operazioni di carattere "ambientale" e vista inoltre la successiva richiesta da parte della Commissione di definire con maggior dettaglio i criteri di demarcazione fra gli interventi finanziabili nell'ambito del PSR e dell'OCM, di cui alla nota sopraccitata del 12 ottobre 2012, si è ritenuto di inserire nella lista delle operazioni ammissibili al sostegno previsto dell'OCM vitivinicolo le attrezzature specialistiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari (serbatoi, vinificatori, autoclavi etc.) e le spese per l'allestimento di punti vendita aziendali.

Al sostegno delle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli del PSR vengono pertanto mantenute tutte le operazioni identificabili come "nuove sfide" cioè quelle volte alla riduzione degli impatti ambientali principalmente connessi alla fase di produzione e quelle di carattere strutturale, visto anche il ridotto margine temporale concesso per l'utilizzo dei fondi FEAGA.

Per i motivi citati, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 99/CR del 25 settembre 2012,ha proposto le modifiche al PSR 2007-2013 relative alla misura 111 Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, alla misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, alla misura 214/a Pagamenti agroambientali - Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti, alla misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi ed al capitolo 10.2. Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006,.

Parallelamente alla procedura di acquisizione dei pareri previsti da parte della Quarta commissione consigliare, in data 27 settembre 2012 sono state approvate da parte del Comitato di Sorveglianza le proposte di modifica al Programma sopra illustrate.

La Quarta Commissione consigliare, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, si è espressa favorevolmente con pareri n. 286 e n. 293 del 9 ottobre 2012, senza proporre modifiche al testo delle proposte di cui rispettivamente alla Deliberazione n. 91/CR dell'11 settembre 2012 e alla Deliberazione n. 99/CR del 25 settembre 2012.

Con nota del 13 dicembre 2012, l'Autorità di Gestione ha trasmesso formalmente la nuova versione del PSR 2007-2013, che tiene conto delle osservazioni sollevate dai Servizi della Commissione.

In data 19 dicembre 2012 il Comitato per lo Sviluppo Rurale ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle modifiche al PSR Veneto e successivamente la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 378 del 25/01/2013 che ha approvato la modifica al Piano finanziario ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006 mentre con nota Ares (2013) 170172 del 11/02/2013 sono state approvate le altre modifiche al Programma, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, che non necessitano di decisione da parte della Commissione.

Nell'Allegato A al presente provvedimento viene pertanto riportata la stesura finale del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 approvata dalla Commissione europea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

-          VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

-          VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

-          VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-          VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

-          VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

-          VISTA l'intesa sancita presso la Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2012, che ha approvato la modifica del Piano Strategico Nazionale contenente il potenziamento della dotazione finanziaria dei PSR delle Regioni Emilia Romagna e Abruzzo applicando un prelievo del 4% a titolo di solidarietà derivante dai recenti eventi sismici, sui PSR delle altre Regioni e Provincie autonome, con esclusione della Regione Lombardia anch'essa colpita dal sisma;

-          VISTA la Deliberazione n. 91/CR dell'11 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato le proposte di modifica al Piano Finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 1974/2006;

-          VISTA la Deliberazione n. 99/CR del 25 settembre 2012, con la quale sono state proposte le altre modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, che non necessitano di decisione da parte della Commissione;

-          VISTO il verbale della riunione del 27 settembre 2012 con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato le proposte di modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

-          VISTI i pareri n. 286 e n. 293 del 9 ottobre 2012, con i quali la Quarta Commissione consigliare, ai sensi dell'articolo 37 della Legge Regionale n. 1/91, si è espressa favorevolmente senza proporre modifiche al testo delle proposte di cui rispettivamente alle DGR n. 91/CR e n. 99/CR;

-          VISTA la nota Ares (2012) 1465006 del 10 dicembre 2012, con la quale la Commissione ha richiesto di apportare ulteriori modifiche al testo del PSR 2007 - 2013 in relazione ad alcuni aspetti relativi all'adeguamento ai nuovi standard di condizionalità e alla demarcazione tra gli interventi finanziabili nell'ambito del PSR e dell'OCM-vino;

-          VISTA la nota del 13 dicembre 2012 con la quale l'Autorità di Gestione ha formalmente trasmesso la nuova versione del PSR 2007-2013 che tiene conto delle osservazioni sollevate dalla Commissione;

-          VISTA la decisione di esecuzione adottata dalla Commissione europea C(2013) 378 del 25/01/2013 che ha approvato la modifica al Piano finanziario del PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006;

-          VISTA la nota Ares (2013) 170172 del 11/02/2013 con la quale la Commissione europea ha approvato le altre modifiche al Programma, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, che non necessitano di decisione;

-          VISTO l'Articolo 37, comma 2, della Legge Regionale n. 1/1991;

-            RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.       di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, su supporto digitale e conservato in originale su supporto cartaceo presso la Direzione Piani e Programmi del Settore Primario, recante la stesura finale del Programma di Sviluppo Rurale per il veneto 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2013) 378 del 25/01/2013 e con nota Ares (2013) 170172 del 11/02/2013;

2.       di confermare gli allegati al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 di cui alla DGR n. n. 1699 del 7 agosto 2012 che ne approva l'ultima versione;

3.       di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

5.       di stabilire che il testo vigente del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, compresi gli allegati, siano pubblicati integralmente sulle pagine dedicate allo sviluppo rurale del sito istituzionale www.regione.veneto.it;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato (omissis)

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