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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 15 marzo 2013


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 05 marzo 2013

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed integrazioni relative al bando di apertura termini di cui alla DGR n. 2660/2012. Modifiche ed integrazioni relative ai bandi di apertura termini di cui alle DGR nn. 1223/2007, 199/2008, 877/2009, 745/2010, 87/2011, 2470/2011.

Note per la trasparenza:

Vengono introdotte lievi modifiche ed integrazioni finalizzate a correggere alcuni refusi e precisazioni finalizzate a meglio completare le disposizioni del bando di cui alla DGR 2660/12.
Vengono, inoltre, apportate modifiche che introducono disposizioni più favorevoli che consentono un ampio accesso alla misura 211 del PSR da parte degli agricoltori e favoriscono ulteriormente il proseguimento dell'attività agricola in zona montana.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 2660 del 18 dicembre 2012 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per alcune misure dell'Asse 1 e dell'Asse 3 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nel territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma.

Con tale provvedimento sono state anche approvate le condizioni e priorità per l'accesso ai benefici a seguito del parere espresso dalla Quarta Commissione consiliare (parere n. 311 del 11/12/2012) sul testo approvato con precedente deliberazione/CR n. 122 del 06/11/2012.

Per quanto attiene l'allegato B alla Deliberazione n. 2660/2012, nel bando relativo alla misura 112 Insediamento di giovani agricoltori. Progettazione integrata nell'impresa: Pacchetto Giovani Regione Veneto - ISMEA", si rende necessaria una modifica alle procedure di trasmissione a ISMEA delle domande e relativa documentazione allegata, ricevute da AVEPA ai sensi di quanto disposto dal bando.

Nel bando relativo alla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", si rende necessaria l'introduzione di correzioni e precisazioni volte a chiarire e rettificare alcuni refusi ed incongruenze occorsi in fase di predisposizione del testo. Vengono, inoltre, proposte alcune integrazioni finalizzate a meglio completare le disposizioni del bando. In particolare, per la sottomisura 121 IA, tenendo in considerazione anche le specifiche richieste provenienti dal territorio, si propone, ai fini della ammissibilità, di meglio individuare le caratteristiche tecniche di funzionamento che devono presentare le macchine/attrezzature per la difesa delle colture. Viene precisata, inoltre, nell'ambito degli interventi di riconversione degli impianti termici anche la possibilità di finanziare caldaie funzionanti a biomassa. Relativamente alla sottomisura 121 BO Benessere Ovaiole vengono introdotte precisazioni nella tabella relativa ai punteggi di priorità che rimangono, in ogni caso, invariati. Per quanto riguarda la sottomisura 121 BS Benessere Suini viene confermata l'ammissibilità di gabbie e box per l'adeguamento a norma, meglio specificando la fattispecie nei paragrafi relativi agli investimenti ammissibili e a quello relativo ai punteggi di priorità. Questi ultimi rimangono, in ogni caso, invariati.

Anche con riferimento ai controlli da svolgere sugli obblighi di mantenimento degli impegni assunti da parte del beneficiario, si rende necessario, inoltre, introdurre alcune specificazioni ai bandi emanati nel corso della programmazione 2007-2013 per la misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane. La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane al fine di favorire il mantenimento nelle zone montane di una comunità agricola vitale e di imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

Le modifiche che si intendono apportare chiariscono alcune disposizioni relative al subentro al beneficiario e al proseguimento dell'attività agricola in zona montana.

Nella fattispecie, relativamente al vincolo, previsto nei bandi, a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità si precisa che:

- tale impegno può ritenersi assolto anche qualora l'attività che era in capo al beneficiario venga proseguita dalle figure previste all'articolo 230 bis "impresa familiare" del codice civile ( coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);

- per il calcolo del quinquennio durante il quale è obbligatorio il mantenimento dell' attività agricola si fa riferimento al primo pagamento del premio, indipendentemente dal periodo di programmazione in cui sia stato realizzato;

- durante tale periodo, non è necessario il mantenimento del requisito di ammissibilità relativo alla prevalenza della superficie aziendale totale in zona montana;

- in caso di mancato rispetto del vincolo si applicherà quanto prescritto dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni.

Le rettifiche, integrazioni e precisazioni relative alla Deliberazione n. 2660/2012, vengono indicate nell'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

- VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE; - VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2008 n. 1659 e s.m.i.;

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

- VISTO l'articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n.122 del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012";

- VISTA l'individuazione dei 21 comuni della provincia di Rovigo colpiti dagli eventi sismici, come operata dal DM 1 giugno 2012 e dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134;

- VISTA la Deliberazione del 6 novembre 2012, n. 122/CR, con cui la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo;

- VISTO il parere n. 311 del 11/12/2012 con cui la Quarta Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, con osservazioni, sul testo della deliberazione n. 122/CR del 06/11/2012;

- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1223/2007, 199/2008, 877/2009, 745/2010, 87/2011, 2470/2011;

- VISTA la Deliberazione del 18 dicembre 2012, n. 2660, con cui la Giunta regionale ha adottato in via definitiva i bandi;

- VISTA la Deliberazione del 24 dicembre 2012 n. 2807, con cui la Giunta Regionale ha approvata una integrazione alla Deliberazione n. 2660 del 18 dicembre 2012 per la correzione di un errore materiale;

- RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche, integrazioni e chiarimenti relativi ai bandi di apertura termini di cui all'allegato B alla DGR n. 2660/2012;

- RITENUTO necessario fornire alcune specificazioni ai bandi emanati nel corso della programmazione 2007-2013 per la misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, anche in relazione ai controlli da svolgere sul rispetto degli obblighi di mantenimento degli impegni assunti da parte del beneficiario;

- DATO ATTO che il dirigente responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche, integrazioni e chiarimenti di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

- RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.       di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, relativo alle modifiche, integrazioni e precisazioni ai bandi di apertura termini di cui all'allegato B della DGR n. 2660/2012;

2.       che il vincolo, previsto nell'ambito dei bandi della misura 211 di cui alle DGR n. 1223/2007, 199/2008, 877/2009, 745/2010, 87/2011, 2470/2011, a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità sia:

- assolto qualora l'attività che era in capo al beneficiario venga proseguita dalle figure previste all'articolo 230 bis "impresa familiare" del codice civile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo),

- calcolato facendo riferimento al primo pagamento del premio, indipendentemente dal periodo di programmazione in cui il primo pagamento sia stato effettuato;

- comunque soddisfatto anche se durante tale periodo non risulta prevalente la superficie aziendale totale in zona montana;

- assoggettato, in caso di mancato rispetto, alle disposizioni in materia di violazioni di cui alla DGR DGR n. 1659/2008 e s.m.i.;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

275_AllegatoA_246311.pdf

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